CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28803/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i primi tre motivi di ricorso, con i quali si contesta l'attendibilità dell'individuazione fotografica, il travisamento delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza e la qualificazione giuridica dei fatti, non sono consentiti in questa sede; che, invero, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (cfr. Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici (cfr. Sez. U, n. 9163 del 25/01/2005, Raso, Rv. 230317; Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508; Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 18710 del 15/12/2016, dep. 2017, Giordano, Rv. 270220), le ragioni del loro convincimento su tutti i profili denunciati (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); che anche il quarto motivo, con il quale si eccepisce che la Corte territoriale non ha tenuto conto della condotta processuale dell'imputato, della sua giovane età e del ruolo marginale ricoperto nella vicenda per cui si procede, è manifestamente infondato, in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento;che, invero, nel motivare il diniego delle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen., non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nel caso di specie (nel caso di specie, a pag. 4, la Corte territoriale ha valorizzato il precedente penale per fatti di una certa gravità, da cui il ricorrente risulta gravato e l'assenza di qualsivoglia segno di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme