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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 1996

Cassazione n. 33463/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblica utilità, confermandone nel resto la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, che non può dedursi tramite il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e in particolare non rassegnando una distorsione del «significante» da parte della Corte di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01: «in tema di motivi di ricorso percassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto appena esposto, il contenuto della memoria con la quale il difensore del medesimo ricorrente ha inteso ribadire la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso e nuovamente perorato un più favorevole apprezzamento del compendio probatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce la violazione degli artt. 624 e 625 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ragione dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in maniera congrua e conforme al diritto, ha rigettato in parte qua il gravame valorizzando il valore dell'oggetto materiale del reato (art 133, comma 1, n. 2, cod. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01: «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità di ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i r P.Q.M(75 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con atti separati, avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha escluso la circostanza aggravante della commissione del fatto su cose destinate a pubblica utilità, confermandone nel resto la condanna per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce il vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine alla responsabilità dell'imputato - lungi dal muovere compiute censure di legittimità, ha prospettato una ricostruzione alternativa qui non consentita, senza neppure denunciare effettivamente il travisamento della prova, che non può dedursi tramite il compendio parcellizzato di taluni elementi in atti (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01), e in particolare non rassegnando una distorsione del «significante» da parte della Corte di merito (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01: «in tema di motivi di ricorso percassazione, il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova»); rilevato che nulla muta, rispetto a quanto appena esposto, il contenuto della memoria con la quale il difensore del medesimo ricorrente ha inteso ribadire la fondatezza e l'ammissibilità del ricorso e nuovamente perorato un più favorevole apprezzamento del compendio probatorio; considerato che l'unico motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] - che deduce la violazione degli artt. 624 e 625 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione in ragione dell'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis, cod. pen. - è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, in maniera congrua e conforme al diritto, ha rigettato in parte qua il gravame valorizzando il valore dell'oggetto materiale del reato (art 133, comma 1, n. 2, cod. pen.; cfr. Sez. 7, ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01: «ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti»; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità di ricorsi, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile i r P.Q.M(75 2
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