CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03780/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.21199/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:PERSONA] 63 A 13 F839L ), rappresentat o e difesodall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania,n. 1017/2017, depositata l’ 8 / 2 /20 1 7 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/ 2/202 6 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.A seguito di controllo ex art. 36 - ter d.P.R. n. 600 del 1973 a [OSCURATO:PERSONA] notificata una comunicazione d’irregolarità, ai sensi dell’art. 6, comma 5, legge n. 212 del 2000, riguardante l’iscrizione a ruolo dell’Irpef dovuta per ilMo d. 730/2012, per l’anno 2011 , con rettifica delle detrazioni per spese per interventi di risparmio energetico. 2.Con la sentenza n. 4005/2016 la CTP di Napoli rigettava il ricorso del contribuente. Il provvedimento, con cui era stata revocata la detrazione,era relativo all’anno d’imposta 2010, che aveva accertato la non spettanza del beneficio. Per le annualità successive gli atti di recupero si limitavano a eseguire il primo provvedimento , non essendo più in discussione la revoca e quindi avrebbero potuto essere impugnati solo per diverse ragioni. 3.A seguito d’impugnazione del contribuente , con sentenza n. 1017/2017,la CTR della Campania confermava la sentenza di primo grado. Il giudice di appello premetteva che il diniego per la detrazione per l’anno 2010 erastato “ritualmente impugnato” ed era oggetto di altro procedimento. Prescindendo dall’impugnabilità di una comunicazione d’irregolarità ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e dal merito della questione (il diritto alla detrazione delle spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), l’atto impositivo costituiva mera esecuzione del primo provvedimento di diniego. 4.Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, a cui l’Agenzia ha resistito con controricorso. 5.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.Si osserva preliminarmente ch e il principio della rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Cass. 15846/2023). Nella trattazione del secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce che la sentenza della CTR della Campania n. 11242/2016, depositata il 14/12/2016, in totale riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il suo diritto alla detrazione d’imposta per l’anno 2010, essendo stata prodotta tutta la documentazione necessaria. La difesa allega che la sentenza sia passata in giudicato con la conseguenza che si sarebbe formatoun giudicato sullalegittimità ab origine della pretesa del contribuente . La copia della sentenza depositata (pag. 110 di 113 degli “allegati ricorso –gradi di merito”) non èperò accompagnata dalla certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.dalla quale risulti che la stessa non è soggetta a impugnazione (Cass. 18904/2018), né sul punto ha preso posizione la controricorrente. Non può ritenersi che la mancata contestazione dell’Agenzia delle entrate del passaggio in giudicato significhi ammissione della circostanza, né che fosse onere della controricorrente dimostrare l'impugnabilità della sentenza (Cass.6868/2022). 2.Con il primo motivo , c osì rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92 in combinato disposto con l'art. 24 Cost. (Diritto di Difesa), l'art. 53 Cost. (Principio di [OSCURATO:PERSONA]) e con l'art. 97 Cost. (Principio di [OSCURATO:PERSONA]) in relazione all'art. 360 n° 3, 5 c.p.c.», il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe potuto negare l’autonoma impugnabilità dell’avviso di liquidazione ex art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e avrebbe dov uto esaminare la fondatezza della pretesa erariale. 3. Il motivo deve essere accolto . 3.1 Aisensi dell’art. 36- ter del D.P.R. 600/1973, gli Uffici possono verificare la conformità dei dati indicati in dichiarazione con la documentazione conservata dal contribuente, relativamente alla spettanza di deduzioni, detrazioni, crediti e ritenute. Il controllo è di tipo formale/cartolare ma operato sulla base di criteri selettivi fissati dal MEF. Sul piano procedimentale, al di là del possibile coinvolgimento istruttorio del contribuente, l’esito del controllo che dia luogo a una maggiore imposta dovuta viene direttamente iscritto a ruolo e non formalizzato mediante notifica di un avviso di accertamento, che è invece sostituito direttamente dalla notifica della cartella. Per contemperare il possibile vulnus al diritto di difesa del contribuente, ai sensi dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212del 2000 l’esito del controllo cartolare della dichiarazione va previamente comunicato (c.d. comunicazione di irregolarità). 3.2 L’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della pubblica amministrazione, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, sicché è immediatamente impugnabile anche l'avviso bonario emesso a norma dell'art. 36-ter, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 ( Cass.15967/2015, Cass. 3315/2016, Cass. 1505/2017 e Cass.10667/2025). 3.3 Il giudice di appelloritiene che l’atto fosse la “mera esecuzione” di un provvedimento che aveva negato la detrazione, da distribuire in più annualità, emanato con riferimento al precedente anno imposta. Dopo aver fatto riferimento a quell’ atto presupposto autonomamente impugnabile e impugnato si limita, tuttavia, a rigettare il ricorso. A vrebbe dovuto chiarire se con riferimento al diritto o meno alla detrazione si fosse già formato un giudicato e se l’accertamento derivante da quel giudicato riguardasse solo il periodod’imposta oggetto del separato procedimento oppure fosse in grado di estendere i suoi effettiai periodi successivi. Non si sfugge da un’alternativa. Riconosciuti effetti decisivi alla sentenza non ancora definitiva relativa all’annualità 2010, il giudice avrebbe dovuto disporre - nell'attesa della definizione di quel giudizio, ritenuto pregiudiziale rispetto al presente - la sospensione del processo.Qualora invece avesse escluso la pregiudizialità, il giudice avrebbe dovuto esaminare nel merito le richieste del contribuente. La sospensione necessaria per pregiudizialità interna è ora prevista dall’art. 39, comma 1-bis, d.lgs. n. 546 del 1992 , ma, anche prima del d.lgs. n. 156 del 2015, che ha aggiunto i commi 1-bis e 1 - ter all’art. 39, era comunque applicabile l’art. 295 c.p.c. , in forza del generale richiamo dell’art. 1, comma 2,d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme del codice di procedura civile, atteso che i principi del giudicato esterno consentono di attribuire efficacia riflessa unicamente alle sentenze definitive ( Cass. 414/2015 , Cass.331/2021e Cass. 26596/2024 ). 4.Il secondo motivo è rubricato: « Violazione e falsa applicazione dell'art. 36-ter del D.P.R. 600/73 in combinato disposto con l'art. 1, commi 334-347, della L. 296/06 (Legge Finanziaria 2007 istitutiva delle agevolazioni fiscali in materia di risparmio energetico) come eterointegrata dall'art. 1, commi 20-24, della L. 244/07 (Legge Finanziaria 2008 prorogante l'agevolazione fiscale per gli anni d'imposta 2008, 2009 e 2010) e dal D.L. 185/08 conv. in L. 2/09 (c.d. Decreto Anti-Crisi), dell'art. 100 c.p.c., degli artt. 24, 53 e 111 Cost. e dell'art. 12 disp. att. c.c.in relazione all' art. 360 n.ri 3, 4 e 5 c.p.c. Manifesta nullità ed abnormità della decisione del Collegio del Gravame nella parte in cui dopo aver erroneamente qualificato l'atto impugnato quale "atto non impugnabile" ha violato i principi generali del nostro Ordinamento attinenti: (a) la legittimazione ad agire; (b) il diritto di difesa; (c) l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, (d) la capacità contributiva, (e) divieto di non liquet e rèfèrè lègislatif emanando un decisum palesemente nullo ed illegittimo poiché carente sul piano dell'esame nel merito della fondatezza delle doglianze del ricorrente in relazione al proprio legittimo diritto di avvantaggiarsi dell'agevolazione fiscale richiesta alla luce della normativa in materia». Richiamato , con rifer i mento alle deduzionidifensive sull’esistenza di un giudicato esterno , quanto si è osservato preliminarmente, non è necessario esaminare se l’esposizione cumulativa di più questioni contenuta nel secondo motivo consenta comunque al giudice di legittimità il compito d’isolare le singole censure teoricamente proponibili. Il secondo motivo rimane assorbito dall’accoglimento del primo. 5.In conclusione, deve essere accolto il primo motivo , mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata va cassata con riferimento al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto dei principi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese del giudizio di legittimità tra le parti. P.Q.M accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo ; c assa la sentenza con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania affinché, in diversa compo