CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06720/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità ed in subordine il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile: rigettare il ricorso con condanna alle spese del grado in favore della parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Bologna del 22 settembre 2021, emessa in sede di rinvio per l'annullamento della precedente sentenza con la decisione della Cassazione, sezione 4, del 7 febbraio 2020, n. 12438/2020, è stata riformata la decisione di condanna in primo grado del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 12 luglio 2017, relativamente al solo trattamento sanzionatorio con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con la rideterminazione della pena in anni 5 e mesi 8 di reclusione per i reati di cui agli art. 423 e 429, cod. pen. (capo A), art. 589, commi 1 e 4, cod. pen. (capo B) e art. 590, commi 1 e 2, in relazione all'art. 583, commi 1, n. 1 e 2 e comma 2, n. 4 cod. pen. (lesioni per otto parti offese, capo C). Il Tribunale i [OSCURATO:PERSONA], aveva irrogato la pena di anni 8 di reclusione, riqualificato il capo C dell'imputazione ex art. 589, quarto comma, cod. pen. (contestato sub B), in concorso formale tra loro. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 62 bis e 133 cod. pen.); mancanza e contraddittorietà della motivazione relativamente alla ritenuta colpa grave. La Corte di appello ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, aderendo alle indicazioni della Corte di Cassazione nella sentenza di annullamento della precedente decisione. La Cassazione aveva indicato al giudice del rinvio, anche, una rivalutazione dell'intero trattamento sanzionatorio "condizionato da argomenti motivazionali relativi a profili risarcitori, alla gravità della colpa ed al comportamento post factum del prevenuto, strettamente connessi a quanto sopra evidenziato in punto di esclusione delle i circostanze attenuanti generiche". La Corte di appello ha motivato sul punto in maniera carente e contraddittoria. La pena (ridotta solo di 4 mesi da quella determinata in primo grado) è stata ricalcolata in relazione alla gravità della colpa ma riconoscendo, contraddittoriamente, che nella determinazione degli eventi sono stati importanti altri elementi in concausa: carenze strutturali e di manutenzione del mezzo. Gli elementi di concausa hanno inciso sia sul danno, sia sul grado della colpa. La sentenza riduce la pena per le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. in misura inferiore ad un terzo, sottolineando la gravità della colpa che in precedenza la stessa sentenza aveva ritenuto attenuata dalla presenza di fattori esterni di concausa negli eventi lesivi. Lo scostamento della pena dal suo minimo edittale andava adeguatamente motivato. Non vi è stata in sostanza quella complessiva rivalutazione del trattamento sanzionatorio indicato dalla sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio. Lo stesso elemento non può essere considerato positivamente per il trattamento sanzionatorio e poi negativamente per le circostanze attenuanti generiche, o viceversa, senza una motivazione rafforzata per evitare contraddittorietà (Sez. 3, n. 8835 del 2018). 2. 2. Violazione di legge (art. 69, 81 e 590 comma 1, cod. pen.). Nella sentenza impugnata sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche senza specificare se per tutti i reati o solo per il reato più grave. Conseguentemente le circostanze ex art. 62 bis cod. pen. sono da intendersi per tutti i reati unificati con la continuazione. L'aumento di pena per le lesioni gravissime in danno di [OSCURATO:PERSONA] è stato determinato in mesi cinque di reclusione. Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (minimo con equivalenza con l'aggravante) avrebbe dovuto neutralizzare l'aggravante del secondo comma dell'art. 590 cod. pen. Conseguentemente, la pena massima edittale sarebbe di 3 mesi di reclusione. La pena di 5 mesi di reclusione applicata è contro la disposizione dell'art. 81, terzo comma, cod. pen. (divieto di applicare una pena superiore a quella che sarebbe applicabile se non ci fosse la continuazione). Anche gli altri aumenti per i reati di lesioni gravi risultano eccessivi e dovranno ridursi in proporzione. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con la condanna del ricorrente alle spese processuali. Come correttamente ritenuto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (e non riformato dalla Corte di appello nella sentenza oggi impugnata) si tratta di un concorso formale punito ex art. 589 comma 4, cod. pen.: "Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici". Il ricorso in cassazione ritiene un vizio della motivazione (contraddittorietà) per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per la ritenuta gravità della condotta, in sede di determinazione del trattamento sanzionatorio. Inoltre, ritiene non corretto il calcolo degli aumenti di pena relativamente al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per tutti i reati, in particolare per il reato di lesioni. Nel caso di concorso formale ex art. 589, quarto comma, cod. pen. la pena deve calcolarsi prima per l'ipotesi del delitto ritenuto più grave, con il giudizio sulla comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti e poi la pena va aumentata ex art. 589 cod. pen.: "In caso di omicidio colposo con pluralità di eventi la pena per la più grave delle violazioni commesse va stabilita tenendo conto delle circostanze, aggravanti o attenuanti, che il giudice ritiene sussistere nel caso specifico. Solo dopo la individuazione di essa, la pena base va aumentata ai sensi dell'art. 589 cod. pen. modificato dalla legge 11 maggio 1966, n. 296. ( V. 107014, anno 1968 102847, anno 1966)" (Sez. 4, Sentenza n. 1523 del 07/10/1968 Ud. (dep. 24/01/1969 ) Rv. 110043 - 01). Inoltre, comunque - per completezza -, anche in tema di reato continuato i limiti di pena per i reati satelliti non rilevano: "In tema di reato continuato, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti, una volta ritenuta la sussistenza della continuazione, non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti. (Sez. 4, Sentenza n. 54797 del 20/09/2017 Ud. (dep. 06/12/2017) Rv. 271657 - 01). 4. La gravità della colpa dettagliatamente motivata nella sentenza impugnata (la modifica dell'impianto per tenere la bombola del gas capovolta, in violazione delle norme cautelari) non è in contraddizione con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche che hanno anche risvolti relativi alla personalità dell'imputato, e non solo alla gravità della colpa. Anche la riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche, non nella massima estensione, è stata adeguatamente motivata dalla sentenza con la ritenuta gravità della colpa. La sentenza determina gli aumenti di pena erroneamente richiamando l'art. 81 cod. pen. in luogo dell'art. 589, quarto comma cod. pen. (come invece giustamente fatto dalla sentenza del Tribunale), ma questo non ha inciso sul complessivo trattamento sanzionatorio con una pena illegale; pena che, peraltro, risulta al di sotto della media edittale. Infatti, «In tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo è desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena» (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 - dep. 15/09/2016, Rignanese e altro, Rv. 26794901; vedi anche Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 - dep. 23/11/2015, Scaramozzino, Rv. 26528301 e Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013 - dep. 08/07/2013, Taurasi e altro, Rv. 25646401). 5. La parte civile è stata assente alla discussione in udienza e ha presentato solo le conclusioni e la nota spese e, quindi, non si liquidano in suo favore le spese del grado: "Nel giudizio di cassazione non va disposta la condanna dell'imputato al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile che non sia intervenuta nella discussione in pubblica udienza, ma si sia limitata a formulare la richiesta di condanna mediante il deposito di una memoria in cancelleria con l'allegazione di nota spese" (Sez. 5 - , Sentenza n. 19177 del 31/01/2022 Ud. (dep. 16/05/2022 ) Rv. 283118 - 01; vedi anche Sez. 6 - , Sentenza n. 28615 del 28/04/2022 Ud. (dep. 20/07/20