CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 1955
Cassazione n. 04448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa ascrittogli in rubrica e il relativo trattamento sanzionatorio nonché le statuizioni civili rese in primo grado; rilevato che il primo motivo, che denunzia la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto contestato, con particolare riguardo alla ravvisabilità del dolo, è reiterativo di censure adeguatamente scrutinate dalla Corte di merito e disattese sulla base di corretti argomenti giuridici con i quali la difesa non si rapporta criticamente; che la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che gli artifizi o i raggiri richiesti per la sussistenza del reato di truffa possono consistere anche nel semplice silenzio maliziosamente serbato su circostanze fondamentali ai fini della conclusione di un contratto da chi abbia l'obbligo, anche in forza di una norma extra penale, di farle conoscere in quanto il comportamento dell'agente in tal caso non può ritenersi meramente passivo, ma artificiosamente preordinato a perpetrare l'inganno e a non consentire alla persona offesa di autodeterminarsi liberamente (Sez. 2, n. 23079 del 09/05/2018, Blasetti, Rv. 272981 - 01; Sez. 2, n. 46209 del 03/10/2023 Alfonso, Rv. 285442 - 01); considerato che per le stesse ragioni risulta inammissibile anche il secondo motivo che censura la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale riconosciuta in primo grado in quanto i giudici d'appello hanno dato ampio conto a pag. 4 del fatto che le addotte difficoltà economiche del prevenuto sono rimaste sfornite di prova; ritenuto che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]