CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 febbraio 2022
Cassazione n. 15290/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2020 del TRIBUNALE di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che le parti non hanno formulato tempestiva richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 5 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 16 dicembre 2020, il Tribunale di Lecce ha confermato la decisione del Giudice di pace di Casarano del 17 febbraio 2020, con la k v quale è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di lesioni in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso l'imputato per mezzo del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge in riferimento al decreto di citazione per il giudizio in appello, non notificato all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur risultando dalla relata il trasferimento del medesimo all'estero. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento al rigetto della richiesta, avanzata ex art. 507 cod. proc. pen. e riproposta in appello, di audizione di testi, addotti sulla prova d'alibi, avendo sul punto la sentenza impugnata reputato la non necessità della richiesta escussione con motivazione inidonea a superare il ragionevole dubbio introdotto dalla difesa. 2.3. Con il terzo motivo, deduce analoga censura quanto all'affermazione di responsabilità, fondata su una valutazione indiziaria non rispondente allo standard previsto dalla legge per avere le conformi sentenze di merito reputato certa l'attendibilità della persona offesa, pur in presenza di contraddizioni, incertezze ed evidenti discrasie sull'identificazione dell'imputato. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137 del 7 febbraio 2022, il Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 15 febbraio 2022, il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria, con la quale ha controdedotto alla requisitoria, ribadendo le doglienze prospettate con il primo motivo. [OSCURATO:PERSONA] Il primo, assorbente, motivo è fondato. 1. Dalla lettura degli atti, consentita a questa Corte per la soluzione della proposta eccezione processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta come, effettivamente, la notificazione all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello non sia stata eseguita, all'esito della constatazione - in seguito al tentativo di notifica al domicilio dichiarato - del trasferimento all'estero dell'imputato appellante. [OSCURATO:PERSONA] di Taviano (luogo del domicilio dell'imputato), incaricata di eseguire la notifica del decreto di citazione del [OSCURATO:PERSONA] leccese, datato [OSCURATO:DATA_NASCITA], informava, con apposita nota allegata nel fascicolo, lo stesso Tribunale che non era stato possibile portare l'atto giudiziario nella sfera di conoscenza del diretto interessato poiché il Ferrone si era nel frattempo trasferito in Germania. 1.1. Alla stregua della relata dell'ufficiale notificatore, ed in assenza della rituale comunicazione del trasferimento all'autorità giudiziaria procedente, il Tribunale avrebbe dovuto, invero, disporre la rinnovazione della notifica presso il domicilio dichiarato (Sez. F, n. 27132 del 13/08/2020, Villardita, Rv. 279633) e, in caso di ritenuta inidoneità dello stesso per definitivo abbandono o per assenza di terzi legittimati alla ricezione, ordinare la rinnovazione dell'adempimento ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. L'omissione dell'adempimento ha dato, pertanto, luogo ad una nullità che, incidendo sulla partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello, si inscrive nei casi previsti dagli artt. 178, lett. C) e art. 179, co. 1, cod. proc. pen. e che, in quanto assoluta ed insanabile, è stata ritualmente dedotta con il ricorso di legittimità. 1.2. Non si vette, nel caso in esame, in un vizio che afferisce le modalità della citazione (la cui inosservanza integra, invece, casi di nullità di ordine generale, a regime intermedio: Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008, Micciullo, Rv. 239396 e Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), bensì di una vera e propria omissione della vocatio in iudicium; il che rende inconferente il rilievo svolto sul punto nella requisitoria in atti, avendo il difensore ricevuto l'avviso della fissazione dell'udienza d'appello esclusivamente nella qualità predetta e non (anche) per conto dell'imputato. 3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti debbono essere trasmessi al giudice dell'appello perché, rinnovata la citazione dell'imputato, proceda al giudizio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Lecce per il giudizio. Co