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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02917/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 21521/22 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - per la correzione della sentenza della Corte di cassazione 6.10.2021 n. 27127; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27127 questa Corte rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] domandò la correzione ex art. 391 - bis c.p.c., chiedendo che venisse inserito nel dispositivo l’ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalle controparti.

Con ordinanza 16.9.2022 n. 27298 (r.g. 26296/21) il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Oggetto: correzione di errore materiale Con successivo provvedimento del consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile di questa Corte (datato 20.9.2022) fu avviata la procedura di correzione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’istanza di correzione. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, dichiarando che la cancellazione dell’ipoteca è stata chiesta e dispostadal Tribunale di Pescara, e che non vi è più interesse alla correzione.

P.q.m.

La Corte, vista la dichiarazione della parte originariamente ricorrente, dichiara cessata la materia del contendereper sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorson. 21521/22 propost o da -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - per la correzione della sentenza della Corte di cassazione 6.10.2021 n. 27127; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 27127 questa Corte rigettò il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Di tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] domandò la correzione ex art. 391 - bis c.p.c., chiedendo che venisse inserito nel dispositivo l’ordine al conservatore dei registri immobiliari di cancellare la trascrizione della domanda giudiziale proposta dalle controparti. Con ordinanza 16.9.2022 n. 27298 (r.g. 26296/21) il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Oggetto: correzione di errore materiale Con successivo provvedimento del consigliere coordinatore della Sesta Sezione Civile di questa Corte (datato 20.9.2022) fu avviata la procedura di correzione d’ufficio dell’ordinanza dichiarativa di inammissibilità dell’istanza di correzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, dichiarando che la cancellazione dell’ipoteca è stata chiesta e dispostadal Tribunale di Pescara, e che non vi è più interesse alla correzione. P.q.m. La Corte, vista la dichiarazione della parte originariamente ricorrente, dichiara cessata la materia del contendereper sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte di
Sentenza Cassazione n. 02917/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris