CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2021
Cassazione n. 38975/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 9 dicembre 2021, per quanto qui rileva, confermava la decisione del Tribunale di Salerno, in data 29 aprile 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla condanna per il reato di truffa. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancanza di motivazione in punto di penale responsabilità dell'imputato, è privo dei requisiti prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, tutt'altro che mancante (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 sulla sussistenza degli elementi costitutivi della truffa contrattuale contestata), non è indicato alcun elemento a sostegno della censura formulata, difettando il ricorso anche della stessa specificità intrinseca; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 202