CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2025
Cassazione n. 14916/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita''a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i tre motivi sono ripetitivi - e pertanto generici- e manifestamente infondati per le seguenti ragioni: - il primo, sulla dedotta nullità per sostituzione del collegio giudicante, non si confronta con la motivazione fornita, giuridicamente ineccepibile; - il secondo, sulla identificazione dell'imputato come l'autore del fatto, formula critiche che non sono di legittimità, ma, al più di merito, e che comunque si riducono a generiche considerazioni prive di qualsivoglia idoneità argomentativa; - il terzo, sulla motivazione della pena, non considera che tale aspetto rientra nella discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in questa sede se si esprime, come nel caso concreto (pg. 7) in una motivazione non contraddittoria ed immune da illogicità manifeste; rilevato, pertanto, che i motivi sono manifestamente infondati ed il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18/02/2025 I Consi