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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 28851/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M89NU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva pervenuta in data 17/5/2024; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi (in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo al ragionevole dubbio determinato dalla ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato ed alla loro qualificazione giuridica, oltre che alla configurabilità della circostanza aggravante) è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, in tema di ricorso per cessazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, imporrebbe al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non meramente rappresentativa di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non iDotendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, tutte e tre meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05M89NU) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva pervenuta in data 17/5/2024; ritenuto che il ricorso, articolato in tre motivi (in punto di prova della penale responsabilità, con particolare riguardo al ragionevole dubbio determinato dalla ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato ed alla loro qualificazione giuridica, oltre che alla configurabilità della circostanza aggravante) è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, inoltre, le doglianze difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, peraltro, in tema di ricorso per cessazione, la violazione della regola probatoria e di giudizio cosiddetta dell'«al di là di ogni ragionevole dubbio», deducibile ai soli sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. qualora il ragionevole dubbio sia tale da rendere viziata l'argomentazione posta a base della dichiarazione di penale responsabilità, imporrebbe al ricorrente di prospettare una ricostruzione dei fatti inconfutabile e non meramente rappresentativa di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, non iDotendo il giudice di legittimità sconfinare nel merito; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le doglianze difensive dell'appello, tutte e tre meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 - 7 della motivazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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