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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 19130/2023

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena complessiva in anni due e mesi dieci di reclusione ed ottocento euro di multa; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 15 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale di Noia, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nei reati, tutti aggravati, di rapina, lesione personale e violenza privata e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, determinandola in tre anni di reclusione e ottocento euro di multa.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in relazione a quattro diversi profili, trattati in altrettanti motivi, riguardanti: - la omessa applicazione della pena concordata in primo grado con il pubblico ministero, a seguito del rigetto della richiesta da parte del Tribunale: sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, non considerando la positiva condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti; - il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.: la Corte ha omesso di rispondere al motivo di appello in cui si era sostenuta la congruità della somma di 7.000 euro consegnata alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno; - l'entità dell'aumento per la continuazione con il reato di lesione personale, determinato dalla Corte in modo illogico; - la determinazione della pena finale, quanto a quella detentiva, indicata in modo contraddittorio: nel dispositivo essa è stata indicata in tre anni di reclusione, quando invece, in base al calcolo espresso in motivazione, avrebbe dovuto essere determinata in due anni e dieci mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso va accolto limitatamente al punto inerente alla determinazione della pena, da rettificare ai sensi dell'art. 619 del codice di rito, mentre infondati sono gli altri motivi.

2. La sommaria risposta della Corte territoriale in ordine alla insussistenza dei "presupposti processuali per l'irrogazione della pena originariamente concordata" è superata dalla inammissibilità dell'appello sul punto.

Con il gravame, infatti, la difesa aveva censurato la decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, respinta dal G.i.p. e reiterata in dibattimento, facendo leva sul leale comportamento collaborativo dell'imputato durante e dopo i fatti, avuto anche riguardo al versamento alla persona offesa della somma di 7.000 euro a titolo di risarcimento del danno, circostanza che avrebbe comportato il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.L'appellante, però, aveva totalmente omesso di confrontarsi con l'ampia motivazione con la quale il Tribunale aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, non solo considerando non applicabile detta attenuante, ma anche affermando che la pena detentiva finale di due anni di reclusione non era comunque "congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei fatti e alle modalità allarmanti in cui si sono svolti gli stessi", poi specificamente richiamate (rapina consumata di notte in danno di una persona anziana, fatta oggetto di una "violenza sproporzionata e gratuita" da parte di più persone); inoltre, riteneva il Tribunale che il comportamento successivo dell'imputato non potesse "valere da solo a fondare un giudizio prognostico positivo in ordine alla mancata reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si procede", sì da consentire la concessione della sospensione condizionale richiesta.

3. In relazione al motivo riguardante il riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito, il primo giudice aveva osservato che la somma di settemila euro, accettata dalla persona offesa a titolo di acconto, non poteva essere ritenuta congrua "in ragione della gravità dei fatti commessi e della conseguente gravità del nocumento arrecato e delle ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima".

Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo -e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica: ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante, che nel caso di specie - come detto - è mancata, avendo la persona offesa trattenuto la somma solo come acconto (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C,, Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812).

La Corte territoriale, chiamata a valutare la originaria congruità della somma offerta, ha sia pure implicitamente condiviso la valutazione del primo giudice, valorizzando il versamento della somma di duemila euro avvenuto dopo la condanna.

Peraltro, sia il motivo di appello che quello di ricorso, per sostenere la congruità della somma versata prima del giudizio, hanno censurato in larga parte la omessa valutazione delle condizioni economiche del reo, che tuttavia sono irrilevanti ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen.

Va ribadito che, ai fini della configurabilità di detta attenuante, il risarcimento del danno deve essere integrale, a nulla valendo le condizioni patrimoniali non abbienti dell'imputato Corte (Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211: in motivazione, si è precisato che il presupposto del conseguimento dell'attenuante è l'oggettiva esaustività della riparazione e non, invece, una soggettiva intenzione di risarcire che non abbia potuto riflettersi, per difficoltà economiche, in un risarcimento reale e integrale).

Il principio è stato confermato anche di recente (Sez. 7, n. 33341 del 2022, Sez. 2, n. 23316 del 2022; Sez. 1, n. 5394 del 2021; Sez. 1, n. 5394 del 2021; Sez. 7, n. 6665 del 2020; Sez. 2, n. 205 del 2020) e risulta condivisibile in quanto l'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. non offre alcun supporto alla tesi contraria che penalizzerebbe senza sua colpa la persona offesa da un reato commesso da un soggetto non in grado di risarcirle integralmente il danno, che ciononostante si vedrebbe riconosciuto un più favorevole trattamento sanzionatorio.

Non è rilevante, ai fini di cui si tratta, neppure il fatto che la riparazione assicurata dall'imputato sia il frutto di uno sforzo notevole da questi fatto, in considerazione delle sue potenzialità economiche, giacché l'attenuante del risarcimento del danno è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247121; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673; Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004, Garibizzo, Rv. 228846).

4. Anche la doglianza relativa all'entità dell'aumento della pena detentiva a titolo di continuazione non è fondata, risultando in primo luogo irrilevante, nel reato concorsuale, che le lesioni (frattura completa scomposta dell'epifisi prossima all'omero, guaribili in trenta giorni) siano state materialmente provocate dall'uno o dall'altro dei correi.

Il primo giudice aveva determinato detto aumento in sei mesi di reclusione, mentre la Corte lo ha ridotto a un mese e quindici giorni di reclusione.

Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Nel caso di specie l'assai modesta entità dell'aumento disposto dalla Corte di appello, che pure ha rimarcato la "peculiare violenza e sopraffazione" in danno dell'anziana vittima, consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene.

5. Sussiste, invece, il denunciato errore nel calcolo della pena finale inflitta, quanto a quella detentiva.

Sommando gli aumenti determinati a titolo di continuazione (un mese e quindi giorni per il reato di lesione personale e quindici giorni per quello di violenza privata) alla pena base del reato di rapina (due anni e otto mesi di reclusione), la pena finale andava quantificata non già in tre anni bensì in due anni e dieci mesi di reclusione.

La sentenza sul punto va rettificata, ai sensi dell'art. 619 del codice di rito.

P.Q.M.

Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa è sostituita con la pena di anni

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della [OSCURATO:PERSONA] NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Pasquale SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con rideterminazione della pena complessiva in anni due e mesi dieci di reclusione ed ottocento euro di multa; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 15 aprile 2022 la Corte di appello di Napoli confermava la decisione con la quale il Tribunale di Noia, ad esito del giudizio ordinario, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nei reati, tutti aggravati, di rapina, lesione personale e violenza privata e riduceva la pena inflitta dal primo giudice, determinandola in tre anni di reclusione e ottocento euro di multa. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in relazione a quattro diversi profili, trattati in altrettanti motivi, riguardanti: - la omessa applicazione della pena concordata in primo grado con il pubblico ministero, a seguito del rigetto della richiesta da parte del Tribunale: sul punto la Corte territoriale ha reso una motivazione apparente, non considerando la positiva condotta tenuta dall'imputato successivamente ai fatti; - il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen.: la Corte ha omesso di rispondere al motivo di appello in cui si era sostenuta la congruità della somma di 7.000 euro consegnata alla persona offesa a titolo di risarcimento del danno; - l'entità dell'aumento per la continuazione con il reato di lesione personale, determinato dalla Corte in modo illogico; - la determinazione della pena finale, quanto a quella detentiva, indicata in modo contraddittorio: nel dispositivo essa è stata indicata in tre anni di reclusione, quando invece, in base al calcolo espresso in motivazione, avrebbe dovuto essere determinata in due anni e dieci mesi di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va accolto limitatamente al punto inerente alla determinazione della pena, da rettificare ai sensi dell'art. 619 del codice di rito, mentre infondati sono gli altri motivi. 2. La sommaria risposta della Corte territoriale in ordine alla insussistenza dei "presupposti processuali per l'irrogazione della pena originariamente concordata" è superata dalla inammissibilità dell'appello sul punto. Con il gravame, infatti, la difesa aveva censurato la decisione del Tribunale di non accogliere la richiesta di applicazione della pena concordata con il pubblico ministero, respinta dal G.i.p. e reiterata in dibattimento, facendo leva sul leale comportamento collaborativo dell'imputato durante e dopo i fatti, avuto anche riguardo al versamento alla persona offesa della somma di 7.000 euro a titolo di risarcimento del danno, circostanza che avrebbe comportato il riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen.L'appellante, però, aveva totalmente omesso di confrontarsi con l'ampia motivazione con la quale il Tribunale aveva rigettato la richiesta di patteggiamento, non solo considerando non applicabile detta attenuante, ma anche affermando che la pena detentiva finale di due anni di reclusione non era comunque "congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei fatti e alle modalità allarmanti in cui si sono svolti gli stessi", poi specificamente richiamate (rapina consumata di notte in danno di una persona anziana, fatta oggetto di una "violenza sproporzionata e gratuita" da parte di più persone); inoltre, riteneva il Tribunale che il comportamento successivo dell'imputato non potesse "valere da solo a fondare un giudizio prognostico positivo in ordine alla mancata reiterazione di reati della medesima specie di quelli per cui si procede", sì da consentire la concessione della sospensione condizionale richiesta. 3. In relazione al motivo riguardante il riconoscimento della circostanza attenuante del danno risarcito, il primo giudice aveva osservato che la somma di settemila euro, accettata dalla persona offesa a titolo di acconto, non poteva essere ritenuta congrua "in ragione della gravità dei fatti commessi e della conseguente gravità del nocumento arrecato e delle ripercussioni del fatto lesivo nell'ambito della vita familiare e sociale della vittima". Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, è rimesso al sindacato del giudice l'apprezzamento del ravvedimento del reo -e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale che l'integrale risarcimento del danno implica: ciò anche a fronte di una quietanza integralmente liberatoria rilasciata dalla parte offesa, di per sé non vincolante, che nel caso di specie - come detto - è mancata, avendo la persona offesa trattenuto la somma solo come acconto (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier, Rv. 282424; Sez. 3, n. 33795 del 21/04/2021, L., Rv. 281881; Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C,, Rv. 278368; Sez. 6, n. 25264 del 12/05/2015, Osio, Rv. 263812). La Corte territoriale, chiamata a valutare la originaria congruità della somma offerta, ha sia pure implicitamente condiviso la valutazione del primo giudice, valorizzando il versamento della somma di duemila euro avvenuto dopo la condanna. Peraltro, sia il motivo di appello che quello di ricorso, per sostenere la congruità della somma versata prima del giudizio, hanno censurato in larga parte la omessa valutazione delle condizioni economiche del reo, che tuttavia sono irrilevanti ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n. 6, cod. pen. Va ribadito che, ai fini della configurabilità di detta attenuante, il risarcimento del danno deve essere integrale, a nulla valendo le condizioni patrimoniali non abbienti dell'imputato Corte (Sez. 3, n. 31250 del 10/01/2017, S., Rv. 270211: in motivazione, si è precisato che il presupposto del conseguimento dell'attenuante è l'oggettiva esaustività della riparazione e non, invece, una soggettiva intenzione di risarcire che non abbia potuto riflettersi, per difficoltà economiche, in un risarcimento reale e integrale). Il principio è stato confermato anche di recente (Sez. 7, n. 33341 del 2022, Sez. 2, n. 23316 del 2022; Sez. 1, n. 5394 del 2021; Sez. 1, n. 5394 del 2021; Sez. 7, n. 6665 del 2020; Sez. 2, n. 205 del 2020) e risulta condivisibile in quanto l'art. 62, primo comma, n. 6 cod. pen. non offre alcun supporto alla tesi contraria che penalizzerebbe senza sua colpa la persona offesa da un reato commesso da un soggetto non in grado di risarcirle integralmente il danno, che ciononostante si vedrebbe riconosciuto un più favorevole trattamento sanzionatorio. Non è rilevante, ai fini di cui si tratta, neppure il fatto che la riparazione assicurata dall'imputato sia il frutto di uno sforzo notevole da questi fatto, in considerazione delle sue potenzialità economiche, giacché l'attenuante del risarcimento del danno è soggettiva quanto agli effetti, ai sensi dell'art. 70 cod. pen., ma non anche ai fini del suo contenuto, per il quale deve qualificarsi come oggettiva, sicché nel conflitto di interessi tra reo e vittima del reato la prevalenza dell'interesse di quest'ultima all'integralità della riparazione non lascia alcuno spazio a pur eloquenti manifestazioni di ravvedimento del reo (Sez. 5, n. 13282 del 17/01/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255187; Sez. 2, n. 21014 del 13/05/2010, Gebbia, Rv. 247121; Sez. 2, n. 12366 del 24/03/2010, Sola, Rv. 246673; Sez. 1, n. 28554 del 09/06/2004, Garibizzo, Rv. 228846). 4. Anche la doglianza relativa all'entità dell'aumento della pena detentiva a titolo di continuazione non è fondata, risultando in primo luogo irrilevante, nel reato concorsuale, che le lesioni (frattura completa scomposta dell'epifisi prossima all'omero, guaribili in trenta giorni) siano state materialmente provocate dall'uno o dall'altro dei correi. Il primo giudice aveva determinato detto aumento in sei mesi di reclusione, mentre la Corte lo ha ridotto a un mese e quindici giorni di reclusione. Da ultimo le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice di merito ha l'onere di esprimere una specifica motivazione sull'aumento di pena per ciascuno dei reati satellite, precisando che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia surrettiziamente operato un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Nel caso di specie l'assai modesta entità dell'aumento disposto dalla Corte di appello, che pure ha rimarcato la "peculiare violenza e sopraffazione" in danno dell'anziana vittima, consente di verificare che è stato in concreto rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, che sono stati osservati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non è stato operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene. 5. Sussiste, invece, il denunciato errore nel calcolo della pena finale inflitta, quanto a quella detentiva. Sommando gli aumenti determinati a titolo di continuazione (un mese e quindi giorni per il reato di lesione personale e quindici giorni per quello di violenza privata) alla pena base del reato di rapina (due anni e otto mesi di reclusione), la pena finale andava quantificata non già in tre anni bensì in due anni e dieci mesi di reclusione. La sentenza sul punto va rettificata, ai sensi dell'art. 619 del codice di rito. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che la previsione della pena di anni tre di reclusione ed euro 800,00 di multa è sostituita con la pena di anni
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