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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 17266/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1136/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore generale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] sideri e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettro- nica certificata: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già Azienda unità sanitaria locale Rm H), in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elet- tronica: ; –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 5861/20, depositata il 25 novembre 2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 25 febbraio 2013, il Tribunale di Velletri rigettò la domanda proposta dall'Ifitalia –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA].,nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale Rm H, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2.225.093,80, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo delle pre- stazioni di lungodegenza ospedaliera post-acuzie rese nel biennio 2002-2003 dalla Casa di curaMadonna del Tufo, gestita dalla società cedente.

Premesso che, per effetto delle delibere nn. 2047/01 e 1458/02, che ave- vano ripristinato il regime vigente per l'anno 1999, non poteva trovare appli- cazione la delibera n. 713/00, relativa all'anno 2000,il Tribunale ritenne che la Casa di cura non avesse diritto al riconoscimento della tariffa intera, non essendo in possesso dei requisiti operativi ed organizzativi prescritti per l'in- serimento tra le strutture di classe A, ma al riconoscimento della medesima tariffa, decurtata del 20%, rientrando tra le strutture di classe B.

2. L'impugnazione proposta dall'Ifitalia è statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Roma con sentenza del 25 novembre 2020.

Precisato che il credito azionato era rimasto insoluto anche a seguito di un pagamento effettuato in corso di causa, che era stato imputato al corri- spettivo dovuto per l'anno 2004, la Corte ha escluso che la mancata conte- stazione delle risultanze della c.t.u. espletata comportasse l'applicabilità dello art. 115 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di un giudizio promosso in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione e non essendo la c.t.u. un'allegazione di parte né un mezzo istruttorio in senso proprio.

Ha reputato altresì irrilevante la circo- stanza che i ricoveri avessero avuto luogo su richiesta dei presidi ospedalieri pubblici presenti sul territorio, ritenendo necessario che l'assenso provenisse dall'Asl o dal soggetto preposto alla pianificazione delle attività sanitarie sul territorio.

Ha ritenuto pertanto assorbite le censure riguardanti l'interpreta- zione della convenzione stipulata il 21 novembre 2001, con cui, a seguito della messa a disposizione da parte della Casa di cura di venti posti letto per lungodegenze, le parti avevano concordato che il riconoscimento della tariffa intera non comportava un collegamento con le strutture di ricovero per acuti.

3. Avverso la predetta sentenza l'Ifitalia ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria.

Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, l'Azienda sanitaria locale Roma 6 (già [OSCURATO:PERSONA] H). [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico, complesso motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità dell'art. 115 cit., in riferimento alla sussistenza delle condizioni richieste dalla delibera n. 713/00 per il riconoscimento della tariffa intera, senza tenere conto della mancata contestazione di tale circostanza da parte dell'Asl.

Sostiene che in tal modo la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la domanda, non avendone colto il contenuto sostanziale, al di là delle espressioni usate, e non avendo tenuto conto della reale volontà dell'at- trice, risultante dal complesso delle difese ed allegazioni, né della natura della vicenda rappresentata, delle precisazioni fornite dalle parti e del provvedi- mento richiesto.Aggiunge che, nel negare valore probatorio alla c.t.u., la sentenza impugnata non ha considerato che, ai fini della determinazione della percentuale dei ricoveri in lungodegenza rispetto alla capacità della struttura, il consulente si era limitato ad esaminare i documenti prodotti dall'attrice: dagli stessi si evinceva la provenienza dei pazienti dai presidi ospedalieri pub- blici, e quindi il collegamento con questi ultimi, che comportava l'applicazione della tariffa prevista per le strutture di classe A, indipendentemente dall'in- serimento tra le stesse o dalla stipulazione di apposita convenzione.Precisato infine che il principio di non contestazio ne, pur essendo stato formalmente introdotto soltanto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore suc- cessivamente all'instaurazione del giudizio, era stato ritenuto operante dalla giurisprudenza già in epoca anteriore all'entrata in vigore di detta legge, af- ferma che ai fini del riconoscimento della predetta tariffa non era necessaria l'autorizzazione dell'Asl ai ricoveri, giacché nel caso di collegamento il rap- porto non intercorre direttamente con la stessa, ma con le strutture ospeda- liere pubblicheche inviano i pazienti.

1.1. Il motivoè inammissibile.

Le censure proposte dalla ricorrente mirano infatti a dimostrare l'illogicità del percorso argomentativo attraverso il quale la sentenza impugnata è per- venuta all'esclusione dell'applicabilità della tariffa prevista dalla delibera n. 713/00, muovendo dall'affermazione dell'applicabilità del principio di non contestazione ai fatti accertati dal c.t.u., in quanto emergenti dalla documen- tazione prodotta in giudizio, per sostenere l'utilizzabilità degli stessi come elementi di prova del collegamento esistente tra la Casa di cura e le strutture ospedaliere pubbliche, che avrebbe giustificato l'inquadramento della prima nella classe A prevista dall'indicata delibera, con l'applicazione della relativa tariffa, senza che a tal fine fosse necessaria una convenzione o comunque l'autorizzazione dell'Asl.

La Corte di merito ha tuttavia espresso il proprio convincimento in modo rigoroso e coerente, escludendo la possibilità di attribuire ai predetti fatti la medesima valenza di quelli allegati nell'atto di citazione o in sede di tratta- zione, e ritenendo comunque irrilevante, ai fini dell'inclusione della Casa di cura nella classe A prevista dalla delibera, la mera circostanza che fosse stata superata la percentuale di pazienti lungodegenti provenienti da strutture ospedaliere pubbliche, non essendo stata fornita la prova dell'assenso dell'Asl a tali ricoveri.

1.2. In tale contesto, risultanoinnanzitutto alquanto oscuri il senso e la finalità delle critiche mosse all'interpretazione della domanda fornita dalla sentenza impugnata, le quali, oltre a risolversi nella mera affermazione della insufficienza del criterio letterale, non accompagnata dall'indicazione degli elementi dai quali avrebbe potuto desumersi il reale contenuto della pretesa azionata, appaiono prive di qualsiasi ragionevole collegamento con la ratio della decisione, imperniata esclusivamente sulla mancata prova del possesso dei requisiti necessari per l'applicazione della tariffa richiesta, e non impli- cante alcun fraintendimento dei fatti allegati a sostegno di tale domanda.

E' pur vero, infatti, cheil giudice del merito, nell'indagine diretta all'indi- viduazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali sono contenute, ma deveavere riguardo al contenuto sostanziale della pre- tesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rap- presentate dalla parte istante (cfr. Cass., Sez.

II, 14/03/2019, n. 7322; Cass., Sez.

III, 19/10/2015, n. 21087; Cass., Sez. lav., 18/03/2014, n. 6226).La parte che in sede di legittimità intenda censurare il risultato di tale attività interpretativa non può tuttavia limitarsi ad insistere sull'inosservanza di tale principio, ma è tenuta, in ossequio al canone di specificità dell'impu- gnazione, ad indicare puntualmente gli elementi di fatto da essa allegati ed indebitamente trascurati dal giudice di merito, nonché le conseguenze che quest'ultimo avrebbe dovuto trarne in termini d'identificazione del petitume della causa petendi, evidenziandone le differenze rispetto a quelli in ordine ai quali la sentenza impugnata ha pronunciato.

1.3. L'inadempimento del predetto onere si è tradotto, nella specie, nella formulazione di censure non pertinenti alla questione sollevata con il ricorso, che non riguarda il contenuto della domanda, ma la prova dei fatti allegati a sostegno della stessa, ed attiene quindi al merito della controversia, sottratto al sindacato del Giudice di legittimità, al quale non compete la valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo della correttezza giuridica dell'ap- prezzamento compiuto dal giudice di merito, nonché della coerenza logico- formale del ragionamento dallo stesso svolto, nei limiti in cui le relative ano- malie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, per effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dello art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 2012, n. 83, convertito con modifica- zioni dalla legge 2012, n. 134: tale disposizione, circoscrivendo il vizio di mo- tivazione denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., esclude infatti la possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. al di fuori delle ipotesi, nella fattispecie non riscontrabili, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto mate- riale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma sia costituita da argomentazioni perplesse ed obbiettivamente incomprensibili, o svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga im- mediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez.

VI, 8 ottobre 2014, n. 21257).

Nel lamentare la violazione del principio di non contestazione, la ricor- rente non considera d'altronde che lo stesso si riferisce ai fatti sottesi alle domande ed eccezioni delle parti, nella loro materialità storica, e non può pertanto trovare applicazione ai risultati delle indagini effettuate dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez.

VI, 21/01/2017, n. 30744), né al contenuto dei documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass., Sez.

II, 23/05/2024, n. 14399; Cass., Sez.

III, 17/11/2021, n. 35037; 5/03/2020, n. 6172), rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito.

1.4. Quanto poi alla sufficienza del superamento della percentuale di pa- zienti ricoverati provenienti da strutture ospedaliere pubbliche, ai fini della configurabilità del collegamento necessario per l'inclusione nella classe A della tariffa,trattasi di questione che implica l'interpretazione della delibera invo- catadalla ricorrente, la quale, nel contestare la necessità di una convenzione o dell'autorizzazione dell'Asl, omette di riportare il testo dell'atto, nonché d'in- dicare i criteri ermeneutici violati dalla sentenza impugnata ed il modo e le considerazioni in cui la Corte di merito se ne è discostata, con la conseguenza che la censura risulta priva di specificità.

Com'è noto, infatti, l'interpretazione degli atti amministrativia contenuto non normativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà della Pub- blica Amministrazione, riservata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez.

Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., Sez.

I, 3/06/2024, n. 15367; 23/02/2022, n. 5966): ai fini della de- duzione del primo vizio, è peraltro necessaria la specificazione dei canoni er- meneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, mentre la denuncia del secondo ri- chiede l'indicazione dei punti in ordine ai quali s'invoca il controllo di logicità, con la precisazione delle lacune e delle contraddizioni riscontrate; la parte non può quindi limitarsi a contrapporre la propria personale interpretazione a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, giacché quest'ultima non deve essere necessariamente l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un atto sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella poi di- sattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez.

I, 9/04/2021, n. 9461; 27/06/ 2018, n. 16987; Cass., Sez.

III, 28/11/2017, n. 28319).

2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1136/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del direttore generale p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa da gli Avv. [OSCURATO:PERSONA] sideri e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato i seguenti indirizz i di posta elettro- nica certificata: e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 6 (già Azienda unità sanitaria locale Rm H), in persona del Commissario straordinario p.t., rappresentata e difes a dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato il seguente indirizzo di posta elet- tronica: ; –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA].; –intimata – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Roma n. 5861/20, depositata il 25 novembre 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 25 febbraio 2013, il Tribunale di Velletri rigettò la domanda proposta dall'Ifitalia –[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in qualità di cessionaria del credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA].,nei confronti dell'Azienda unità sanitaria locale Rm H, avente ad oggetto il pagamento della somma di Euro 2.225.093,80, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo delle pre- stazioni di lungodegenza ospedaliera post-acuzie rese nel biennio 2002-2003 dalla Casa di curaMadonna del Tufo, gestita dalla società cedente. Premesso che, per effetto delle delibere nn. 2047/01 e 1458/02, che ave- vano ripristinato il regime vigente per l'anno 1999, non poteva trovare appli- cazione la delibera n. 713/00, relativa all'anno 2000,il Tribunale ritenne che la Casa di cura non avesse diritto al riconoscimento della tariffa intera, non essendo in possesso dei requisiti operativi ed organizzativi prescritti per l'in- serimento tra le strutture di classe A, ma al riconoscimento della medesima tariffa, decurtata del 20%, rientrando tra le strutture di classe B. 2. L'impugnazione proposta dall'Ifitalia è statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Roma con sentenza del 25 novembre 2020. Precisato che il credito azionato era rimasto insoluto anche a seguito di un pagamento effettuato in corso di causa, che era stato imputato al corri- spettivo dovuto per l'anno 2004, la Corte ha escluso che la mancata conte- stazione delle risultanze della c.t.u. espletata comportasse l'applicabilità dello art. 115 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, trattandosi di un giudizio promosso in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale disposizione e non essendo la c.t.u. un'allegazione di parte né un mezzo istruttorio in senso proprio. Ha reputato altresì irrilevante la circo- stanza che i ricoveri avessero avuto luogo su richiesta dei presidi ospedalieri pubblici presenti sul territorio, ritenendo necessario che l'assenso provenisse dall'Asl o dal soggetto preposto alla pianificazione delle attività sanitarie sul territorio. Ha ritenuto pertanto assorbite le censure riguardanti l'interpreta- zione della convenzione stipulata il 21 novembre 2001, con cui, a seguito della messa a disposizione da parte della Casa di cura di venti posti letto per lungodegenze, le parti avevano concordato che il riconoscimento della tariffa intera non comportava un collegamento con le strutture di ricovero per acuti. 3. Avverso la predetta sentenza l'Ifitalia ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato ad un solo motivo, illustratoanche con memoria. Ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, l'Azienda sanitaria locale Roma 6 (già [OSCURATO:PERSONA] H). [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico, complesso motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 112, 115, 116 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell'art. 1362 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso l'applicabilità dell'art. 115 cit., in riferimento alla sussistenza delle condizioni richieste dalla delibera n. 713/00 per il riconoscimento della tariffa intera, senza tenere conto della mancata contestazione di tale circostanza da parte dell'Asl. Sostiene che in tal modo la Corte territoriale ha erroneamente interpretato la domanda, non avendone colto il contenuto sostanziale, al di là delle espressioni usate, e non avendo tenuto conto della reale volontà dell'at- trice, risultante dal complesso delle difese ed allegazioni, né della natura della vicenda rappresentata, delle precisazioni fornite dalle parti e del provvedi- mento richiesto.Aggiunge che, nel negare valore probatorio alla c.t.u., la sentenza impugnata non ha considerato che, ai fini della determinazione della percentuale dei ricoveri in lungodegenza rispetto alla capacità della struttura, il consulente si era limitato ad esaminare i documenti prodotti dall'attrice: dagli stessi si evinceva la provenienza dei pazienti dai presidi ospedalieri pub- blici, e quindi il collegamento con questi ultimi, che comportava l'applicazione della tariffa prevista per le strutture di classe A, indipendentemente dall'in- serimento tra le stesse o dalla stipulazione di apposita convenzione.Precisato infine che il principio di non contestazio ne, pur essendo stato formalmente introdotto soltanto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore suc- cessivamente all'instaurazione del giudizio, era stato ritenuto operante dalla giurisprudenza già in epoca anteriore all'entrata in vigore di detta legge, af- ferma che ai fini del riconoscimento della predetta tariffa non era necessaria l'autorizzazione dell'Asl ai ricoveri, giacché nel caso di collegamento il rap- porto non intercorre direttamente con la stessa, ma con le strutture ospeda- liere pubblicheche inviano i pazienti. 1.1. Il motivoè inammissibile. Le censure proposte dalla ricorrente mirano infatti a dimostrare l'illogicità del percorso argomentativo attraverso il quale la sentenza impugnata è per- venuta all'esclusione dell'applicabilità della tariffa prevista dalla delibera n. 713/00, muovendo dall'affermazione dell'applicabilità del principio di non contestazione ai fatti accertati dal c.t.u., in quanto emergenti dalla documen- tazione prodotta in giudizio, per sostenere l'utilizzabilità degli stessi come elementi di prova del collegamento esistente tra la Casa di cura e le strutture ospedaliere pubbliche, che avrebbe giustificato l'inquadramento della prima nella classe A prevista dall'indicata delibera, con l'applicazione della relativa tariffa, senza che a tal fine fosse necessaria una convenzione o comunque l'autorizzazione dell'Asl. La Corte di merito ha tuttavia espresso il proprio convincimento in modo rigoroso e coerente, escludendo la possibilità di attribuire ai predetti fatti la medesima valenza di quelli allegati nell'atto di citazione o in sede di tratta- zione, e ritenendo comunque irrilevante, ai fini dell'inclusione della Casa di cura nella classe A prevista dalla delibera, la mera circostanza che fosse stata superata la percentuale di pazienti lungodegenti provenienti da strutture ospedaliere pubbliche, non essendo stata fornita la prova dell'assenso dell'Asl a tali ricoveri. 1.2. In tale contesto, risultanoinnanzitutto alquanto oscuri il senso e la finalità delle critiche mosse all'interpretazione della domanda fornita dalla sentenza impugnata, le quali, oltre a risolversi nella mera affermazione della insufficienza del criterio letterale, non accompagnata dall'indicazione degli elementi dai quali avrebbe potuto desumersi il reale contenuto della pretesa azionata, appaiono prive di qualsiasi ragionevole collegamento con la ratio della decisione, imperniata esclusivamente sulla mancata prova del possesso dei requisiti necessari per l'applicazione della tariffa richiesta, e non impli- cante alcun fraintendimento dei fatti allegati a sostegno di tale domanda. E' pur vero, infatti, cheil giudice del merito, nell'indagine diretta all'indi- viduazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali sono contenute, ma deveavere riguardo al contenuto sostanziale della pre- tesa fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rap- presentate dalla parte istante (cfr. Cass., Sez. II, 14/03/2019, n. 7322; Cass., Sez. III, 19/10/2015, n. 21087; Cass., Sez. lav., 18/03/2014, n. 6226).La parte che in sede di legittimità intenda censurare il risultato di tale attività interpretativa non può tuttavia limitarsi ad insistere sull'inosservanza di tale principio, ma è tenuta, in ossequio al canone di specificità dell'impu- gnazione, ad indicare puntualmente gli elementi di fatto da essa allegati ed indebitamente trascurati dal giudice di merito, nonché le conseguenze che quest'ultimo avrebbe dovuto trarne in termini d'identificazione del petitume della causa petendi, evidenziandone le differenze rispetto a quelli in ordine ai quali la sentenza impugnata ha pronunciato. 1.3. L'inadempimento del predetto onere si è tradotto, nella specie, nella formulazione di censure non pertinenti alla questione sollevata con il ricorso, che non riguarda il contenuto della domanda, ma la prova dei fatti allegati a sostegno della stessa, ed attiene quindi al merito della controversia, sottratto al sindacato del Giudice di legittimità, al quale non compete la valutazione del materiale probatorio, ma solo il controllo della correttezza giuridica dell'ap- prezzamento compiuto dal giudice di merito, nonché della coerenza logico- formale del ragionamento dallo stesso svolto, nei limiti in cui le relative ano- malie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, per effetto della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. ad opera dello art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 2012, n. 83, convertito con modifica- zioni dalla legge 2012, n. 134: tale disposizione, circoscrivendo il vizio di mo- tivazione denunciabile in sede di legittimità ai soli casi in cui il vizio si converte in violazione di legge, per mancanza del requisito di cui all'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., esclude infatti la possibilità di estendere l'ambito applicativo dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. al di fuori delle ipotesi, nella fattispecie non riscontrabili, in cui la motivazione manchi del tutto sotto l'aspetto mate- riale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma sia costituita da argomentazioni perplesse ed obbiettivamente incomprensibili, o svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere d'individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga im- mediatamente e direttamente dal testo della sentenza (cfr. Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2014, n. 21257). Nel lamentare la violazione del principio di non contestazione, la ricor- rente non considera d'altronde che lo stesso si riferisce ai fatti sottesi alle domande ed eccezioni delle parti, nella loro materialità storica, e non può pertanto trovare applicazione ai risultati delle indagini effettuate dal c.t.u. (cfr. Cass., Sez. VI, 21/01/2017, n. 30744), né al contenuto dei documenti prodotti in giudizio (cfr. Cass., Sez. II, 23/05/2024, n. 14399; Cass., Sez. III, 17/11/2021, n. 35037; 5/03/2020, n. 6172), rimessi al libero apprezzamento del giudice di merito. 1.4. Quanto poi alla sufficienza del superamento della percentuale di pa- zienti ricoverati provenienti da strutture ospedaliere pubbliche, ai fini della configurabilità del collegamento necessario per l'inclusione nella classe A della tariffa,trattasi di questione che implica l'interpretazione della delibera invo- catadalla ricorrente, la quale, nel contestare la necessità di una convenzione o dell'autorizzazione dell'Asl, omette di riportare il testo dell'atto, nonché d'in- dicare i criteri ermeneutici violati dalla sentenza impugnata ed il modo e le considerazioni in cui la Corte di merito se ne è discostata, con la conseguenza che la censura risulta priva di specificità. Com'è noto, infatti, l'interpretazione degli atti amministrativia contenuto non normativo soggiace alle medesime regole dettate per i contratti, in quanto compatibili, risolvendosi in un accertamento della volontà della Pub- blica Amministrazione, riservata al giudice di meritoe censurabile in sede di legittimità per violazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. o per incongruenza o illogicità della motivazione (cfr. Cass., Sez. Un., 25/07/2019, n. 20181; Cass., Sez. I, 3/06/2024, n. 15367; 23/02/2022, n. 5966): ai fini della de- duzione del primo vizio, è peraltro necessaria la specificazione dei canoni er- meneutici che in concreto si assumono violati e la precisa indicazione dei punti della motivazione che se ne discostano, mentre la denuncia del secondo ri- chiede l'indicazione dei punti in ordine ai quali s'invoca il controllo di logicità, con la precisazione delle lacune e delle contraddizioni riscontrate; la parte non può quindi limitarsi a contrapporre la propria personale interpretazione a quella fatta propria dalla sentenza impugnata, giacché quest'ultima non deve essere necessariamente l’unica astrattamente possibile, ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di un atto sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte che aveva proposto quella poi di- sattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un'altra (cfr. Cass., Sez. I, 9/04/2021, n. 9461; 27/06/ 2018, n. 16987; Cass., Sez. III, 28/11/2017, n. 28319). 2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente con- danna della ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in fa- vore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 15.000,00 per compensi,oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussi
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