CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 24783/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/11/1987XUE Yan nato a (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] - SEZIONE PERIL RIESAMEudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Firenze, sezione per il riesame,ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. proposto nell’interesse di HEHulong, LIN Jing, WEI Minghong e XUE Yan e, per l’effetto, ha confermatol’ordinanza del GIP di Prato del 6 marzo 2026, che aveva applicato la misuracautelare della custodia in carcere.1.1. Gli indagati sono gravemente indiziati dei delitti p. e p.: 1) dagli artt.110 cod. pen., 4, comma 1 e comma 2, lett. a), legge n. 895 del 1967, perché,in concorso tra loro, illegalmente portavano in luogo pubblico un ordignoesplosivo autocostruito, con miccia, di peso lordo 73,52 gr. e della lunghezza di10 cm. rivestito di nastro isolante nero; con l’aggravante di aver commesso ilfatto in più persone riunite; 2) dagli artt. 110 cod. pen., artt. 23, comma 1, n. 2,comma 4, legge n. 110 del 1975, perché, in concorso tra loro, portavano in luogopubblico un’arma clandestina comune da sparo tipo pistola, marca CZ75, calibro9x19 parabellum, priva di matricola identificativa in ogni sua componente,munita di caricatore contenente tre proiettili inesplosi; 3) dagli artt. 110 e 648cod. pen., perché, in concorso tra loro, fuori dei casi di concorso nel reatopresupposto, al fine di procurarsi un profitto, acquistavano o comunquericevevano l’ordigno esplosivo autocostruito di cui al capo 1) che precede.1.2. Il GIP di Prato, convalidato l’arresto (obbligatorio per il capo 2,facoltativo per i reati di cui ai capi 1 e 3) nella flagranza di reato, applicava a HEHulong, LIN Jing, WEI Minghong e XUE Yan, la misura cautelare della custodia incarcere ritenendo sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.Il GIP, dopo essersi soffermato sulla posizione dei singoli indagati e dopoaver valutato le dichiarazioni in sede di interrogatorio, ritenendole inverosimili econtraddittorie, oltre che smentite dagli altri elementi acquisiti, ha ritenutosussistente l’esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. c), cod. proc. pen., avutoriguardo: alla natura e qualità degli strumenti rinvenuti (che “denotavano lapredisposizione a condotte di particolare offensività contro la persona e nonerano spiegabili con finalità lecite. I soggetti viaggiavano con una pistolaclandestina, con relativo caricatore e tre proiettili già nel caricatore, oltre che conun ordigno esplosivo e altri oggetti finalizzati all’aggressione: tutto era pronto epredisposto per compiere atti potenzialmente irreparabili contro l’incolumità dellepersone”: pagg. 6-7 ord. imp.); al comportamento serbato nell’immediatezza delcontrollo (gesto coordinato attraverso cui l’ordigno è stato trasferito dai duepasseggeri e lanciato dal finestrino nel tentativo di disperderlo), ritenutoindicatore significativo della determinazione e prontezza nella gestionedell’azione delittuosa; alla capacità del gruppo di reagire alla presenza delle forzedell’ordine mediante condotte rapide e volte ad ostacolare gli accertamenti, cosìaggravando il pericolo di reiterazione; all’assenza di qualsiasi radicamento nelterritorio degli indagati (senza fissa dimora, privi di documenti di identità e difonte lecite di sostentamento e irregolari sul territorio nazionale, con la solaeccezione di HE Hulong, comunque privo di stabile dimora), con conseguenteconcreta possibilità, dato il contesto, che potessero trarre il loro sostentamento,almeno in parte, mediante il compimento di gravi delitti. Tali esigenze secondo ilGIP potevano essere soddisfatte solo mediante la misura di massimo rigore;misure diverse, in considerazione dell’assenza di dimora e di legami stabili sulterritorio, della disponibilità di armi micidiali e strumenti atti all’offesa edell’elevata pericolosità del contesto, rendevano inidonee altre misure.1.3. Il Tribunale di Firenze ha ritenuto infondati i motivi di riesame ritenendoin base agli atti di indagine sussistenti a carico dei ricorrenti gravi indizi dicolpevolezza; ha ritenuto parimenti evidenti le esigenze cautelari, in particolare ilpericolo concreto e attuale di reiterazione di reati della stessa specie e comunquedi gravi delitti contro la persona, peraltro non contestate.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone unico ricorso per cassazionel’Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Prato, quale difensore dei quattroindagati, affidato unico motivo in cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b), c) ede), cod. proc. pen., violazione degli artt. 110 cod. pen., 273 e 125, comma 3,cod. proc. pen., con riferimento ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza circa ilconcorso nel reato di cui ai capi di incolpazione 2) e 3).Si deduce che il Tribunale del riesame non ha superato i profili di illogicitàdel discorso giustificativo svolto dal GIP già denunciati in sede di riesame: inparticolare, non ha replicato allo specifico rilievo relativo alla posizione di WEIMinghong circa l’illogicità dell’affermazione del GIP secondo la quale poiché egliguidava la macchina, di conseguenza ha consapevolmente portato l’armaclandestina in luogo pubblico, con ciò pretermettendo ogni considerazione circal’elemento soggettivo della fattispecie.Si eccepisce che il Tribunale non ha spiegato il motivo per cui quantodichiarato da [OSCURATO:PERSONA] circa l’accaduto (cioè l’ordine di gettare l’ordignoda egli detenuto impartito a XUE Yan e poi ad HE Hulong) non sarebbe credibile.3. Il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta del 6 giugno 2026 ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.4. Con motivi nuovi di ricorso depositati il 7 maggio 2026 si deduce ex art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., violazione degli artt. 110 cod.pen., 273 e 125, comma 3, cod. proc. pen., con riferimento ai ritenuti gravi indizidi colpevolezza circa il concorso nel reato di cui ai capi di incolpazione 2) e 3).Si deduce l’illogicità delle argomentazioni del Tribunale poste a fondamentodel giudizio di non credibilità del narrato di [OSCURATO:PERSONA] circa l’estraneitàdegli odierni ricorrenti rispetto ai reati contestati: l’inverosimiglianza circa lemodalità con le quali lo stesso è entrato in possesso della pistola e dell’ordignonon può di per sé – si sostiene – essere sufficiente per dimostrare l’inattendibilitàdella successiva parte del narrato nel quale egli si assume l’esclusivaresponsabilità della detenzione di tali strumenti, escludendo il concorso degliodierni ricorrenti. Si assume che la sola presenza nel veicolo degli indagati nonconsente di ipotizzare il concorso nella detenzione e nel trasporto di quantorinvenuto, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è assunto la responsabilità, venendo in rilievo, al piùuna ipotesi di connivenza non punibile.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto deducono censuregeneriche, aspecifiche, rivalutative e puramente contestative, come tali nonconsentite in questa sede.1. Va premesso che l'ordinanza applicativa della misura e quella che decidesulla richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari,sicché la motivazione del Tribunale del riesame integra e completa l'eventualecarenza di motivazione del provvedimento del primo giudice e, viceversa, lamotivazione insufficiente del giudice del riesame può ritenersi integrata da quelladel provvedimento impugnato, allorché in quest'ultimo siano state indicate leragioni logico-giuridiche che, ai sensi degli artt. 273, 274 e 275 cod. proc. pen.,ne hanno determinato l'emissione (cfr. per tutte Sez. U, n. 7 del 17/04/1996,Moni, Rv. 205257-01; conf. da ultimo, Sez. 5, n. 29333 del 23/07/2025,Gennaro, non mass.; Sez. 6, n. 48649 del 06/11/2014, Beshaj e altri,Rv. 261085-01; Sez. 5, n. 3255 del 7/12/2006, dep. 2007, P.M. in proc. Sarli ealtir, Rv. 236036-01; Sez. 5, n. 40608 del 8/10/2003, Castiello e altri,Rv. 226790-01; Sez. 5, n. 1907 del 28/03/2000, Cesario, Rv. 216883-01; Sez.1, n. 306 del 20/01/1997, Fabozzi, Rv. 206869-01): difatti, trattandosi diordinanze complementari e strettamente collegate, esse si integranoreciprocamente (Sez. 3, n. 8669 del 15/12/2015, dep. 2016, Berlingeri,Rv. 266765-01) e quindi, vicendevolmente e nel loro insieme, connotanol'unitario giudizio di sussistenza in ordine ai presupposti di applicabilità dellamisura cautelare (così già Sez. 1, n. 672 del 23/01/1998, dep. 1999, Trimboli,Rv. 212768-01).Quanto al motivo di ricorso (principale e nuovo), con il quale è stata dedottaapparenza e contraddittorietà della motivazione, in ordine all’effettiva ricorrenzadi gravi indizi di colpevolezza, il Collegio deve in via preliminare richiamare ilcostante orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il qualel’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. èrilevabile in sede di legittimità soltanto se si traduce nella violazione di specifichenorme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultantedal testo del provvedimento impugnato. Dunque, il controllo di legittimità nonpuò riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice dimerito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei datiprobatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nellaprospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dalTribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 3573 del7/01/2026, Schiavone, non mass.; Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020, Cesarano,non mass.; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez.4, n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 3, n. 20575 del08/03/2016, Berlingeri, Rv. 266939-01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014,Contarini, Rv. 261400-01; Sez. 6, n.11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178-01). È stato, in tal senso costantemente affermato che il controllo di logicità deverimanere “all’interno” del provvedimento impugnato, non essendo possibileprocedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a undiverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (Sez. 4,n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01; in senso conforme cfr., ad es.,Sez. 4, n. 18807 del 23/03/2017, Cusmano, Rv. 269885-01, in motivazione;Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).In sede di legittimità non è dunque possibile procedere a una nuova odiversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementimateriali e fattuali delle vicende indagate, essendo consentito esclusivamenteverificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativodel provvedimento impugnato. Il vizio di motivazione di un’ordinanza cautelare,per poter essere rilevato, deve quindi assumere i connotati indicati nell'art. 606,lett. e), cod. proc. pen., e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla suamanifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, cosìdovendosi delimitare l’ambito di applicazione dell’art. 606, lett. c), cod. proc.pen. ai soli vizi diversi (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391-01). Di conseguenza, quando la motivazione è adeguata, coerente ed esente daerrori logici e giuridici, il controllo di legittimità non può spingersi oltre,coinvolgendo il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice dimerito sull'attendibilità e la capacità dimostrativa delle fonti di prova, nonchésull’esistenza e l’intensità delle esigenze cautelari. Il controllo della Corte, quindi,non può estendersi a quelle censure che pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01).2. Tanto premesso e ribadito, i Giudici del riesame hanno proceduto ad unacorretta e puntuale valutazione degli indizi allo stato degli atti e hanno datoadeguatamente conto dell’idoneità delle attuali risultanze investigative a fornireriscontro alla prospettazione accusatoria. Di contro il ricorso non adduce, inproposito, elementi concreti che siano suscettibili di inficiare la ricostruzionecoerentemente ricavabile dalle risultanze processuali disponibili, limitandosi aproporre censure meramente reiterative dei motivi di riesame, ovvero puramenteconfutative e rivalutative.Invero, il Tribunale è pervenuto ad un giudizio di qualificata probabilità delladisamina e ponderazione degli elementi indizianti del tutto conforme a diritto.Ha infatti richiamato i fatti accertati dalla [OSCURATO:PERSONA] di Prato che, nellatarda serata del 3 marzo 2026, intimava in strada l’alt ad un’autovettura FIATPunto, tg. [OSCURATO:TARGA], con a bordo cinque soggetti di nazionalità cinese: nelmomento in cui il veicolo si stava fermando, gli operanti notavano che ilpasseggero seduto al centro del sedile posteriore (poi identificato in [OSCURATO:PERSONA])passava un oggetto nelle mani del passeggero alla sua destra (poi identificato inHE HULONG) che subito dopo lo lanciava fuori dal finestrino; l’oggetto, subitorecuperato dagli operanti, risultava essere un ordigno esplosivo artigianale,avvolto in nastro isolante e dotato di miccia di accensione; la conseguenteperquisizione veicolare consentiva di rinvenire: sotto il sedile del conducente(WEI Minghong), una pistola semiautomatica CZ75 priva di matricola e delrelativo caricatore contenente tre proiettili inesplosi; nel vano portaoggettiretrostante di un manganello metallico estensibile della lunghezza di cm. 63 ealla sinistra del sedile del conducente di un bastone di legno della lunghezza dicm. 75.Il Tribunale, poi, ha congruamente evidenziato il palese contrasto tra lediverse versioni rese dagli indagati e la presenza all’interno della stessaautovettura, in tempo di notte, di cinque uomini adulti, tutti privi di documenti,di un ordigno esplosivo, lanciato fuori dal veicolo alla vista della [OSCURATO:PERSONA], diun’arma da fuoco priva di matricola e funzionante, con proiettili nel caricatore edi due armi improprie, il tutto trasportato a vista all’interno del veicolo.I giudici del merito cautelare - con motivazione congrua e rigorosa, intermini tutt’altro che manifestamente illogici o apparenti - hanno indicato leragioni per le quali le dichiarazioni dei ricorrenti e di [OSCURATO:PERSONA] devono ritenersiinverosimili e contraddittorie; hanno inoltre evidenziato i punti in cui talidichiarazioni divergono, sottolineando inoltre l’insanabile contrasto rispetto aquanto oggettivamente rilevato dal personale intervenuto.Tali conclusioni non sono sindacabili in sede di legittimità perché sorrette dalogica e puntuale motivazione, estesa a tutti gli elementi offerti – allo stato degliIl ricorso mira a proporre una diversa lettura degli elementi valorizzati dalTribunale per escludere e minimizzare, peraltro in una fase provvisoria quale èquella della cautela, la partecipazione dei ricorrenti ai fatti delittuosi contestati inpresenza di elementi oggettivi univoci, ricavati dall'attività di indagine e dalledichiarazioni rese dai medesimi ricorrenti e da [OSCURATO:PERSONA], i cui passaggisignificativi sono stati riportati nella logica e argomentata ricostruzione delquadro indiziario operata dal Tribunale del riesame.3. Con il motivo nuovo i ricorrenti lamentano che la sola presenza nel veicolonon consentirebbe di ipotizzare il concorso nella detenzione e nel trasporto diquanto rinvenuto, di cui il [OSCURATO:PERSONA] si è assunto la responsabilità, venendo in rilievo,al più una ipotesi di connivenza non punibile.Trattasi di doglianze, anch’esse, meramente confutative e, in ogni caso,manifestamente infondate alla stregua dei principi affermati da questa Corte conriguardo alla distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorsonel delitto ex art. 110 cod. pen.La connivenza, traducendosi in una condotta meramente passiva ed inertedinanzi ad un reato di cui pur si conosca la sussistenza, finisce infatti per essere,puramente e semplicemente, la scienza che altri sta per commettere o commettaun reato. In casi del genere, ove non si provi il preventivo concerto delittuoso, ilsoggetto è (al più) consapevole della perpetrazione del reato, astenendosi daqualsivoglia forma di opposizione, a cui non è giuridicamente obbligato (cfr., Sez.1, n. 8193 del 06/07/1987, dep. 1988, Mango, Rv. 178884-01; Sez. 2, n. 3274del 20/11/1973, dep. 1974, Gianmarco, Rv. 126801-01). Il concorso, invece, siconcretizza in un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributoapprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del propositocriminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti; in tal modo, infatti, ilpartecipe aumenta la possibilità di realizzazione del reato, quantomenofacilitandone l'esecuzione. Il consapevole apporto all'altrui proposito criminoso,può manifestarsi anche in forma agevolatrice, nella misura in cui garantisce alcorreo una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione su cuipoter contare (Sez. 3, n. 544 del 12/12/2024, dep. 2025, Giaquinto, Rv.287403-01; Sez. 3, n. 40767 del 23/5/2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 2, n.39574 del 20/9/2024, Imarane, non mass.; Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020,Abbate, Rv. 280244-02; Sez. 3, n. 41055 del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167-01).In via esemplificativa, ed in applicazione di tali principi, la giurisprudenza dilegittimità ha escluso il concorso nel reato: del soggetto che, consapevoledell'altrui detenzione illecita, si pone alla guida dell'autovettura a bordo dellaquale viaggino due persone che nascondono indosso la droga (Sez. 4, n. 4383del 10/12/2013, dep. 2014, Merola, Rv. 258185); del passeggero che viaggia suuna vettura, appartenente ad altri, nella quale viene rinvenuta sostanzastupefacente occultata all'interno del cruscotto (Sez. 6, n. 1986 del 06/12/2016,dep. 2017, Salamone, Rv. 268972-01).Nella specie il provvedimento impugnato - con ampia e convincentemotivazione, coerente con i principi giurisprudenziali surrichiamati, ed espressivadi un coerente e puntuale percorso logico e deduttivo, scevra da aporie logiche eimmune da censure rilevabili in sede di legittimità – ha richiamato gli indicisignificativi del pieno e consapevole coinvolgimento dei ricorrenti nella complessae delicata operazione di trasporto di un ordigno esplosivo, di una pistolaclandestina e delle relative munizioni e di due armi improprie, con il contributo ditutti gli occupanti della autovettura, non solo in forma agevolatrice.4. I ricorsi sono integralmente inammissibili, il che comporta, ex art. 616cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processualie nonché – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Cortecost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammendenella misura che, per il contenuto dei motivi dedotti, è equo determinare in eurotremila.[OSCURATO:PERSONA] competono gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter,disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]