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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18480/2026

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e difese ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vinci del foro di Palermo, giusta procura speciale in atti- controricorrente–avverso la sentenza n. 1532/12/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 9.4.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:1.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato adun motivo, avverso la sentenza in epigrafe, che ha respinto l’appelloda essa proposto avverso la sentenza n. 2984/4/2014 della C.T.P. diAgrigento, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aventead oggetto l’avviso di accertamento n.

TY501T6031800/2013, con ilquale erano state recuperate maggiori imposte a titolo di Irpef,Numero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026addizionali, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni, per l’anno diimposta 2010.2.

Riteneva la C.T.R. che, così come già statuito dal giudice di primogrado, l’esistenza di lavoratori in nero non legittimava l’accertamentocon metodo induttivo puro.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4.

Con ordinanza n. 3884/2020, la sezione sesta civile di questa Corterinviava la controversia a nuovo ruolo, alla luce del deposito delladocumentazione relativa alla presentazione dell’istanza di definizioneagevolata delle liti pendenti.5.

Veniva indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]:1.

Preliminarmente, deve darsi atto che il controricorrente ha depositato,unitamente al controricorso, la domanda di definizione agevolata delleliti pendenti, ex art. 6 del d.l. 119/2018, presentata in data30.5.2019, corredata di quietanza di versamento della prima rata.

Ladomanda di definizione si riferisce all’atto impugnato.2.

L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, alcomma 2, che: “… in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entratenell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositataalla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversiepossono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valoredella controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primogrado………...

Il successivo comma 4 dispone che: “Il presente articolosi applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è statonotificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delpresente decreto e per le quali alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva”.

Il successivo comma 6, a sua volta, prevedeche: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domandaNumero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi delpresente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”.

Ai sensidel comma 8, “Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento.

Percontroversia autonoma si intende quella relativa a ciascun attoimpugnato”.

Il comma 9 precisa poi che: “Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto”.

Infine, il comma 12 dispone,per quanto di interesse, che “L’eventuale diniego della definizione vanotificato entro il 31 luglio 2020 …”.

Il comma 13 dell’art. 6, prevedeinfine che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto,con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronunciagiurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti nondefinibile, valgono anche come istanza di trattazione.

Le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”3.

Non risultando notificato il diniego di definizione entro il 31 luglio2020, nè depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020,è possibile dichiarare l’estinzione del procedimento.4.

Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese del giudizioestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.5.

Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, poiché trattasi di misura la cui natura eccezionale, in quantolatamente sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilitàNumero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020,n. 10140).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difese ex lege dall’[OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vinci del foro di Palermo, giusta procura speciale in atti- controricorrente–avverso la sentenza n. 1532/12/2018 della Commissione tributariaregionale della Sicilia, depositata in data 9.4.2018, non notificata;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’adunanzacamerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA];[OSCURATO:PERSONA]:1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato adun motivo, avverso la sentenza in epigrafe, che ha respinto l’appelloda essa proposto avverso la sentenza n. 2984/4/2014 della C.T.P. diAgrigento, che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] aventead oggetto l’avviso di accertamento n. TY501T6031800/2013, con ilquale erano state recuperate maggiori imposte a titolo di Irpef,Numero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026addizionali, Irap ed Iva, oltre interessi e sanzioni, per l’anno diimposta 2010.2. Riteneva la C.T.R. che, così come già statuito dal giudice di primogrado, l’esistenza di lavoratori in nero non legittimava l’accertamentocon metodo induttivo puro.3. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.4. Con ordinanza n. 3884/2020, la sezione sesta civile di questa Corterinviava la controversia a nuovo ruolo, alla luce del deposito delladocumentazione relativa alla presentazione dell’istanza di definizioneagevolata delle liti pendenti.5. Veniva indi fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].[OSCURATO:PERSONA]:1. Preliminarmente, deve darsi atto che il controricorrente ha depositato,unitamente al controricorso, la domanda di definizione agevolata delleliti pendenti, ex art. 6 del d.l. 119/2018, presentata in data30.5.2019, corredata di quietanza di versamento della prima rata. Ladomanda di definizione si riferisce all’atto impugnato.2. L’art. 6 D.L. 119/2018, entrato in vigore il 24.10.2018, stabilisce, alcomma 2, che: “… in caso di soccombenza dell’Agenzia delle entratenell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositataalla data di entrata in vigore del presente decreto, le controversiepossono essere definite con il pagamento: del 40 per cento del valoredella controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primogrado………... Il successivo comma 4 dispone che: “Il presente articolosi applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è statonotificato alla controparte entro la data di entrata in vigore delpresente decreto e per le quali alla data della presentazione delladomanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso conpronuncia definitiva”. Il successivo comma 6, a sua volta, prevedeche: “La definizione si perfeziona con la presentazione della domandaNumero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026di cui al comma 8 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi delpresente articolo o della prima rata entro il 31 maggio 2019”. Ai sensidel comma 8, “Entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversiaautonoma è presentata una distinta domanda di definizione esentedall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Percontroversia autonoma si intende quella relativa a ciascun attoimpugnato”. Il comma 9 precisa poi che: “Gli effetti della definizioneperfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronuncegiurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data dientrata in vigore del presente decreto”. Infine, il comma 12 dispone,per quanto di interesse, che “L’eventuale diniego della definizione vanotificato entro il 31 luglio 2020 …”. Il comma 13 dell’art. 6, prevedeinfine che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto,con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronunciagiurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti nondefinibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese delprocesso estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.”3. Non risultando notificato il diniego di definizione entro il 31 luglio2020, nè depositata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2020,è possibile dichiarare l’estinzione del procedimento.4. Ai sensi dell’art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, le spese del giudizioestinto restano a carico della parte che le ha anticipate.5. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, poiché trattasi di misura la cui natura eccezionale, in quantolatamente sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativaoltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilitàNumero registro generale 30943/2018Numero sezionale 4745/2026Numero di raccolta generale 18480/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’impugnazione (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 23175; Cass. 28/05/2020,n. 10140). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio;Spese a carico di chi le ha anticipate.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.6.2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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