CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 29781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di CataniaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreStefano Tocci che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 15 settembre 2025 la Corte di appello di Catania, inparziale riforma della sentenza del Tribunale di Catania del 7 ottobre 2019, cheaveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all’art. 4,commi 1, 4-bis e 4-ter della legge n. 401 del 1989 e successive modifiche, peraver esercitato, senza essere munito della concessione dell'AmministrazioneAutonoma dei Monopoli di Stato e della licenza ex art. 88 TULPS, l'attività diraccolta e trasmissione telematica di Scommesse per conto del sito esterowww.90Beta.com, aveva riconosciuto al predetto i doppi benefici di legge,subordinando la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attivitànon retribuita in favore della collettività, confermando la condanna alla pena digiustizia.2. Avverso questa sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso adieci motivi di seguito sinteticamente riportati.2.1 Col primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettereb) e c), cod. proc. pen., la violazione dell'art.521 cod. proc. pen. in quantol'imputazione sarebbe eccessivamente vaga e, in concreto, l'imputato sarebbestato condannato per un fatto diverso da quello contestato essendo emerso chela società estera sul cui sito venivano effettuate le scommesse in realtà eraautorizzata nel paese d'origine.2.2 Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lettera e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione omessa e manifestamenteillogica in relazione agli elementi oggettivo e soggettivo del reato incontestazione essendo state del tutto trascurate le tesi difensive e gli esiti delprocedimento davanti al Tribunale del riesame, che in accoglimento del ricorso,aveva dissequestrato tutti i beni sottoposti a vincolo.2.3. Col terzo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, letterae), cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione omessa e manifestamenteillogica per non essere stata rilevata, d'ufficio, l'inutilizzabilità delle dichiarazionispontanee del [OSCURATO:PERSONA] confluite nel verbale di ispezione e sequestro dellaGuardia di finanza utilizzato al fine di comprovare i fatti.Si deduce la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. in quanto,pur essendo emersi indizi di reità nel corso dell'attività ispettiva operata dallaGuardia di finanza, non sarebbero state rispettate le disposizioni del codice dirito, atteso che il verbale non era stato sospeso e le dichiarazioni del Camaradanon erano state raccolte ai sensi degli artt. 350 e 357, comma 2, lettera b) cod.proc. pen., previo invito a nominare un difensore di fiducia, e comunque non erastato r ispettato i l d isposto degl i artt. 64 e 65 cod. proc. pen.;conseguentemente, trattandosi di prove illegittime, acquisite in violazione dellegaranzie difensive, le stesse, ai sensi degli artt. 179 e 191, comma 2, cod. proc.pen., non erano utilizzabili neanche nel giudizio abbreviato.2.4. Con il quarto, elaborato, motivo denuncia, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ulteriore vizio di motivazione omessa emanifestamente illogica in relazione alla ritenuta sussistenza di un'attività diraccolta scommesse penalmente rilevante invece di una mera messa adisposizione di apparecchiature elettroniche per la libera navigazione, condottache non configura la contravvenzione di cui all'art. 4, comma 1, della legge 401del 1989 (si cita Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013).Si deduce altresì che neanche l'eventuale mancato rilascio della licenzaart. 88 TULPS può legittimamente comportare l'irrogazione di alcuna sanzione, inquanto norma incompatibile con la normativa comunitaria (in specie gli artt. 43 e49 del Trattato UE) deve essere pertanto disapplicata (si cita Cass. n. 28413 del10/07/2012); in sintesi, il ricorrente, evocando i principi stabiliti dalla Cortecomunitaria con la nota sentenza Costa-Cifone del 16 febbraio 2012, cui si èadeguata questa Suprema Corte, lamenta che la Corte territoriale avrebbeomesso di verificare se la società 90BETA, come in effetti risulta, possedesse lenecessarie autorizzazioni in alto Stato membro (Austria), rilasciate all'esito dicontrolli svolti da competenti autorità per la tutela dell'ordine pubblicoequivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana.2.5. Col quinto motivo, strettamente correlato al quarto, denuncia, aisensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., ulteriore vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta violazione dell'art. 88 TULPS, illogicamenteriferita anche alla sola messa a disposizione del terminale, laddove lacontravvenzione di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 401 del1989, prevede quale elemento necessario la predisposizione di mezzi tali daconfigurare una condotta di organizzazione e raccolta a distanza, e comunquedeve trattarsi di apparecchiature direttamente ed esclusivamente collegate allepiattaforme di gioco, non potendo la norma in esame prestarsi a sanzionare lacondotta di cui all’art. 7, comma 3 -quater, della legge 189 del 2012, che vietainvece la messa a disposizione di apparecchi che consentono ai clienti laconnessione telematica (Sez. 3, n. 40624 del 27/06/2013).2.6. Col sesto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. dell'art. 606, comma1, lettera b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666, comma 6, e 667,comma 4, cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc.pen., e la mancanza di motivazione in relazione all'elemento soggettivo.Si lamenta l'assenza di qualsiasi valutazione da parte della Corteterritoriale in merito alla ricorrenza del dolo, la cui prova avrebbe necessitato diuna particolare attenzione, avuto riguardo alla novità legislativa e all'obiettività eambigua formulazione della novella, anche quale interpretata dai primicommentatori.2.7. Col settimo motivo si denuncia, ancora, la violazione degli artt. 666,comma 6, e 667, comma 4, cod. proc. pen., e il vizio di motivazione, mancante omanifestamente illogica, in relazione alla sussistenza della causa di non punibilitàdi cui all'art. 131-bis cod. pen., oggetto di specifica richiesta avanzata con l'attod'appello.Si censura la omessa valorizzazione delle modalità della condotta e laconcreta esiguità del profitto, dunque del danno, posto che l'arricchimento eraprincipalmente conseguito dalla società estera, lamentando l'omessa valutazionedei tutti i criteri direttivi di cui al primo comma dell'art. 133 cod. pen.; si assumeinfine il difetto di abitualità ostativa trattandosi di un soggetto incensurato (sicita Cass. n. 893 del 5 novembre 2020, dep. 2021).2.8. Con l'ottavo motivo denuncia, oltre alla, non meglio specificata laviolazione degli artt. 666, comma 6, e 667, comma 4, cod. proc. pen., l'assenzae comunque la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla dedottasussistenza di un ragionevole dubbio in ordine alla colpevolezza dell'imputatoche, si assume, non sarebbe emersa con certezza alla luce dello scarno materialeprobatorio, anche considerato che alcuni degli ID giocatore ricavabili dallericevute delle scommesse non erano riconducibili al ricorrente.2.9. Col nono motivo denuncia, oltre alla violazione dell’art. 671 cod.proc. pen., la carenza e comunque la manifesta illogicità della motivazione conriguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche, invocate con l'attod'appello.Si deduce che, nonostante fossero state sollecitate con l'atto d'appello,ove erano indicati, seppur genericamente, tutti gli elementi positivamenteapprezzabili, la sentenza in revisione si è limitata a rimarcare la mancataemersione di elementi positivi di valutazione non adeguatamente individuati dalladifesa, con evidente inversione dell'onere motivazionale. Nel caso in esameavrebbero dovuto essere valutate la modestia e la limitata durata dell'attivitàillecita, la normativa poco chiara, la volontà dell'imputato di garantire un servizioalla clientela, la circostanza, emersa dalle ricevute delle giocate, che l’IDgiocatore non fosse la riconducibile al ricorrente ma gli account personali deiclienti, lo stato di semi-incensuratezza del ricorrente, gravato da un soloprecedente contravvenzionale, la prognosi favorevole.2.10. Col decimo motivo denuncia la violazione, ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. b), cod. proc. pen., degli artt.164 e 165 cod. pen. in relazione allasospensione condizionale della pena, in quanto la subordinazione allosvolgimento di attività non retribuite per la comunità senza il consenso viola laprevisione tassativa dell'art. 165 cod. pen. e comunque l'art.164 cod. pen. nonprevede la subordinazione ad alcun obbligo (si citano Sentenza n.29.163 del2016, nonché Sez. 5, n. 42640 del 2024, che esclude debba tenersi conto, nelcomputo della pena complessiva, anche della pena pecuniaria inflitta è dichiaratasospesa nella prima condanna).3. Il Procuratore Generale ha chiesto a questa Corte di rigettare il ricorsoconsiderato che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei consolidati principidi diritto che regolano la materia, che l'allibratore estero con sede in Austria nonrisulta dotato di concessione e del resto non appare discutibile che presso i localidel ricorrente vi fosse una postazione telematica, collegata all’allibratore estero90BETA al cui sito internet www.90beta.com/sport risultava loggato un clienteanonimo con id “camarda990” riconducibile alla cassa del locale dell’interessato,con un volume di gioco ampio eseguito tramite il conto gioco denominatocedbiancavilla1 riconducibile all’imputato, con evidente smentita di quantoasserito dal ricorrente; inoltre la censura relativa all’asserita utilizzazione didichiarazioni rese dall’interessato senza assistenza difensiva successivamentealla ipotizzabile assunzione del ruolo di persona sottoposta ad indagini èinammissibile, non risultando individuati gli atti specificamente affetti dal vizio néchiarita l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì dapotersene inferire la decisività in riferimento; oltretutto, le dichiarazioni delricorrente non risultano affatto valorizzate dal giudice ai fini dell'affermazione diresponsabilità.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili.2. Il primo motivo di ricorso col quale il ricorrente eccepisce la violazionedell’art. 521 cod. proc. pen. sul rilievo che sarebbe stato condannato per unfatto diverso da quello contestato è inammissibile in quanto dedotto fuori daicasi consentiti, secondo la regola ricavabile dal combinato disposto degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.2.1. Al riguardo il Collegio osserva che, per costante giurisprudenza diquesta Corte, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenzaintegra una nullità a regime intermedio che ove verificatasi in primo grado, puòessere dedotta fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo (Sez.4, n. 19043 del 29/03/2017, Rv. 269886 - 01 ; Sez. 6, n. 31436 del12/07/2012, Rv. 253217 - 01; Sez. 2, n. 9171 del 29/01/2008, Rv. 239545 -01; Sez. 2, n. 19585 del 17/05/2006, Rv. 234199 - 01; Sez. 6, n. 10094 del22/02/2005, Rv. 231833- 01. Ha da ultimo ribadito la natura di nullità regimeintermedio, deducibile del giudizio abbreviato, Sez. 6, n. 11774 del25/02/2026, Rv. 289683 - 01), perciò non per la prima volta in sede dilegittimità, e rileva che dall'esame dei motivi di appello del [OSCURATO:PERSONA] - qualerisulta nella sintesi contenuta nella sentenza impugnata, non censurata sulpunto - non risulta che tale violazione sia stata formalmente e specificamentededotta nel giudizio di appello.2.2. Comunque, la doglianza è da ritenere altresì generica, atteso che, aldi là del titoletto, la tesi è fondata esclusivamente su uno scarno passaggioargomentativo, che sottopone, in termini apodittici, una diversa ricostruzionedel fatto, in specie la circostanza che la società estera sarebbe stata autorizzataall'esercizio delle scommesse nel paese d'origine, che, da una parte, non risultadagli atti, e, dall'altra, come coerentemente osservato dai due giudici di merito,non assume alcun rilievo nel caso in discorso, il ricorrente essendo chiamato arispondere del reato di cui all'art. 4, commi 1, 4-bis e 4-ter della legge n. 401del 1989,per aver svolto attività di intermediazione per conto di allibratorestraniero senza aver richiesto l'autorizzazione di polizia prevista dall'art. 88R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ),neppure essendo allegato, e men che meno dimostrato, che l'operatore esteronon avesse ottenuto le concessioni o autorizzazioni, in Italia, a causa diillegittima esclusione dalle gare.3. Il secondo motivo è generico per aspecificità intrinseca ed estrinsecaoltre che manifestamente infondato.Riguardo alla generica censura inerente la sussistenza dell'elementooggettivo e soggettivo del delitto in contestazione, riproposta anche col quarto,quinto motivo e, per quanto riguarda il dolo della fattispecie, sesto motivo,osserva il Collegio che non è stata sviluppata, con questo secondo motivo,alcuna critica argomentata della diffusa motivazione sviluppata dalla Corteterritorialealle pagine 3, 4, 5 e 6, ove sono analiticamente confutate tutte lecensure difensivesia in fatto che in diritto e anche affrontata la problematicadell'ipotetico contrasto con la disciplina eurounitaria.Quanto poi alla pretesa rilevanza delle valutazioni operate nel giudiziocautelare, al di là del fatto che, del vero, come si apprezza dal provvedimentoallegato al ricorso, il Tribunale della cautela ha disposto l'annullamento deldecreto di sequestro delle apparecchiature e del denaro, esclusivamente inconsiderazione della carenza motivazionale in relazione alle esigenze probatoriecui era finalizzato il sequestro, va rimarcato che costituisce principio consolidatoquello secondo cui le pronunce emesse in sede di giudizio incidentale, promossoper il riesame delle misure cautelari reali, non sono vincolanti nel giudizio dimerito nel quale il giudice conserva integro il potere di valutare gli elementi diprova indipendentemente dall'esito del giudizio cautelare (Sez. 3, n. 4976 del18/10/2018, dep. 01/02/2019, Rv. 275694 - 02), principio che non mutaneppure nell'ipotesi in cui, come neppure risulta nel caso in esame, siaintervenuto il vaglio della Corte di Cassazione (Sez. 3, n. 1125 del 25/11/2020,dep. 2021; Rv. 280271 - 01; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Rv. 247265 -01; Sez. 1, n. 1495 del 11/02/1998, Rv. 210551 - 01).4. Il terzo motivo col quale si lamenta l’omesso in rilievo, d'ufficio, dellainutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee del [OSCURATO:PERSONA], confluite nel verbaled'ispezione e sequestro, èinammissibile per aspecificità intrinseca.4.1. Difatti, anche accantonata la questione della decisività della provain riferimento al provvedimento impugnato, in alcun modo allegata (si veda, daultimo, Sez. 2, n. 12960 del 17/02/2026, Rv. 289838 - 01), ed il fatto che sitratti di un motivo non devoluto in grado di appello, come si apprezza dallasentenza della Corte di merito, nella cui sintesi dei motivi d'appello è del tuttoassente (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012 , Bonaffini, Rv. 256631; si vedanoquali ulteriori applicazioni di detto principio Sez. 2, Sentenza n. 43849 del29/09/2023, Rv. 285313 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017, Rv.269368 - 01; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 , Rv. 266202; Sez. 4 n. 27162del 27/04/2015 , Rv. 263824; Sez. 3, n. 3445 del 17/12/2008, Rv. 242169), ilprofilo dedotto fa riferimento al contenuto di un atto, il verbale di ispezione esequestro operato dalla Guardia di finanza, che non risulta puntualmenteallegato o riprodotto nel ricorsoe del quale nemmeno è stato chiesto allacancelleria, ai sensi dell'articolo 165 disp. att. cod. proc. pen., l’inserimento nelfascicolo.4.2. Infatti, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 165 -bis disp.11, trova applicazione il principio di autosufficienza del ricorso, che si traducenell'onere di puntuale indicazione, da parte del ricorrente, degli atti che siassumono travisati e dei quali si ritiene necessaria l'allegazione, materialmentedevoluta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato(Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Rv. 280419 - 01) e grava,comunque, sul difensore, un onere di diligenza nel verificare l'effettivatrasmissione degli atti e nel provvedere spontaneamente alle allegazioniritenute necessarie (Sez. 3, n. 32093 del 04/04/2023, Rv. 284901 - 01).5. Il quarto e il quinto motivo, da trattare unitariamente involgendo lemedesime questioni di diritto, sono inammissibili in quanto generici emanifestamente infondati.5.1. Al riguardo è opportuno ricordare il principio, reiteratamenteespresso, secondo cui integra il reato previstodall'art. 4, comma 4-bis, dellalegge n. 401 del 1989, come successivamente modificata, la raccolta discommesse su eventi sportivi da parte di un soggetto che compia attività diintermediazione per conto di un allibratore straniero senza il preventivo rilasciodella prescritta licenza di pubblica sicurezza, oppure senza la dimostrazione chel'operatore estero non abbia ottenuto le necessarie concessioni o autorizzazionia causa di illegittima esclusione dalle gare (tra le molte, Sez. 3, n. 45541 del26/10/2022, Ingrassia, Rv. 283834; Sez. 6, n. 25510 del 19/04/2017,Realmuto, Rv. 270156; Sez. 3, n. 14991 del 25/03/2015, Arcieri, Rv. 263115).E, infatti, la normativa amministrativa prevede che le attività di raccoltae di gestione delle scommesse siano esercitabili solo da soggetti che abbianoottenuto, al termine di una pubblica gara, una delle concessioni, di cui lo Statofissa il numero complessivo. I medesimi soggetti debbono ottenere tuttavia,anche un'autorizzazione di polizia che, ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S., «puòessere concessa esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da partedi Ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione egestione delle scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o daltitolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione». Laproposta al pubblico di giochi d'azzardo senza concessione o autorizzazione dipolizia è sanzionata penalmente ai sensi dell'art. 4, comma 4-bis, L. 401 del1989.Questa Corte è, altresì, intervenuta sul tema dell'esercizio abusivo diconsolidato - per cui, qualora l'agente non si sia limitato alla mera trasmissionedelle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratore straniero, ma abbiaposto in essere la condotta di cui all'art. 4, comma 4-bis, L. 401/1989rimane escluso ogni profilo discriminatorio nella partecipazione dell'allibratorestraniero alle gare, dovendo escludersi la sussistenza di una ipotesi di serviziotransfrontaliero "puro" offerto dall'operatore estero, sì che l'attività di eserciziodi raccolta di scommesse e la conseguente necessità di titolo autorizzativovanno individuate direttamente in capo all'operatore italiano (in tal senso, Sez.3, n. 10919, del 26/11/2024, dep. 2025, Ferrigno; Sez.3, n.55329 del16/07/2018, Gannbuzza, Rv. 275179 - 01; Sez.3, n.889 del 28/06/2017,dep.2018, Della Mura, Rv 271977-01; Sez.3, n.44381 del 15/09/2016 -dep.20/10/2016, Savastano, Rv.269282-01; Sez.3 n.19248 del 8/03/2012 -dep. 21/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.252623-01).Va altresì rimarcato che in tema di raccolta abusiva di scommesse sueventi sportivi, senza licenza, da parte di intermediario per conto di unallibratore estero, l'onere della prova in capo all'accusa si esaurisce con ladimostrazione della condotta materiale del reato di cui all'art. 4, comma 4-bis,legge 13 dicembre 1989, n. 401 e dell'assenza di licenza di pubblica sicurezzaex art. 88 T.U.L.P.S. in capo all'esercente, mentre è onere della difesa cheinvochi la disapplicazione della norma incriminatrice e del regime concessoriointerno per contrasto con gli artt. 43 e 49 del trattato UE, come interpretatodalla Corte di giustizia, dimostrare la discriminazione operata a suo carico pereffetto dell'illegittimo diniego di autorizzazione - nel caso discorso neppureallegato - per mancanza di concessione in capo all'operatore stranieroillegittimamente escluso per non conformità, con il diritto dell'unione, dei bandidi gara (Sez. 3, n. 15243 del 02/03/2023, Rv. 284326 - 01).5.2. La questione concernente la compatibilità di tale normativa con gliartt. 49 e 56 TFUE (già affrontata e risolta positivamente dalla CGUE) è dunqueultronea rispetto alle problematiche poste dal ricorso.Si rammenta, in proposito, che la Corte di Giustizia è pervenuta allaconclusione della detta compatibilità sul rilievo per cui l'obbiettivo perseguitodalla normativa italiana, attinente alla lotta contro la criminalità collegata aigiochi d'azzardo, è idoneo a giustificare restrizioni alle libertà fondamentali,purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura incui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici (punto 23 sentenza Biasci). Lastessa Corte, con un precedente arresto (sentenza 16 febbraio 2012, CostaCifone, C-72/10 e C-77/10), ha affermato che quando una società estera svolgecontrattualmente legati alla società estera, nei quali gli scommettitori possonoconcludere scommesse sportive per via telematica accedendo direttamente alserver della società ubicata in un altro Stato membro - grava sul bookmakercomunitario l'obbligo di ottenere una concessione per l'esercizio di attività diraccolta e di gestione delle scommesse in Italia, ciò che permetterebbe ai CTDdi esercitare le loro attività. E, in relazione a tale situazione, la CGUE hachiarito che, in ossequio agli artt. 43 e 49 CE, non possono essere applicatesanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senzaconcessione o autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad unoperatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione.Ma, occorre rammentare che questa Corte è intervenuta sul temadell'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa, affermando il principio -ormai largamente consolidato - per cui qualora l'agente non si sia limitato allamera trasmissione delle scommesse effettuate dai clienti ad un allibratorestraniero, ma abbia posto in essere la condotta di cui all'art. 4, comma 4-bis,della legge n. 401 del 1989 attraverso un'attività di intermediazione e raccoltadiretta delle scommesse, rimane escluso ogni profilo discriminatorio nellapartecipazione dell'allibratore straniero alle gare, dovendo escludersi lasussistenza di una ipotesi di servizio transfrontaliero "puro" offertodall'operatore estero, sì che l'attività di esercizio di raccolta di scommesse e laconseguente necessità di titolo autorizzativo vanno individuate direttamente incapo all'operatore italiano (in tal senso, Sez.3, n.55329 del 16/07/2018 -28/11/2018, Gambuzza, Rv. 275179 - 01; Sez.3, n.889 del 28/06/2017-dep.12/01/2018, Della Mura, Rv 271977-01; Sez.3, n.44381 del 15/09/2016 -dep.20/10/2016, Savastano, Rv.269282-01; Sez.3 n.19248 del 8/03/2012 -dep. 21/05/2012, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv.252623-01). Pertanto, quando il gestoredi un centro scommesse italiano affiliato a un bookmaker straniero mette adisposizione dei clienti il proprio conto-gioco, consentendo la giocata senza farrisultare chi la abbia realmente effettuata, il suo legame con detto bookmakerdiviene irrilevante, configurandosi come una mera occasione per l'esercizioillecito della raccolta di scommesse (Sez.3, n.18590 del 9/01/2019-dep.3/05/2019, § 3.2 del [OSCURATO:PERSONA] in diritto).5.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, correttamente la Corted'appello ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo, oltre che soggettivo, delcontestato reato.Quanto al compimento dell'attività di intermediazione in scommesse, laCorte di appello, con motivazione non manifestamente illogica, della quale inquesta sede si propone una inammissibile e, oltretutto, parziale rivalutazione,ha ritenuto che l'imputato non si era limitato a mettere a disposizione unaccesso Internet, atteso che all'interno del locale vi era un front office concomputer e stampante e la relativa postazione telematica connessa al sito90Beta e loggata con l'utente “Camarda990”, che, nel breve periodo 1-7 marzo2018, presentava un volume di gioco di 2131 schedine per un valore di euro5227,00, e oltretutto le giocate erano state eseguite utilizzando il conto giocodenominato “cedbiancavilla1”, riconducibile al titolare dell'esercizio pubblicosottoposto a controllo, ovvero l'imputato [OSCURATO:PERSONA]; numerosericevute erano poi state rinvenute nel cestino del front office, all'interno delquale vi era altresì una cassetta contenente del denaro in contanti.Elementi tutti che escludevano, secondo l'ineccepibile valutazione dellaCorte di merito, l'eventualità che nel caso in esame ci si trovasse di fronte adun'ipotesi di mera messa a disposizione del PC a navigazione libera senza alcuntipo di organizzazione, restando irrilevante l'autorizzazione di pubblica sicurezzarilasciata per la gestione di una sala giochi e l'iscrizione come Internet point,6. Anche il sesto motivo, col quale si lamenta la mancanza dimotivazione in ordine all'elemento soggettivo, non supera il vaglio diammissibilità.Al di là della chiara irrilevanza della violazione, dedotta nel titoletto enon accompagnata da alcun argomento esplicativo, degli artt. 666, comma 6, e667, comma 4, cod. proc. pen. - riproposta anche col settimo e l'ottavo motivo- trattandosi di norme in materia di esecuzione, e della genericità delladoglianza, rileva il Collegio che il motivo non è stato devoluto in grado diappello, come anche in tal caso si apprezza dalla sentenza della Corte dimerito, nella cui sintesi dei motivi d'appello non si riviene alcun accenno adoglianze afferenti all'elemento soggettivo.Richiamati i medesimi gli insegnamenti giurisprudenziali compendiati al§ 4.1. osserva il Collegio che tale disciplina trova la sua "ratio" nella necessitàdi evitare che, come è avvenuto nel caso in esame, possa essere rilevato undifetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad unpunto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello in quanto nonsegnalato con i motivi di gravame.7. Il settimo motivo, oltre a quanto già osservato in ordine all'improprioe non meglio giustificato richiamo ad una presunta violazione di normecodicistiche afferenti la fase della esecuzione, è generico per aspecificitàestrinseca in quanto non si rapporta con la motivazione offerta dalla Corte dimerito nel confutare l'analoga censura afferente all'omesso riconoscimentodella causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale, con ampia argomentazione logica e coerente,sviluppata le pagine 6 e 7 del provvedimento impugnato ha infatti escluso inradice di poter qualificare il fatto come di particolare tenuità, di tal che il profilodi censura afferente il difetto di abitualità ostativa è chiaramente aspecifico, inquanto eccentrico rispetto alla motivazione della Corte territoriale, che, da unaparte, ha evidenziato la natura non occasionale della condotta, trattandosi diun'attività organizzata, e, soprattutto, come detto, non ha basato il diniego delbeneficio sul mero difetto di abitualità, problematica affrontata dal precedenteinsegnamento richiamato dal ricorrente.Quanto poi alla pretesa di specifica ed autonoma valutazione di tutti gliindici di cui all'art. 133 cod. pen. anche laddove, come nel caso in esame, se nesiano individuati alcuni già autonomamente indicativi della ricorrenza di un fattotutt'altro che tenue, al di là della implicita istanza rivalutativa, non consentita inquesta sede di legittimità, è dirimente la considerazione del fatto che ai finidell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, prevista dall'art. 131 -bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesadev'essere certamente effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133,comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementidi valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenutirilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022 Cc., Rv. 283044 - 01; Sez. 6, n.55107 del 08/11/2018 Ud., Rv. 274647 - 01).8. L'ottavo motivo è manifestamente infondato.In ordine al dedotto profilo di violazione di legge - diverso dall'eccentricorichiamo alle norme in materia di esecuzione penale di cui si è già detto neltrattare il sesto e il settimo motivo - questa Corte ha ripetutamente chiaritocome il preteso mancato rispetto del canone valutativo dell'"oltre ogniragionevole dubbio" non possa assurgere ad autonomo vizio della decisione,ipso facto prospettabile in sede di legittimità, potendosi invece dedurre solo setrasmodato in una delle forme di patologia della decisione, rientranti nella rosadi quelle tipicamente contemplate dall'art. 606 cod. proc. pen. (così Sez. 2, n.28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108 - 01; si veda anche Sez. 4, n. 2132del 12/01/2021, Maggio, Rv. 280245 - 01, a mente della quale: «La regola digiudizio compendiata nella formula "al di là di ogni ragionevole dubbio" rileva insede di legittimità esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicitàmanifesta e decisiva della motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen., illogicità manifesta che nel caso in discorsonon emerge.Per il resto la censura si risolve in una ripetitiva e inammissibile istanzarivalutativa di alcuni dati probatori già considerati dai giudici di merito.9. il nono motivo, con cui si censura il denegato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche evidenziando la carenza motivazionale inordine agli elementi positivamente valutabili a favore del ricorrente, è genericoper aspecificità estrinseca, in quanto lamenta l'omessa considerazione diplurime circostanze non devolute con il relativo motivo d'appello, ove sirappresentava soltanto l'asserita modestia del fatto, il buon comportamentoprocessuale e il profilo personologico del ricorrente.La ratio della disposizione di cui all'art. 62-bis cod. pen. non impone algiudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzionedifensiva (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n.43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 256201;Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) e ben può esserebasata anche sulla sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo, amaggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125,per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è piùsufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (cfr. ex multis, Sez. 4, n.32872 del 08/06/2022, Rv. 283489 - 01; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv.270986 - 01).Men che meno il sistema prevede, come si pretende, la necessariavalutazione ad opera della Corte di merito di elementi, che si assumonoemergenti dagli atti, neppure allegati con i motivi di appello, sotto questoprofilo ostandovi certamente il principio devolutivo già ampiamente esposto al §4.1.La sentenza impugnata, in cui la Corte ha ritenuto di confermare ildiniego in virtù dell'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, resistedunque alle doglianze difensive anche con riguardo al denegato riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche.10. Il decimo motivo è manifestamente infondato.La giurisprudenza di questa Corte, ormai con indirizzo ampiamentemaggioritario e condiviso dal Collegio, sostiene che, in tema di sospensionecondizionale della pena, la richiesta generica di nuova concessione del beneficioda parte dell'imputato che ne abbia già fruito comporta l'implicita accettazionedelle ulteriori condizioni previste dall'art. 165, comma 1, cod. pen. e, quindi, lanon opposizione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità, trattandosi diaspetti sottratti alla determinazione delle parti e rimessi al vaglio del giudice,con la conseguenza che non è necessario un espresso dettagliato accordo sulcontenuto ulteriore della condizione (tra le molte, Sez. 5, n. 19383 del19/4/2023, L., Rv. 285766; Sez. 6, n. 9063 del 10/1/2023, Maddaloni, Rv.284337; Sez. 6, n. 8535 del 2/2/2021, S., Rv. 289712; Sez. 3, n. 4426 del24/10/2019, Pg/Nicolosi, Rv. 278396. Tra le non massimate, Sez. 1, n. 2401del 15/1/2026, Sez. 6, n. 39224 del 2024, P.; Sez. 3, n. 20282 del 24/3/2023,Grannignano, nella quale, peraltro, si è precisato che tale principio opera nelsolo caso - come quello in esame dove costituiva uno specifico motivo diappello - in cui la richiesta di concessione del beneficio sia stata avanzata dalladifesa).Deve essere ribadita, dunque, la tesi secondo cui la richiesta disospensione condizionale della pena comporta l'implicita accettazione delleulteriori condizioni previste dalla legge.11. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritienepertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguenteonere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere lespese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Cortecostituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi èragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpanella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrenteversi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore dellaCassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]