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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 21 luglio 2026

Cassazione n. 23630/2026

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o e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto n. 4200/2019 del Tribunale di Vicenza;Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva domandatol’ammissione, in via chirografaria, al passivo del [OSCURATO:PERSONA] MarzoGiosuè, del proprio credito di euro 4.250.839,24 in forza della fideiussionerilasciata da quest’ultimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioninascenti dal contratto di locazione finanziaria del 19 novembre 2007, risoltosiper inadempimento della parte conduttrice in data 6 aprile 2012.2.

Con decreto di esecutorietà dello stato passivo del 14 maggio 2019, ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di ammissione, in via chirografaria, al passivodel fallimento, veniva accolta, per la minore somma di euro 1.385.595,04 erigettata per il residuo importo di euro

2.865.244.3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Vicenzarigettava il ricorso ex art. 98 l. fall.3.1 Per quanto qui ancora di interesse e cioè in relazione alla richiesta diammissione al passivo della somma di euro 871.717,03 per interessi di mora,il Tribunale di Vicenza ha osservato che in relazione ai predetti interessimoratori indicati nel contratto di leasing all’art. 4 delle condizioni generali dicontratto, la richiesta non potesse essere accolta posto che la dettapattuizione, come eccepito dal fallimento, risultava sin dall’origine usurariaperché superiore al tasso soglia ex art. 2 l. 108/1996.

Ha aggiunto il Tribunaleche, risultando superato il tasso soglia antiusura previsto per gli interessimoratori e trattandosi di “supero” avvenuto con la pattuizione originaria, nonvaleva la clausola di salvaguardia di cui al medesimo art. 4, con laconseguenza che nessun credito poteva essere ammesso a tale titolo.2.

Il decreto, pubblicato il 23.7.2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA].,con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il FallimentoManca [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 1815, II comma, c.c.) e dell'art. 4delle condizioni generali del contratto di leasing 19 novembre 2007 n.

BA330999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di ritenere nulla la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nell'art.4 delle condizioni generali contrattuali e, per l'effetto, di ritenere non dovutigli interessi moratori.1.1 La doglianza è infondata.1.1.1.

Unica questione ancora rilevante è quella del pagamento degliinteressi.In realtà, sulla predetta questione il provvedimento impugnato è conformealla più recente giurisprudenza, che ha superato il criterio dell’adeguamentodella “clausola di salvaguardia”.È stato invero più di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che“La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare lavalidità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenutiinteressi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento deltasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenzadi fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad eliderela nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusionedel contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tassosoglia” (Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27106).Tale ultimo arresto giurisprudenziale - che qui si condivide e si riafferma -supera l’assunto richiamato dalla banca secondo cui “In tema di rapportibancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della qualel'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà esserecomunque mantenuta entro i limiti del c.d.

"tasso soglia antiusura previstodall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale dipattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazionecontrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicaremai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge.

Conseguentemente, in caso di contestazione,Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu",l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”(così, nella precedente giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 17/10/2019, n. 26286;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023).Tale ultima considerazione assorbe peraltro anche l’ulteriore questione postacol ricorso, secondo cui sarebbero stati prodotti i documenti afferentiall’automatica sostituzione delle clausole che prevedevano l'eventualefluttuazione del saggio di interessi convenzionale entro i limiti del c.d.

"tassosoglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996”.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della partericorrente secondo i principi della soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- controricorrente -avverso il decreto n. 4200/2019 del Tribunale di Vicenza;Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/6/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.Con ricorso ex art. 93 l. fall. [OSCURATO:SOCIETA]. aveva domandatol’ammissione, in via chirografaria, al passivo del [OSCURATO:PERSONA] MarzoGiosuè, del proprio credito di euro 4.250.839,24 in forza della fideiussionerilasciata da quest’ultimo a garanzia dell’adempimento delle obbligazioninascenti dal contratto di locazione finanziaria del 19 novembre 2007, risoltosiper inadempimento della parte conduttrice in data 6 aprile 2012.2. Con decreto di esecutorietà dello stato passivo del 14 maggio 2019, ladomanda di [OSCURATO:SOCIETA]. di ammissione, in via chirografaria, al passivodel fallimento, veniva accolta, per la minore somma di euro 1.385.595,04 erigettata per il residuo importo di euro 2.865.244.3. Proposta opposizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA], il Tribunale di Vicenzarigettava il ricorso ex art. 98 l. fall.3.1 Per quanto qui ancora di interesse e cioè in relazione alla richiesta diammissione al passivo della somma di euro 871.717,03 per interessi di mora,il Tribunale di Vicenza ha osservato che in relazione ai predetti interessimoratori indicati nel contratto di leasing all’art. 4 delle condizioni generali dicontratto, la richiesta non potesse essere accolta posto che la dettapattuizione, come eccepito dal fallimento, risultava sin dall’origine usurariaperché superiore al tasso soglia ex art. 2 l. 108/1996. Ha aggiunto il Tribunaleche, risultando superato il tasso soglia antiusura previsto per gli interessimoratori e trattandosi di “supero” avvenuto con la pattuizione originaria, nonvaleva la clausola di salvaguardia di cui al medesimo art. 4, con laconseguenza che nessun credito poteva essere ammesso a tale titolo.2. Il decreto, pubblicato il 23.7.2021, è stato impugnato da [OSCURATO:SOCIETA].,con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui il FallimentoManca [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “Violazione ofalsa applicazione di norme di diritto (art. 1815, II comma, c.c.) e dell'art. 4delle condizioni generali del contratto di leasing 19 novembre 2007 n. BA330999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del [OSCURATO:PERSONA] di ritenere nulla la c.d. clausola di salvaguardia contenuta nell'art.4 delle condizioni generali contrattuali e, per l'effetto, di ritenere non dovutigli interessi moratori.1.1 La doglianza è infondata.1.1.1. Unica questione ancora rilevante è quella del pagamento degliinteressi.In realtà, sulla predetta questione il provvedimento impugnato è conformealla più recente giurisprudenza, che ha superato il criterio dell’adeguamentodella “clausola di salvaguardia”.È stato invero più di recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità che“La cosiddetta clausola di salvaguardia - in quanto preordinata a tutelare lavalidità di una clausola contrattuale, con la quale sono stati convenutiinteressi moratori a tasso variabile, nell'eventualità del superamento deltasso-soglia di cui all'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, in conseguenzadi fluttuazioni successive alla stipula del contratto - non può valere ad eliderela nullità della pattuizione di un tasso che, sin dal momento della conclusionedel contratto, è illecito in ragione del superamento del menzionato tassosoglia” (Cass. Sez. 3, 18/10/2024, n. 27106).Tale ultimo arresto giurisprudenziale - che qui si condivide e si riafferma -supera l’assunto richiamato dalla banca secondo cui “In tema di rapportibancari, l'inserimento di una clausola "di salvaguardia", in forza della qualel'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà esserecomunque mantenuta entro i limiti del c.d. "tasso soglia antiusura previstodall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale dipattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazionecontrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicaremai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quellamassima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione,Numero registro generale 24435/2021Numero sezionale 2479/2026Numero di raccolta generale 23630/2026Data pubblicazione 21/07/2026graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità "ex contractu",l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto”(così, nella precedente giurisprudenza: Cass. Sez. 3, 17/10/2019, n. 26286;Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 13144 del 15/05/2023).Tale ultima considerazione assorbe peraltro anche l’ulteriore questione postacol ricorso, secondo cui sarebbero stati prodotti i documenti afferentiall’automatica sostituzione delle clausole che prevedevano l'eventualefluttuazione del saggio di interessi convenzionale entro i limiti del c.d. "tassosoglia antiusura previsto dall'art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996”.Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna alle spese della partericorrente secondo i principi della soccombenza.Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello,ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass.Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida ineuro 10.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale,a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, il 3.06.2026Il Presidente
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