CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 48335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (TN), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto del 16/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovereto, all'esito dell'udienza ex art. 409 cod. proc. pen., disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero per la formulazione - dell'imputazione di cui all'art. 479 cod. pen., nell'ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 409 cod. proc. pen., 111 e 112 Costituzione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in quanto, nel caso in esame, l'atto impugnato sarebbe afflitto da abnormità, alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, atteso che i fatti per i quali è stata disposta l'imputazione coatta - art. 479 cod. pen. - sono diversi da quelli per i quali è stata richiesta l'archiviazione - artt. 48, 479 cod. pen. espropriando, in tal modo, l'indagata delle sue facoltà difensive. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La vicenda riguarda la denuncia sporta dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], la quale riferiva di essere stata contattata da [OSCURATO:PERSONA], organizzatore della lista "[OSCURATO:PERSONA]" - una delle liste in competizione per le elezioni amministrative del 2020 in Riva del Garda -, risultando poi indicata come candidata, benché nulla le fosse mai stato chiesto in tal senso. Avendo acquisito l'accettazione di candidatura, la Ferretti rilevava che la sottoscrizione in calce a detto documento, depositato presso il Comune a suo nome, non era stata da lei apposta, benché autenticata da un consigliere comunale, ossia la Betta, persona sottoposta alle indagini preliminari per il reato di cui all'art. 479 cod. pen. Rispetto a tale vicenda il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione ipotizzando che la persona presentatasi alla Betta come [OSCURATO:PERSONA] portasse la mascherina, obbligatoria nel periodo di pandemia da Covid-19, per cui la Betta avrebbe potuto ritenere che si trattasse proprio della persona offesa, non potendo supporre che il Delaini le presentasse una persona diversa da quella la cui sottoscrizione doveva essere autenticata in calce al documento di accettazione della candidatura. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale, fissata a seguito di opposizione della persona offesa alla richiesta cli archiviazione, ha considerato che non fosse in dubbio che la persona presentata alla Betta non fosse la Ferretti, né che non fosse stata esibita la carta di identità della predetta, necessaria ai fini dell'autenticazione, e che, quindi, sussistessero gli estremi materiali della contestata falsità ideologica, integrata, quanto all'elemento soggettivo, dal dolo generico sussistente in presenza della falsa attestazione di un accertamento mai compiuto. Sulla scorta di tali elementi, quindi, è stata disposta, ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen., l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 479 cod. pen., ossia per la stessa fattispecie per la quale era stata disposta originariamente l'iscrizione di [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 335 cod. proc. pen., ed in relazione alla medesima vicenda fattuale. Ne discende, nel caso di specie, l'insussistenza di qualsivoglia ipotesi di atto abnorme, attesa l'inequivocabile identità del titolo di reato per il quale è stata disposta l'imputazione coatta rispetto alla fattispecie ipotlizzata al momento dell'iscrizione della notitia criminis (Sez. U. n. 40984 del 22/103/2018, Gianforte, Rv. 273581). La prospettazione difensiva, peraltro, si fonda sull'assunto - oggetto, non a caso, del futuro accertamento di merito - circa la sussistenza o meno di una induzione in errore da parte della Betta, che certamente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, non emerge affatto ictu ocu/i, rendendo necessario, quindi, l'ulteriore vaglio giurisdizionale. Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il