CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11072/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di tentativo aggravato di furto in abitazione, ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe, lamentando violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla valutazione degli elementi probatori e, in particolare, al mancato raggiungimento della prova in ordine all'individuazione dell'identità del ricorrente quale autore del fatto, e, più in generale, in relazione all'affermazione di penale responsabilità. 2.1 motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; inoltre, non sono scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata e sono privi della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, v. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, in tema di motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte territoriale, che risulta sufficiente, logica e congrua nonché corretta in punto di diritto e, pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici di merito hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente, affrontando i temi della attendibilità e coerenza delle dichiarazioni del testimone oculare rispetto agli altri elementi probatori e anche, ad adiuvandum, della assenza di una spiegazione alternativa logica offerta dal ricorrente. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d