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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15773/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine rispettivamente all'elemento oggettivo del reato di tentata estorsione e all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, circa la sussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del reato di estorsione, il giudice del merito ha motivato alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, in particolare, ove ha correttamente sostenuto che le frasi minatorie dell'imputato sono state considerate attentamente dal giudice di primo grado per valutarne l'effettiva portata e capacità intimidatoria; considerato che, in merito alla credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ha proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni, consentita secondo consolidata giurisprudenza, sottolineando che la stessa persona offesa aveva reso una narrazione non del tutto credibile verso la sorella, per motivi di inimicizia e astio, ma aveva fornito dichiarazioni genuine, logiche, spontanee e coerenti in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; che anche l'istanza di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen. è stata respinta correttamente sul rilievo che non è stata provata la sussistenza di una legittima pretesa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità in ordine rispettivamente all'elemento oggettivo del reato di tentata estorsione e all'attendibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, circa la sussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del reato di estorsione, il giudice del merito ha motivato alle pp. 4-6 della sentenza impugnata, in particolare, ove ha correttamente sostenuto che le frasi minatorie dell'imputato sono state considerate attentamente dal giudice di primo grado per valutarne l'effettiva portata e capacità intimidatoria; considerato che, in merito alla credibilità del teste [OSCURATO:PERSONA], il giudice di appello, alle pp. 6-7 della sentenza impugnata, ha proceduto ad una valutazione frazionata delle dichiarazioni, consentita secondo consolidata giurisprudenza, sottolineando che la stessa persona offesa aveva reso una narrazione non del tutto credibile verso la sorella, per motivi di inimicizia e astio, ma aveva fornito dichiarazioni genuine, logiche, spontanee e coerenti in relazione all'imputato [OSCURATO:PERSONA]; che anche l'istanza di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 393 cod.pen. è stata respinta correttamente sul rilievo che non è stata provata la sussistenza di una legittima pretesa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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