CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28698/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];R.G. n. 38282/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il delitto di cui all'art. 391 ter c.p.); Esaminato il motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], relativo al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo dì censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall'altra, perché obiettivamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inamm P.Q.M