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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36341/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTE' GIOVANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - con un primo ricorso - e [OSCURATO:PERSONA], con distinto ricorso, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di Impellizzeri ed il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paqg. 3-4 della sentenza impugnata) - e dunque affetti da genericità - sono anche manifestamente infondati, perché inerenti a presunti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione affatto emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Corte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non si è neppure costituita parte civile, e sui riscontri esterni provenienti dai filmati della telecamera presente in loco e dai contributi testimoniali del teste oculare Sterrantino e dell'ispettore di polizia Tropeano, che hanno efficacemente ricostruito l'andamento della vicenda e la sinergica partecipazione di tutti e tre gli imputati all'aggressione in danno dell'Intelisano); osservato che il secondo motivo di ricorso della Pantè e dell'Impellizzeri ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri non compatibili con tale valutazione; rilevato, ancora, che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e meramente reiterativo di ragioni già idonearnente respinte dalla Corte territoriale, che, con valutazione condivisibile, ha sottolineato la "inaudita gravità" e la gratuità dell'aggressione commessa in danno dell'ignara vittima (pag. 4); rilevato, in conclusione, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTE' GIOVANNA [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - con un primo ricorso - e [OSCURATO:PERSONA], con distinto ricorso, ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale gli imputati sono stati ritenuti responsabili del delitto di lesioni personali aggravate di cui agli artt. 110,582 e 585 cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e di Impellizzeri ed il primo motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA], con il quale i ricorrenti denunziano erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, oltre a non essere consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura inerenti al quadro probatorio posto a fondamento della decisione impugnata, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, paqg. 3-4 della sentenza impugnata) - e dunque affetti da genericità - sono anche manifestamente infondati, perché inerenti a presunti difetti o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione affatto emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, la Corte territoriale si è espressa, con argomentazioni piane, articolate e certo non illogiche sull'attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, che non si è neppure costituita parte civile, e sui riscontri esterni provenienti dai filmati della telecamera presente in loco e dai contributi testimoniali del teste oculare Sterrantino e dell'ispettore di polizia Tropeano, che hanno efficacemente ricostruito l'andamento della vicenda e la sinergica partecipazione di tutti e tre gli imputati all'aggressione in danno dell'Intelisano); osservato che il secondo motivo di ricorso della Pantè e dell'Impellizzeri ed il terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contestano la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri non compatibili con tale valutazione; rilevato, ancora, che il secondo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., è del tutto generico e meramente reiterativo di ragioni già idonearnente respinte dalla Corte territoriale, che, con valutazione condivisibile, ha sottolineato la "inaudita gravità" e la gratuità dell'aggressione commessa in danno dell'ignara vittima (pag. 4); rilevato, in conclusione, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P. Q. MI. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
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