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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46012/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda di consegna avanzata dall'Autorità giudiziaria della Germania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, ritenendo irrilevante il dedotto stabile radicamento del ricorrente ai fini dell'esecuzione della pena in Italia.

2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 18 bis lett.c) della

I. 22 aprile 2005, 69, nel testo vigente ante riforma, sul presupposto che la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità, anche per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, di richiedere l'esecuzione della pena in Italia, a condizione che sussista lo stabile radicamento nel nostro paese.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame, Sez. 6, n. 35953 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bregu, si è pronunciata sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea, che legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano.

La sentenza sopra richiamata è stata emessa dopo che questa Sezione, con ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in ordine alla mancata possibilità di disporre il rifiuto facoltativo della consegna anche nei confronti di cittadino extracomunitario stabilmente dimorante in Italia.

La Corte costituzionale, con ord. n. 60 del 1 aprile 2021, ordinava la restituzione degli atti al giudice rimettente, anche in considerazione delle sopravvenute modifiche della disciplina del mandato di arresto europeo introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

2.1. La sentenza n. 35953 del 2021, dopo aver compiutamente ripercorso le modifiche intervenute sul tema, ha evidenziato come - con riguardo alla disciplina antecedente il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 - assuma rilievo dirimente la previsione di cui all'art. 4, n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, lì dove si riferisce alla persona richiesta in consegna senza fare alcuna distinzione tra cittadini dell'Unione Europea o di Stato non aderente.

Tale previsione è stata ritenuta come determinante ai fini dell'esatta interpretazione della normativa interna, consentendo di desumere che «non è la cittadinanza l'elemento scriminante ai fini della possibilità di opporre un rifiuto alla consegna, ovvero di applicare la garanzia del rinvio nello Stato italiano per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata nello Stato di emissione, quanto, s-k-) piuttosto, la sussistenza di un legame stabile e qualificato che il ricercato ha ormai da tempo intessuto con lo Stato ospitante, rimanendo nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria di tale Paese la verifica dei relativi presupposti».

Ad ulteriore riprova di tale assunto, va evidenziato come il d.lgs. 7 settembre 2010, n, 161, nel regolamentare il riconoscimento delle sentenze di condanna rese in altro Stato dell'Unione europea, fa riferimento alla "persona condannata" (art. 2, lett.c) senza distinguere in ragione della sua cittadinanza.

Ancor più eloquente è il dettato dell'art. 10, lett.b) del d.lgs. n. 161 del 2010, lì dove tra le condizioni per l'esecuzione si indica il mero fatto che la persona condannata abbia la residenza, la dimora o il domicilio nello Stato di esecuzione, non essendo richiesta anche la cittadinanza comunitaria.

2.2. Sulla base di tali considerazioni, ritiene la Corte di condividere e dare continuità all'indirizzo interpretativo già accolto nella menzionata sentenza n.35953 del 2021 di questa Sezione, lì dove è stato chiaramente riconosciuto che - con riferimento al mandato di arresto disciplinato dall'art. 18-bis

I. 22 aprile 2005, n. 69, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n.10 del 2021 - sia applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna anche nei confronti del cittadino extracomunitario che, sulla base di elementi concreti, risulti stabilmente radicato in Italia e senza che sia applicabile la previsione più restrittiva che impone il requisito della effettiva residenza nel territorio Italiano «da almeno cinque anni».

Nel caso di specie, non è contestato che - in applicazione della norma transitoria dettata dall'art. 28 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - la richiesta di consegna soggiace alla normativa ante riforma.

2.3. Alla luce di quanto detto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello procedere alla verifica dell'effettivo radicamento in Italia del ricorrente, sulla base di elementi fattuali concreti.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5,

I. 22 aprile 2005, n. 69.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 emessa dalla Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna accoglieva la domanda di consegna avanzata dall'Autorità giudiziaria della Germania nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, ritenendo irrilevante il dedotto stabile radicamento del ricorrente ai fini dell'esecuzione della pena in Italia. 2. Con l'unico motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 18 bis lett.c) della I. 22 aprile 2005, 69, nel testo vigente ante riforma, sul presupposto che la più recente giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto la possibilità, anche per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, di richiedere l'esecuzione della pena in Italia, a condizione che sussista lo stabile radicamento nel nostro paese. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 dl. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In una fattispecie del tutto assimilabile a quella in esame, Sez. 6, n. 35953 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Bregu, si è pronunciata sulla questione relativa alla sussistenza dei presupposti per il rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato non membro dell'Unione europea, che legittimamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano. La sentenza sopra richiamata è stata emessa dopo che questa Sezione, con ordinanza n. 10371 del 4 febbraio 2020, aveva sollevato questione di legittimità costituzionale, in ordine alla mancata possibilità di disporre il rifiuto facoltativo della consegna anche nei confronti di cittadino extracomunitario stabilmente dimorante in Italia. La Corte costituzionale, con ord. n. 60 del 1 aprile 2021, ordinava la restituzione degli atti al giudice rimettente, anche in considerazione delle sopravvenute modifiche della disciplina del mandato di arresto europeo introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. 2.1. La sentenza n. 35953 del 2021, dopo aver compiutamente ripercorso le modifiche intervenute sul tema, ha evidenziato come - con riguardo alla disciplina antecedente il d.lgs. 2 febbraio 2021, n.10 - assuma rilievo dirimente la previsione di cui all'art. 4, n. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, lì dove si riferisce alla persona richiesta in consegna senza fare alcuna distinzione tra cittadini dell'Unione Europea o di Stato non aderente. Tale previsione è stata ritenuta come determinante ai fini dell'esatta interpretazione della normativa interna, consentendo di desumere che «non è la cittadinanza l'elemento scriminante ai fini della possibilità di opporre un rifiuto alla consegna, ovvero di applicare la garanzia del rinvio nello Stato italiano per l'esecuzione della pena eventualmente irrogata nello Stato di emissione, quanto, s-k-) piuttosto, la sussistenza di un legame stabile e qualificato che il ricercato ha ormai da tempo intessuto con lo Stato ospitante, rimanendo nella sfera di competenza dell'autorità giudiziaria di tale Paese la verifica dei relativi presupposti». Ad ulteriore riprova di tale assunto, va evidenziato come il d.lgs. 7 settembre 2010, n, 161, nel regolamentare il riconoscimento delle sentenze di condanna rese in altro Stato dell'Unione europea, fa riferimento alla "persona condannata" (art. 2, lett.c) senza distinguere in ragione della sua cittadinanza. Ancor più eloquente è il dettato dell'art. 10, lett.b) del d.lgs. n. 161 del 2010, lì dove tra le condizioni per l'esecuzione si indica il mero fatto che la persona condannata abbia la residenza, la dimora o il domicilio nello Stato di esecuzione, non essendo richiesta anche la cittadinanza comunitaria. 2.2. Sulla base di tali considerazioni, ritiene la Corte di condividere e dare continuità all'indirizzo interpretativo già accolto nella menzionata sentenza n.35953 del 2021 di questa Sezione, lì dove è stato chiaramente riconosciuto che - con riferimento al mandato di arresto disciplinato dall'art. 18-bis I. 22 aprile 2005, n. 69, nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n.10 del 2021 - sia applicabile il motivo facoltativo di rifiuto della consegna anche nei confronti del cittadino extracomunitario che, sulla base di elementi concreti, risulti stabilmente radicato in Italia e senza che sia applicabile la previsione più restrittiva che impone il requisito della effettiva residenza nel territorio Italiano «da almeno cinque anni». Nel caso di specie, non è contestato che - in applicazione della norma transitoria dettata dall'art. 28 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 - la richiesta di consegna soggiace alla normativa ante riforma. 2.3. Alla luce di quanto detto, pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio, dovendo la Corte di appello procedere alla verifica dell'effettivo radicamento in Italia del ricorrente, sulla base di elementi fattuali concreti. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, I. 22 aprile 2005, n. 69. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]