CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22212-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] , in persona del vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 17/A, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - contrOrkOITCTIte- avverso la sentenza n. 1303/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 29/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 22212 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio il Comune di Milano per sentirne dichiarare la responsabilità ex articolo 2051, e/o in subordine ex articolo 2043 c.c., in relazione al sinistro avvenuto nel 2015 e per ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non patrimoniali riportati in seguito alla caduta su una catena di ferro, che congiungeva i paracarri posti in piazza Borromeo per delimitare l'area pedonale. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda attorea. Ha ritenuto che l'attore non avrebbe fornito la prova del nesso causale tra la catena e il danno, in quanto la conformazione della piazza, in particolare dell'area pedonale delimitata da una sequenza di paracarri in granito bianco collegati da catenelle grigie era ben evidente. Conseguentemente il giudice del merito ha ritenuto che il Pozzi non abbia adottato una condotta debitamente adeguata al contesto, procedendo con la dovuta attenzione richiedibile al fruitore della strada e in tale anomala condotta è riconducibile la causa unica dell'evento, idonea ad interrompere il nesso causale con l'eventuale pericolosità della struttura. 2. La Corte d'Appello di Milano con sentenza n. 1303/2020, del 29 maggio 2020, ha confermato la sentenza di prime cure. In punto di fatto il giudice dell'appello ha ritenuto che la disposizione dei paracarri non fosse idonea a determinarne l'imprevedibilità. Le catene si estendevano ad altezza caviglia e non potevano costituire un pericolo per un pedone mediamente avveduto. Ha aggiunto, tra l'altro, che insistendo il luogo della caduta internamente al centro storico di Milano doveva ritenersi conosciuto dalla generalità dei cittadini, anche dall'odierno appellante che oltre ad avere la sede del proprio studio legale nelle immediate vicinanze, al momento dell'inciampo ne aveva già percorso un tratto cospicuo, con conseguente ampia possibilità di avvedersi della presenza e delle dimensioni dei paracarri. Inoltre le condizioni di piena luce nelle quali è avvenuta la caduta portano alla conseguenza che la stessa non sia stata dipendente dalla intrinseca pericolosità del pilastrino, di per sé statico ed inerte, quanto dalla assenza di adozione di un idoneo grado di attenzione da parte del danneggiato. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di otto motivi di ricorso illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Comune di Milano. Ha depositato memoria. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c.: nullità della sentenza per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. Att. C.p.c. e artt. 111 Cost., in quanto la motivazione è intrinsecamente contraddittoria nell'individuazione della cosa in custodia causa del danno e del luogo del sinistro. Secondo il ricorrente la sentenza sarebbe errata in quanto sorretta da una motivazione solo apparente o contraddittoria, incomprensibile e perplessa. La Corte d'Appello, infatti, si sarebbe concentrata non sulla catena ma sui paracarri escludendone la pericolosità, in quanto essi sarebbero ostacoli ben visibili in ragione di una certa importante dimensione di ingombro. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto ampia possibilità di avvedersi della presenza e delle dimensioni dei paracarri. La Corte d'appello non ha valutato la pericolosità dei luoghi a causa della catena. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la "violazione e falsa applicazione degli artt. 2051, 2697, 2727, 2729 c.c., degli artt.115 e 116 c.p.c. e degli artt. 40 e 41 c.p. con riferimento alla prova del caso fortuito e del nesso causale. La corte d'appello avrebbe errato in quanto avrebbe male applicato i principi di diritto in tema di responsabilità da cose in custodia ex articolo 2051 c.c.. Nella sostanza il giudice del merito ha ritenuto che l'evento dannoso, cioè la caduta, non sia stata dipendente dalla intrinseca pericolosità del pilastrino, di per sé è statico inerte, quanto dall'assenza di adozione di un idoneo grado di attenzione da parte del danneggiato, confondendo così il pilastrino e la catena. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso censura la "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c., art. 118 disp. Att. C.p.c., e art. 111 Cost., con riferimento all'uso delle presunzioni ex art. 2727 e 2729 c.c.. Denuncia che il giudice dell'appello avrebbe completamente omesso di dare conto delle motivazioni che lo hanno spinto ad utilizzare elementi di tipo presuntivo al fine di concludere che l'incidente sia dipeso esclusivamente dalla condotta del danneggiato qualunque essa sia stata. Soprattutto, ritiene il ricorrente che l'uso delle presunzioni appare ingiustificato ed arbitrario laddove, nel giudizio di primo grado, sono state assunte prove testimoniali e da esse non è emerso alcun elemento atto ad individuare un comportamento imprudente e imprevedibile del Pozzi nonostante il Comune avesse formulato una serie di ipotesi circa la sua condotta, ipotesi che non hanno però trovato il minimo riscontro probatorio nonostante i testimoni siano stati ascoltati anche a prova contraria del Comune. 4.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta "nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c, art.118 disp. Att. C.p.c., e art. 111 Cost., circa le istanze istruttorie reiterate in appello. Il giudice dell'appello avrebbe errato perché ha omesso di pronunciarsi sulle richieste istruttorie avanzate e reiterate dall'appellante, o, qualora si ritenesse che l'omessa pronuncia sia da intendersi quale implicito rigetto delle stesse, non ha motivato sul perché le ha rigettate. 4.5. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente lamenta "ai sensi dell'art.360, co. 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero circa le altre cadute occorse a causa delle catene di [OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] dell'appello non ha esaminato gli altri incidenti che si sono verificati nella stessa piazza per valutare adeguatamente la pericolosità dello stato dei luoghi. 4.6. Con il sesto e settimo motivo viene censurata la"nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e/o violazione dell'obbligo di motivazione ex art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c, art.118 disp. Att. C.p.c., e art. 111 Cost., con riferimento alla rilevanza della questione dell'abusività dei paracarri, rectius della catena". Il giudice dell'appello statuendo che la questione dell'abusività dei paracarri siti in via Borromei sarebbe irrilevante fa' un'affermazione inconferente rispetto al reale thema decidendum dei fatti di causa. La questione sollevata dall'odierno ricorrente e discussa tra le parti per i due gradi di giudizio attiene alla posizione non autorizzata della catena ove inciampò l'avvocato e non dei paracarri che dalla catena sono congiunti. 4.7. Con l'ottavo motivo di ricorso il ricorrente si duole "ai sensi dell'art.360, co. 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero l'esistenza o meno di una valida autorizzazione amministrativa all'installazione della catena per cui è causa". 4.8. Con il nono motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA] denuncia "ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione e o falsa applicazione degli artt. 20 e 42 d.lgs. 285 del 30 aprile 1992 (codice della strada) art. 180 d.p.r. 495 del 16 dicembre 1992 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada) con riferimento alla mancanza di autorizzazione alla posizione della catena per cui è causa. La statuizione della sentenza secondo cui l'abusività dei paracarri, o meglio della catena, non sarebbe riscontrata nei documenti in atti sarebbe errata ed in aperto contrasto con l'articolo 42 del codice della strada e l'Art. 180 d.p.r. 495 del 16 dicembre 1992, oltre che con i documenti in atti.Ai sensi di legge, dunque, un dissuasore della sosta o del transito, come la catena per cui è causa, non può dirsi legittimamente apposto senza che: a) consti un'autorizzazione ministeriale circa la tipologia dissuasore utilizzato le sue specifiche caratteristiche; b) la posa sia stata autorizzata dall'ente proprietario della strada, ovvero nel caso di specie dal Comune di Milano. Ebbene, secondo il ricorrente dalla documentazione in atti non emerge, con riferimento alla catena, né l'una né l'altra autorizzazione e ciò, proprio, in violazione dell'articolo 180 del regolamento. 4.9. Con il decimo motivo il ricorrente si duole "ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ovvero circa le caratteristiche e il posizionamento della catena per cui è causa". Il giudice non ha valutato la posizione della catena all'interno dell'area pedonale. 4.10. Con l'undicesimo ed ultimo motivo il Pozzi censura ex art. 360, co. 1, n. 4: nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. su un motivo d'appello relativo alla responsabilità del Comune ex art. 2043 c.c.. La sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla responsabilità del Comune ai sensi dell'articolo 2043 c.c., nonostante tale prospettazione alternativa del titolo di responsabilità del Comune sia stata fatta valere sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado. 5. Il primo, sesto e settimo motivo inammissibili. La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. S.U. n. 8053/2014). Danno luogo a nullità della sentenza - di ",mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia. Pertanto alla luce degli insegnamenti delle Sezioni unite del 2014 la censura di motivazione apparente va fondata sulla natura della motivazione e non su circostanze esterne. La censura in esame risulta invece sul confronto con le risultanze processuali. Circa poi la censura del ricorrente relativa alla mancata valutazione da parte della Corte territoriale della pericolosità dei luoghi a causa dell'abusività della catena la motivazione ricorre ed è nei termini dell'ininfluenza ai fini del giudizio causale sull'evento (cfr. sentenza impugnata pag. 7 le catene si estendevano inoltre ad altea della caviglia, non potendo costituire un pericolo [. . .]). 5.1. Il secondo motivo è inammissibile. Si richiede infatti una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità. Come costantemente affermato da questa Corte, spetta, in via esclusiva, al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. (cfr., tra le più recenti, Cass. civ. Sez. I, 19/06/2019, n. 16497). La censura attiene alla congruenza probatoria dell'indice presuntivo, rappresentato dalla piena visibilità dell'ingombro: sulla base della valutazione a lui riservata, il giudice di merito ha inferito l'imputazione causale dell'evento allo stesso danneggiato la cui condotta, alla luce della detta visibilità, la corte ha qualificato come priva di attenzione alla stregua di quella che dovrebbe essere l'ordinaria diligenza di un pedone ("pedone mediamente avveduto"). 5.2. Il terzo e quarto motivo, da valutare congiuntamente, sono anche essi inammissibili perché relativi alla valutazione delle risultanze istruttorie. Si censura inoltre la mancata ammissione in relazione alle nuove produzioni documentali da parte del giudice ma in violazione dell'art. 366 n. 6 non risultano indicate le specifiche ragioni di ammissibilità ai sensi dell'art. 345 cpc con rigorosa indicazione delle circostanze che avrebbero reso ammissibile la produzione. 5.3. Il quinto, il settimo e decimo motivo congiuntamente esaminati sono inammissibili per la presenza di doppia conforme. I Giudici del merito, infatti, hanno ritenuto che le ragioni di fatto su cui si fondono entrambe le decisioni sono basate sulla piena visibilità dell'ingombro. 5.4. L'ottavo e nono motivo sono entrambi inammissibili. Le censure sollevate sono inidonee ad incidere sulla ratio decidendi costituita dall'ininfluenza della questione dell'abusività della catena ai fini del giudizio causale sull'evento. 5.5. Infine, l'undicesimo motivo è inammissibile per difetto di specificità. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art.2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, intendendosi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta, salva la prova, che incombe a carico di tale soggetto, del caso fortuito, inteso nel senso più ampio di fattore idoneo ad interrompere il nesso causale e comprensivo del fatto del terzo o dello stesso danneggiato. Con riguardo, invece, alla richiesta risarcitoria ex art. 2043 non si comprende come il ricorrente esclusa la responsabilità ai sensi del 2051 c.c., possa chiedere la condanna del Comune ai sensi dell'art. 2043 c.c. mancanza di prova della sussistenza dei differenti elementi costitutivi della relativa fattispecie) 6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 2.500 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.t Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis del citato