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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2025

Cassazione n. 20784/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 2, nn. 2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in ordine al mutamento del regime di procedibilità del reato introdotto dal d.lgs. 150/2022 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo essendo stata contestata in termini precisi l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. nell'imputazione, come riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), che rende il reato procedibile d'ufficio (bene destinato a pubblico servizio o utilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso 11 14 maggio 2025 Il cens1Iiere ore JI res

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/12/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 624, 625, comma 2, nn. 2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge ed inosservanza delle norme processuali in ordine al mutamento del regime di procedibilità del reato introdotto dal d.lgs. 150/2022 - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo essendo stata contestata in termini precisi l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7) cod. pen. nell'imputazione, come riconosciuto nella sentenza impugnata (cfr. pag. 2), che rende il reato procedibile d'ufficio (bene destinato a pubblico servizio o utilità); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 14 maggio 2025 Il cens1Iiere ore JI res
Sentenza Cassazione n. 20784/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris