CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 49635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 15/06/2023 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'inammissibilità della istanza di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale a suo carico 6064/2021 R.G. Trib., avanzata nei confronti del giudice monocratico del Tribunale penale di Napoli dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che, secondo il denunciante, avrebbe manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione nel dibattimento in corso per il procedimento penale sopra specificato. L'istanza è stata dichiarata inammissibile perché carente della prescritta documentazione a sostegno, in particolare del verbale dell'udienza del giorno 7 giugno 2023 nel corso della quale si assume essere stata proposta istanza di ricusazione, essendo onere dell'istante formulare prima del termine dell'udienza la dichiarazione con esplicita riserva di formalizzare tale dichiarazione nel termine di tre giorni, atteso che l'omessa allegazione del verbale non ha consentito alla Corte d'appello di verificare il rispetto dei detti termini. Inoltre, la Corte di appello ha preso in esame altra istanza di ricusazione proposta all'udienza del 10 febbraio 2023 davanti al Giudice procedente, con allegato verbale, ma rispetto alla quale è risultata tardiva la relativa formalizzazione avvenuta con l'istanza del 10 giugno 2023, essendo decorso il previsto termine di giorni tre dall'udienza. 2. Tramite il proprio difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i motivi di seguito sintetizzati. 2.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., per la mancata assunzione di una prova decisiva (registrazione video ed audio) da parte del [OSCURATO:PERSONA] cui si riferisce la richiesta di ricusazione. 2.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 37 cod. proc. pen. ed in relazione ai principi del giusto processo fissati dalla Costituzione e della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, nonché per mancanza dei nomi dei giudici non leggibili del Collegio. 2.3. Vizio della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per violazione dell'imparzialità e terzietà delVagere amministrativo nonché per denegata giustizia da parte sia del giudice ricusato che del Collegio ricusante della Corte di appello. 2.4. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per inosservanza degli artt. 234 e 495, co.2, cod. proc. pen. 2.5. Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., per esercizio da parte del Giudice di una potestà non consentita ai pubblici poteri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. I motivi di ricorso non sono pertinenti con l'oggetto della decisione impugnata che non investe il merito della causa di ricusazione ma solo i presupposti formali per la presentazione della relativa istanza, sotto il profilo del rispetto dei termini di presentazione e dell'allegazione dei documenti a supporto.Va premesso e ricordato che la dichiarazione di ricusazione ha carattere rigorosamente formale e l'obbligo di allegazione dei documenti al momento della sua presentazione è previsto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma primo, cod. proc. pen., che impone l'osservanza dei termini e delle forme previste dall'art. 38 cod. proc. pen., e prevede che, qualora non sia possibile completare prima del termine dell'udienza la detta dichiarazione, deve comunque osservarsi il termine di tre giorni da quando la causa di ricusazione è sorta o è divenuta nota (Sez. 5, n. 26994 del 26/05/2009, Bontempo, Rv. 244483). Il ricorrente anziché articolare censure specifiche sulla valutazione operata da parte della Corte di appello sulla carenza dei requisiti di forma per la rituale presentazione nei termini dell'istanza di ricusazione si dilunga inutilmente ad illustrare le ragioni sostanziali poste a fondamento della dichiarazione di ricusazione. La sanzione dell'inammissibilità, che l'art. 41 cod. proc. pen. fa discendere dal mancato rispetto delle forme previste dall'art. 38, comma 3, cod. proc. pen., comprende anche la mancata produzione dei documenti idonei a comprovare l'esistenza di una causa di ricusazione ovvero dei presupposti legittimanti l'esercizio di tale strumento processuale, come quelli necessari a verificarne la tempestiva proposizione. Su tale punto decisivo ai fini della valutazione della correttezza della decisione assunta dalla Corte di appello il ricorrente nulla deduc:e, se non un breve accenno ad un generico travisamento per la rilevata mancata allegazione all'istanza di ricusazione del verbale dell'udienza del 7 giugno 2023, senza ulteriori specificazioni, limitandosi ad allegare al presente ricorso copia del predetto verbale, ma nulla adducendo in merito alla sua tempestiva allegazione all'istanza di ricusazione presentata in data 10 giugno 2023 ed inoltrata via PEC. Quanto, poi, all'omessa indicazione nell'intestazione del provvedimento impugnato dei nomi dei componenti del collegio giudicante, si deve ribadire che la mancata indicazione, nell'epigrafe del documento, della esatta composizione del giudice non è vizio che integra una ipotesi di nullità, non rientrando detto incombente fra quelli previsti dalla legge a pena di nullità (cfr. Sez. 5, n. 34680 del 09/03/2015, Stucchi, Rv, 265671). 2. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre