CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 30221/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5854/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia delle Entrate Riscossione rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato – resistente– Comune di Melito di [OSCURATO:PERSONA] – intimato– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, n. 2235 del 2023 depositata il 23 agosto 2023 Udita la relazione svolta nella udienza del 17/10/2025 dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La controversia ha ad oggetto una cartella di pagamento (n. 09420190006138301000) con cui l’Agenzia della riscossione (d’ora in poi resistente) ha intimato per conto del Comune di Melito di Porto F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 5854/2024 Salvo (d’ora in poi intimato) ad [OSCURATO:PERSONA] sezionale 6920/2025Numero di raccolta generale 30221/2025 (d’ora in poi ricorrente) il pagamento dell’ICI per l’anno 2009. Data pubblicazione 16/11/2025 La questione riguarda la pretesa tardività dell’esercizio del potere impositivo. La CGT I ha rigettato il ricorso e la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia di primo grado sulla base delle seguenti ragioni: - nella cartella impugnata è indicato che l’avviso presupposto è stato notificato 5 dicembre 2014 – 3 febbraio 2015 e tali circostanze non sono contestate dal ricorrente, come risulta dalla sentenza di primo grado; - con tale avviso il comune ha tempestivamente esercitato la sua potestà impositiva; - la cartella è stata notificata il 16 maggio 2019, prima del decorso del termine quinquennale esigibilità del tributo, decorrente dalla data di notifica del precitato avviso. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso fondato su un unico motivo e depositato memoria, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza; il comune non si è costituito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006 e dell’art. 2948, n. 4 c.c. con riguardo all’erronea individuazione del termine decadenziale previsto per il tributo in esame e alla riconosciuta interruzione dei termini di decadenza e prescrizione sul presupposto di un atto mai prodotto in giudizio. Sostiene di avere eccepito e ribadito la decadenza dell’Ente dal potere di iscrivere a ruolo il tributo in quanto decorso il termine quinquennale sia con il ricorso di primo grado che con l’atto di appello. Afferma che, una volta eccepita la intervenuta decadenza, spettava al Comune di Melito di [OSCURATO:PERSONA] provare di avere compiuto nei termini l’attività dovuta per non incorrervi. 2 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 5854/2024 Contesta, inoltre, l’errato computo del termine di decadenza.Numero sezionale 6920/2025Numero di raccolta generale 30221/2025 1.1. Preliminarmente si osserva che il ricorso è stato Data pubblicazione 16/11/2025 tempestivamente notificato. La sentenza oggi impugnata è stata depositata il 23 agosto 2023 e non è stata notificata. La notifica, effettuata a mezzo pec è stata consegnata e accettata il 29 febbraio 2024, nel rispetto del termine semestrale previsto dall’art. 327, primo comma c.p.c., come richiamato dall’art. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. 1.2. Il motivo è infondato. Dalla sentenza emerge che l’avviso è stato notificato il 5 dicembre 2014 – 3 febbraio 2015, dati, ad avviso della sentenza, incontestati da parte del ricorrente, con la conseguenza di sollevare l’ente impositore dalla produzione in giudizio del relativo atto. Nello stesso senso la sentenza di primo grado ha affermato: “l'eccepita decadenza dell’ente locale dal potere impositivo non può trovare ingresso nel presente giudizio non avendo l’istante contestato di aver ricevuto la notifica dell’avviso di accertamento ICI relativo all’anno 2009 ma solo, implicitamente, l’asserita tardività dello stesso, invero per tabulas risultato pervenuto nella sfera di conoscenza del contribuente nel febbraio 2015 e dunque tempestivamente azionato ai fini in rilievo”. Se è vero che il ricorrente ha denunciato la decadenza, avrebbe in ogni caso dovuto prendere posizione sui dati riguardanti la notifica dell’avviso di accertamento, risultanti dalla cartella di pagamento agli atti. Inesatta, pertanto, è l’affermazione contenuta in ricorso, secondo cui una volta eccepita la decadenza, l’onere di dimostrare la tempestività della notifica dell’avviso era a carico dell’ente impositore. Una prova era agli atti e su tale documento avrebbe dovuto chiarire le ragioni per le quali sosteneva la tardività della notifica, avendo eccepito la decadenza. 3 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 5854/2024 Il motivo, sotto tale aspetto, si presenta anche come Numero sezionale 6920/2025Numero di raccolta generale 30221/2025 inammissibile, in quanto neanche nel presente ricorso ha chiarito, Data pubblicazione 16/11/2025 né tantomeno ha riportato, la doglianza sollevata in proposito con l’atto introduttivo e successivamente reiterata in appello. Infondato è, poi, il profilo di censura riguardante l’errato computo dei termini per l’esercizio della potestà impositiva. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, della l. n. 296 del 2006: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni”. Il pagamento dell’ICI, tributo oggetto del presente giudizio, avviene attraverso due versamenti nel corso dell’anno. Trattandosi dell’anno 2009, l’avviso di accertamento avrebbe dovuto essere notificato entro il 31.12.2014. La sentenza impugnata ha accertato che la notifica dell’atto di accertamento, prodromico alla cartella oggetto del presente giudizio, è avvenuta il “5 dicembre 2014 – 3 febbraio 2015”, dovendosi intendere come data di spedizione e data di consegna. L’avviso di accertamento, dunque, non è tardivo, trovando applicazione il consolidato principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione. Costituisce principio consolidato quello per cui, in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi 4 F i r m a t o D a : S O C C I A N G E L O M A T T E O E m e s s o D a : A R U B A P E C P E R C A D I F I R M A Q U A L I F I C A T A S e r i a l # : 1 3 b a b 1 7 a 5 2 1 c 0 f 1 b c 5 2 9 6 2 0 b c e e 0 c a f 9 Numero registro generale 5854/2024 d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio Numero sezionale 6920/2025Numero di raccolta generale 30221/2025 della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito Data pubblicazione 16/11/2025 per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente (Cass., Sez. U, n. 40543/2021, Rv. 663252 - 01). Ne consegue che il termine di prescrizione è stato tempestivamente interrotto. 2. Segue il rigetto del ricorso. Da quanto esposto segue il rigetto del ricorso. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione dell’intimato. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo pari a