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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 26647/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12149/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 10077/2015 depositata il 12/11/2015, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso impositivo avente ad oggetto il contributo di bonifica dovuto per l'anno 2013 per un importo di euro 55.254,85. 2.11 ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno ha proposto ricorso per cassazione.

4. Non si sono costituiti gli intimati ([OSCURATO:SOCIETA]. e Regione [OSCURATO:PERSONA]).

5. All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorrente ha dedotto: 1) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. - dell'art. 112 cod.proc.civ. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Commissione tributaria regionale fatto discendere il rigetto dell'appello dalla circostanza, rilevata di ufficio, della inefficacia del piano di classifica, in quanto adottato nel vigore della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 1985, successivamente abrogata; 2) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - degli artt. 22 della

I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 1985 e 12 e 17 della legge della medesima Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, nonché dell'art. 36, comma 3 dello Statuto consortile e dell'art. 864 cod.civ., non determinandosi, per effetto dell'abrogazione della legge, che aveva legittimato l'adozione del piano generale di bonifica e di quello di classifica, la caducazione di tali atti amministrativi generali, atteso che, in ossequio ai principi di certezza giuridica e di esecutorietà degli atti amministrativi, il provvedimento adottato in base ad una legge resta in vita anche dopo l'abrogazione della stessa e, come prevede l'art. 36, comma 3, dello Statuto del consorzio, il piano di classifica in esame verrà meno solo quando sarà sostituito da un nuovo piano di classifica; 3) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ. - degli artt. 3, comma 4, 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 215 del 1933, 860 cod.civ., atteso che l'esistenza di beneficio fondiario si presume in ragione dell'inclusione di un cespite all'interno del perimetro di contribuenza e la traduzione in termini economici del beneficio si presume legittima in ragione dell'approvazione del piano di classifica; 4) la violazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1933, 12 della

I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, 860 e 2697 cod.civ. e l'omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ., atteso che, pure contenendo l'avviso il riferimento al piano di classifica, la contribuente non ha mosso alcuna censura alla legittimità di esso né ha provato l'insussistenza del beneficio.

La terza e la quarta censura sono stati formulati solo in via subordinata.

2. Il secondo motivo di ricorso va esaminato, per ragioni di economia processuale, prima di quello con cui si è denunciata la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., che imporrebbe il rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito.

La censura è fondata e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del primo motivo.

2.1. Occorre premettere che è ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo.

I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica.

Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa.

Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018).

In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte).

Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012).

Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012).

2.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rilevato la sopravvenuta invalidità, ovvero inefficacia, del piano di classifica, adottato in base alla disciplina pregressa, in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata

I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 - legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa.

Nel caso di specie, non sussiste, però, alcuna incompatibilità formale o sostanziale rispetto alla nuova disciplina, da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già validamente adottato in conformità della precedente disciplina.

Deve, peraltro, sottolinearsi che l'art. 6, ultimo comma, della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 (invocato nel ricorso) prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12.

Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro.

Da ciò deriva che la disciplina riferita all'uno non può estendersi all'altro: A conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della

I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, può pure menzionarsi la successiva

I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente (arti) varie leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata

I. n. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti".

4. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo, mentre le ultime due censure sono state condizionate al mancato accoglimento delle prime due.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, ma la causa non può essere decisa nel merito, in quanto la Commissione tributaria regionale, stante la posizione assunta, non ha valutato i motivi di appello del consorzio, rispetto ai quali devono essere compiuti accertamenti di fatto (in particolare nulla emerge dalla sentenza impugnata in ordine al secondo motivo di appello).5.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demand

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12149/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] n. 10077/2015 depositata il 12/11/2015, Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato l'avviso impositivo avente ad oggetto il contributo di bonifica dovuto per l'anno 2013 per un importo di euro 55.254,85. 2.11 ricorso è stato accolto in primo grado, con sentenza confermata in appello. 3.Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] il Consorzio Generale di Bonifica del [OSCURATO:PERSONA] del Volturno ha proposto ricorso per cassazione. 4. Non si sono costituiti gli intimati ([OSCURATO:SOCIETA]. e Regione [OSCURATO:PERSONA]). 5. All'adunanza camerale del 7 luglio 2022 la causa è stata decisa. [OSCURATO:PERSONA]: 1.11 ricorrente ha dedotto: 1) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod.proc.civ. - dell'art. 112 cod.proc.civ. e dell'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, avendo la Commissione tributaria regionale fatto discendere il rigetto dell'appello dalla circostanza, rilevata di ufficio, della inefficacia del piano di classifica, in quanto adottato nel vigore della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 1985, successivamente abrogata; 2) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod.proc.civ. - degli artt. 22 della I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 23 del 1985 e 12 e 17 della legge della medesima Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, nonché dell'art. 36, comma 3 dello Statuto consortile e dell'art. 864 cod.civ., non determinandosi, per effetto dell'abrogazione della legge, che aveva legittimato l'adozione del piano generale di bonifica e di quello di classifica, la caducazione di tali atti amministrativi generali, atteso che, in ossequio ai principi di certezza giuridica e di esecutorietà degli atti amministrativi, il provvedimento adottato in base ad una legge resta in vita anche dopo l'abrogazione della stessa e, come prevede l'art. 36, comma 3, dello Statuto del consorzio, il piano di classifica in esame verrà meno solo quando sarà sostituito da un nuovo piano di classifica; 3) la violazione - ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ. - degli artt. 3, comma 4, 11, commi 1 e 3, del r.d. n. 215 del 1933, 860 cod.civ., atteso che l'esistenza di beneficio fondiario si presume in ragione dell'inclusione di un cespite all'interno del perimetro di contribuenza e la traduzione in termini economici del beneficio si presume legittima in ragione dell'approvazione del piano di classifica; 4) la violazione degli artt. 10 e 11 del r.d. n. 215 del 1933, 12 della I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, 860 e 2697 cod.civ. e l'omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell'art. 360 n. 3 e 5 cod.proc.civ., atteso che, pure contenendo l'avviso il riferimento al piano di classifica, la contribuente non ha mosso alcuna censura alla legittimità di esso né ha provato l'insussistenza del beneficio. La terza e la quarta censura sono stati formulati solo in via subordinata. 2. Il secondo motivo di ricorso va esaminato, per ragioni di economia processuale, prima di quello con cui si è denunciata la violazione dell'art. 112 cod.proc.civ., che imporrebbe il rinvio della causa per l'acquisizione del fascicolo del giudizio di merito. La censura è fondata e merita accoglimento, con conseguente assorbimento del primo motivo. 2.1. Occorre premettere che è ormai un dato acquisito che il contributo consortile ha natura tributaria, stante la sua struttura non sinallagmatica, e costituisce un contributo di scopo. I consorzi hanno un vero e proprio potere impositivo nei confronti dei consorziati sul presupposto della legittima inclusione del bene immobile nel comprensorio di bonifica e del beneficio che all'immobile deriva dall'attività di bonifica. Tale beneficio, che giustifica l'assoggettamento a contribuzione consortile, non è legato, con nesso sinallagmatico di corrispettività, all'attività di bonifica, come sarebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa. Nondimeno, nel caso dei contributi consortili di bonifica, il beneficio per il consorziato-contribuente deve necessariamente sussistere per legittimare l'imposizione fiscale: esso consiste non solo nella fruizione, ma anche nella fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell'attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all'immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva e giustifica l'imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria (vedi, da ultimo, Corte costituzionale n. 288 del 2018). In ordine alla ripartizione dell'onere della prova, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidatosi, il consorzio di bonifica è esonerato dalla prova del beneficio fondiario tutte le volte in cui sussista un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, recante i criteri di riparto della contribuenza degli immobili compresi sia nel perimetro consortile, sia nel comprensorio di bonifica (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 21176 del 2014; n. 4671 e 9099 del 2012; tutte nel solco delle pronunce n. 26009, 26010 e 26012 del 2008, nonché n. 11722 del 2010 rese dalle Sezioni unite di questa corte). Non è, perciò, onere del consorzio fornire la prova di avere adempiuto a quanto indicato nel piano di classifica, approvato dall'autorità regionale, dovendo intendersi presunto il vantaggio diretto ed immediato per i fondi del consorziato in ragione della pacifica comprensione degli immobili nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente, da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo dell'assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per i fondi di proprietà del contribuente (si vedano le già citate sez. 5 n. 21176 del 2014 e n. 9099 del 2012). Da tali premesse deriva che il consorziato è tenuto ad assolvere compiutamente all'onere di allegazione, formulando la contestazione in modo specifico, e che, inoltre, deve indicare specificamente e sollecitare l'esperimento dei necessari mezzi di prova (Sez. 5, n. 9100 del 2012). 2.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha rilevato la sopravvenuta invalidità, ovvero inefficacia, del piano di classifica, adottato in base alla disciplina pregressa, in quanto asseritamente non conforme alla disciplina successivamente introdotta dalla citata I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 - legge che avrebbe travolto tutti i piani di classifica precedenti, laddove non adeguati alla stessa. Nel caso di specie, non sussiste, però, alcuna incompatibilità formale o sostanziale rispetto alla nuova disciplina, da cui possa desumersi il travolgimento del piano di classifica già validamente adottato in conformità della precedente disciplina. Deve, peraltro, sottolinearsi che l'art. 6, ultimo comma, della legge della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003 (invocato nel ricorso) prevede che il piano generale di bonifica sia attuato attraverso piani triennali, la cui mancata adozione, peraltro, non rende invalido o inefficace il piano generale di bonifica, mentre non si occupa affatto del diverso strumento costituito dal piano di classifica, la cui disciplina è contenuta nel successivo art. 12. Invero, il piano (generale o attuativo) di bonifica ha ad oggetto la programmazione degli interventi di bonifica (come quelli finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d'acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonché ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate oppure volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili), mentre il piano di classifica costituisce lo strumento necessario per quantificare il contributo di bonifica gravante sui beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica: si tratta, dunque, di strumenti diversi e non sovrapponibili tra di loro. Da ciò deriva che la disciplina riferita all'uno non può estendersi all'altro: A conferma della perdurante vigenza del piano di classifica adottato prima dell'entrata in vigore della I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2003, nella vigenza di altra disciplina, può pure menzionarsi la successiva I. della Regione [OSCURATO:PERSONA] n.29 del 2012, la quale, nell'abrogare espressamente (arti) varie leggi regionali già implicitamente abrogate o comunque prive di efficacia (tra le quali la citata I. n. 23 del 1985 sulla bonifica integrale), ha stabilito, all'art. 2, comma 3, che: "Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti". 4. L'accoglimento del secondo motivo comporta l'assorbimento del primo, mentre le ultime due censure sono state condizionate al mancato accoglimento delle prime due. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata, ma la causa non può essere decisa nel merito, in quanto la Commissione tributaria regionale, stante la posizione assunta, non ha valutato i motivi di appello del consorzio, rispetto ai quali devono essere compiuti accertamenti di fatto (in particolare nulla emerge dalla sentenza impugnata in ordine al secondo motivo di appello).5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, cui demand
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