CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 41448/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAI dato avviso alle parti; .1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen., propone impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila che aveva rigettato l'appello in materia di proroga della misura di sicurezza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato personalmente dall'interessato. Ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen., questa Corte deve provvedere de plano. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 500 (cinquecento) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle hd(fitv.Ab spese processuali e 4:1—mar.sa_menella somma di euro 500 )211a Cassa delle /i Ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]Prdent