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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 34130/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, censura genericamente il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di meritorche ha considerato ostativa l'assenza di elementi positivi e la presenza di plurimi gravi precedenti, oltre alla determinazione della pena-base assai prossima al minimo edittale e al blando incremento per la continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26.09.2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] • Ritenuto che il ricorso, riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, censura genericamente il corretto esercizio dei poteri discrezionali demandati al giudice di meritorche ha considerato ostativa l'assenza di elementi positivi e la presenza di plurimi gravi precedenti, oltre alla determinazione della pena-base assai prossima al minimo edittale e al blando incremento per la continuazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26.09.2025
Sentenza Cassazione n. 34130/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris