CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 22016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha riformato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata, anche agli effetti civili, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, e di bancarotta semplice, per aggravamento del dissesto, commesso nella qualità di socio e amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] Srl., dichiarata fallita il 19 febbraio 2014, limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e tre i motivi di ricorso - che contestano la correttezza in diritto della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dell'imputato per la bancarotta fraudolenta patrimoniale (quanto alle contestate distrazioni di un immobile ubicato in [OSCURATO:PERSONA] di Pesa ed a quelle poste in essere mediante prelievi non autorizzati dal conto soci) e per la bancarotta semplice da aggravamento del dissesto - sono affidati a doglianze generiche - perché meramente reiterative di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con congrua e corretta motivazione con le quali il ricorrente non si è affatto confrontato - e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di loro specifici ed inopinabili travisamenti ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagg. 5, primo capoverso, 6, secondo e ultimo capoverso, 7, secondo capoverso, della sentenza impugnata), che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],11,1a AvuxmituAlA- irvit [OSCURATO:PERSONA]