CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 08000/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi iscritti al n. 13564/2021 R.G. e al n. 14011/2021 R.G. propostiPICONE DARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesidall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’ELIA;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lecce - Sez. Dist. Taranto n.3/2021, depositata il 14/01/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di TarantoSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentire dichiarare la legittimità delrecesso dell’attore, ex art. 1385 c.c., dal contratto preliminare stipulato conNumero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/2026i convenuti nel novembre nel 2011 per la compravendita di unappartamento e, per l’effetto, condannare i due promittenti venditori alpagamento del doppio della caparra ricevuta, per complessivi €. 42.000,00.A sostegno della sua pretesa, lamentava l'attore l'inadempimento deiconvenuti, i quali non rilasciavano la cantinola di pertinenza dell’immobilepromesso nel termine previsto nel preliminare, chiedevano di procrastinarela data di stipula del definitivo pur prevista nel suddetto contratto, nonconsegnavano la documentazione necessaria alla concessione del mutuobancario necessario al promittente acquirente ai fini dell’acquistodell’immobile promesso e neppure si presentavano dinanzi al notaio per ladata del 25 luglio 2012 loro comunicata al fine di procedere alla stipula delcontratto definitivo.Si costituivano i convenuti allegando che il contratto definitivo non erastato stipulato per inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], non avendo costuicompletato l'iter per la concessione del mutuo dall’INPDAP, né comunicatoil notaio, luogo e l'ora per la stipula del contratto definitivo dicompravendita; concludevano, quindi, per il rigetto delle domande attoreee per la dichiarazione della legittimità del loro recesso dal preliminareeseguito con raccomandata in data 8.8.2012, nonché per il riconoscimentodel loro diritto alla ritenzione della somma versata da [OSCURATO:PERSONA] a titolodi caparra, pari ad €. 21.000,00.Il Tribunale di Taranto accertava l’inadempimento dei promittentivenditori, condannandoli al pagamento del doppio della caparraconfirmatoria.La sentenza veniva impugnata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla Corte d’Appello di Lecce-Sez. dist. di Taranto, che accoglieva ilgravame e dichiarava la risoluzione del contratto preliminare dicompravendita stipulato tra le parti nel novembre 2011 ex art. 1385,comma 2, c.c., accertato l’inadempimento del promissario acquirente.Numero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/20262. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha proposto ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositatomemorie e all’esito della camera di consiglio del 21.01.2026 la Corte hariservato il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente, il Collegio dà atto che risultano notificati edepositati due ricorsi che impugnano la medesima sentenza in epigrafe, aiquali sono stati attribuiti i due numeri di registro generale indicatinell’intestazione e che vengono qui riuniti. Avendo i due ricorsi identicocontenuto, non viene in rilievo un problema di consumazione del diritto diimpugnazione (Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005; conf.: Sez. L, n.1825 del 29/01/2007; Sez. 5, n. 32515 del 13/12/2025).2. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell'art.1457 c.c., violazione falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere laCorte d'Appello posto a fondamento della decisione la documentazioneofferta dall'attore nel giudizio di primo grado; violazione e falsa applicazionedell'art. 116 c.p.c., comma 2, per aver desunto argomenti di provaimputando all'attore un comportamento fedifrago e che invece rispondevaa verità per tabulas; oltre a tal proposito adottando incoerente e illogicamotivazione in relazione all'art. 132 c.p.c. e all’art. 118 disp. att. c.p.c.violando le dette norme, il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1,nn. 3, 4 e 5”. Il ricorrente lamenta l’errata conclusione cui è pervenuta laCorte territoriale, in ordine all’inadempimento del promissario acquirente,dedotto da una lettura parziale della documentazione in atti nel sensodell’essenzialità del termine indicato nel contratto preliminare per lastipulazione del definitivo, laddove di contro risulta documentalmentedimostrato l’interesse reciproco delle parti alla stipulazione del contrattodefinitivo, e quindi la postergazione concordata dello stesso.Numero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/20262.1. Il motivo non può trovare accoglimento.La Corte territoriale è pervenuta al convincimento opposto rispetto aquello cui era giunto il primo giudice, ossia l’inadempimento del promissarioacquirente, sulla base di una diversa lettura delle risultanze probatoriedisponibili (deposizioni testimoniali e prove documentali prodotte in primogrado: v. sentenza pag. 4-7) nonché della condotta processualedell’appellato («che ha continuato in tutto il corso del processo a nonindicare il notaio rogante e l’ora della stipula», né «ha documentato laconcessione o il rigetto della richiesta di mutuo all’INPDAP»: pag. 8, primisei righi); però non ha desunto il proprio convincimento dalla naturaessenziale del termine per la stipula del contratto definitivo.Diversamente da quanto argomentato in ricorso, la Corte d’appello haricostruito la vicenda, considerando il rispettivo interesse delle parti allapostergazione del rogito, la mancata comunicazione da parte delpromissario acquirente –sul quale incombeva l’onere a norma del contrattopreliminare- del nominativo del notaio, nonché dell’ora e luogodell’appuntamento, anche nell’ultima data indicata per il rogito; su tale baseha attribuito la responsabilità per la mancata, non già ritardata, stipula delcontratto definitivo al promissario acquirente, in ragione del suoai promittenti venditori l’interesse a pervenire alla stipulazione anchetardiva del rogito (v. pag. 8, righi 15-20).In definitiva, la doglianza è inammissibile, in quanto ripropone in sededi legittimità una complessiva rilettura delle risultanze probatorie e unadiversa ricostruzione dei fatti (Cass. Sez. 2 n. 10927 del 23/4/2024; Cass.sez. 2, n. 19717 del 17/06/2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]),del tutto al di fuori anche del paradigma dell’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.,che impone di individuare il fatto decisivo del quale sia stato omessol’esame.Numero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/20263. Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazionedell'art. 1385 c.c., degli artt. 1453 e 1375 c.c., violazione e falsaapplicazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere il giudice d'appelloconsiderato tutte le prove documentali ai fini della valutazione comparativadel comportamento di entrambe le parti e, quindi, anche violazione e falsaapplicazione dell'art. 2697 c.c., omessa o incoerente e illogica motivazionein relazione all'art. 132 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il tutto inrelazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5”. Accertata la nonessenzialità del termine apposto nel preliminare di compravendita, ilricorrente lamenta la non congrua motivazione dell'apprezzamento di fattoadottato dal giudice dell'appello nella valutazione comparativa deicomportamenti tenuti da entrambe le parti, tenendo conto soprattutto deirapporti di causalità e proporzionalità esistenti tra le prestazioniinadempiute. Ciò anche nella prospettiva dell’incompleto esame evalutazione del materiale probatorio, avendo la Corte territoriale esaminatosoltanto i documenti elencati nell’indice del fascicolo di primo grado,omettendo la lettura e l’analisi dei documenti allegati alle memoriedepositate ex art. 183 e 190 c.p.c.3.1. Il motivo è in parte inammissibile e per il resto infondato.E’ inammissibile in quanto, nuovamente, si traduce in una richiesta dirilettura delle risultanze probatorie.Giova innanzitutto ricordare che, secondo l’indirizzo delle Sezioni Unite,per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c. occorre denunciare che ilgiudice, in contraddizione con la disposizione, abbia posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti ma disposte di sua iniziativafuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fattinon contestati e la possibilità di ricorrere al notorio); invece, è inammissibilela diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti,abbia attribuito maggiore forza di convincimento ad alcune piuttosto che adaltre prove, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.Numero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/2026(Cass. Sez. U n. 20867 del 30/9/2020). Nessuna delle deduzioni delricorrente è svolta a sostenere in modo ammissibile la violazione dell’art.115 c.p.c.Sotto il profilo del vizio di motivazione, poi, secondo l’attuale testodell'art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c., va rilevato che il mancato esame ditaluni documenti può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cuidetermini l'omissione di motivazione su un punto decisivo della controversiae, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova dicircostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e nondi mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hannodeterminato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratiodecidendi venga a trovarsi priva di fondamento. Ne consegue che ladenuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità,l'indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senzadubbio dato luogo a una decisione diversa (ex multis, Cass. Sez. 1, n. 16583del 13/06/2024; Cass. Sez. 3, n. 16812 del 26/06/2018; Cass. Sez. 6-5, n.19150 del 28/09/2016; Cass. n. 20382 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato la decisività deidocumenti asseritamente non esaminati dal secondo giudice, in quanto si èlimitato a riproporre una diversa ricostruzione in fatto sulla base della suapersonale lettura dei documenti medesimi. Per di più, tra i molti documentiesaminati nel mezzo di gravame viene riportata la lettera con la quale erastata comunicata ai promittenti venditori la sola data del rogito (il25.07.2012) senza indicazione del notaio rogante, del luogo e dell’oradell’appuntamento: si tratta di documento già ritenuto dal secondo giudice«fortemente indiziario» dell’inadempimento del promissario acquirente (v.sentenza pag. 7, ultimi due righi) e, quindi, di documento esaminato,seppure con esito diverso da quello sostenuto dal ricorrente.Il motivo è, altresì, infondato, perché il giudice d’appello ha effettuatouna serrata comparazione delle condotte delle parti, soprattutto in meritoNumero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/2026alla procrastinazione della stipulazione del contratto definitivo; alla data distima dell’immobile promesso ai fini della concessione del mutuo e alla datadi consegna della relazione di stima; alla mancata comunicazione aipromittenti venditori del luogo, ora e del nominativo del notaio per la stipuladel contratto definitivo, anche nell’ultima data indicata al [OSCURATO:DATA_NASCITA]; allamessa a disposizione della cantina a favore del promissario acquirente, chevi aveva depositato mobilio di sua proprietà (v. sentenza da pag. 4, 4°capoverso a p. 8, 2° capoverso). Sulla base di tale comparazione dellecondotte delle parti, con riguardo alla funzione del contratto preliminare eal differimento ingiustificato della stipulazione del definitivo, ha accertatol’inadempimento del promissario acquirente e la sua gravità nell’ambitodella complessiva vicenda negoziale svolta nell’arco di circa otto mesi.Tanto, in aderenza a quanto più volte affermato dalla Suprema Corte inmateria di risoluzione per inadempimento nei contratti con prestazionicorrispettive, valevole anche per il caso di cui all’art. 1385 co. 2 c.c.: ai finidell’accertamento dell’inadempimento il giudice di merito è tenuto aformulare un giudizio - incensurabile in sede di legittimità se congruamentemotivato - di comparazione in merito al comportamento complessivo delleparti, al fine di stabilire quale di esse, in relazione ai rispettivi interessi eall'oggettiva entità degli inadempimenti (tenuto conto non solodell'elemento cronologico, ma anche e soprattutto dei rapporti di causalitàe proporzionalità esistenti tra le prestazioni adempiute e della incidenza diqueste sulla funzione economico-sociale del contratto), si sia resaresponsabile delle violazioni maggiormente rilevanti e causa delcomportamento della controparte e della conseguente alterazione delsinallagma contrattuale (ex multis: Cass. Sez. 2, n. 8140 del 26/03/2024;Sez. 2, n. 28487 del 12/10/2023; Sez. 2, n. 6992 del 03/3/2022; Sez. 1,n. 12549 del 10/05/2019; Sez. 2, n. 13627 del 30/5/2017).4. In conclusione, il Collegio rigetta il ricorso.Numero registro generale 13564/2021Numero sezionale 133/2026Numero di raccolta generale 8000/2026Data pubblicazione 31/03/2026Le spese sono liquidate secondo la regola della soccombenza, come dadispositivo.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, anorma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta;condanna il ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in €. 4.300,00 per compensi,oltre a €. 200,00 per esborsi e al rimborso delle spese forfettarie nellamisura del 15%, IVA e CPA ex lege.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono ipresupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civiledella Corte di Cassazione, il 21 gennaio 2026.La PresidenteLinalisa Cavallino