Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 febbraio 2022

Cassazione n. 08193/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12631-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7126/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, microzona 7- Via XX settembre, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/04 che attribuiva una nuova categoria e nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale.

2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento

3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] spa, prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore dell'ad 57 1° comma della

I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. 4Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. 5 Veniva disposto l'acquisizione del fascicolo relativo ai giudizi di merito.

6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4, e 5 d.lvo 261/99, come modificato dal d.vo 58/2011, art 16 d.lvo 546/1992, art. 1 commi 57 e 58 I 124/17, legge nr 890, nonché art. 149 cpc, in Ric. 2019 n. 12631 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -2- relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cpc in relazione all'ad 1 comma 2 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da un operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente.

Ric. 2019 n. 12631 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- 2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. 2.3 Orbene dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta la data di ricezione dell'atto di appello. 2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 Il ricorso va, dunque, rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensive. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma nella Camera di Consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 12631-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 7126/10/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/10/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di una unità immobiliare sita in Roma, microzona 7- Via XX settembre, impugnava davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma l'avviso di accertamento catastale ai sensi dell'art. 1 comma 335 legge 311/04 che attribuiva una nuova categoria e nuova classe con conseguente aumento della rendita catastale. 2. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo non motivato l'avviso di accertamento 3. La sentenza veniva impugnata dall'Agenzia delle Entrate e la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio dichiarava inammissibile l'appello in quanto la notifica dell'appello, effettuata con il servizio privato, tramite l'[OSCURATO:PERSONA] spa, prima del [OSCURATO:DATA_NASCITA], data di entrata in vigore dell'ad 57 1° comma della I. 124/2017, era da considerarsi inesistente. 4Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di due motivi. 5 Veniva disposto l'acquisizione del fascicolo relativo ai giudizi di merito. 6. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1,2,3,4, e 5 d.lvo 261/99, come modificato dal d.vo 58/2011, art 16 d.lvo 546/1992, art. 1 commi 57 e 58 I 124/17, legge nr 890, nonché art. 149 cpc, in Ric. 2019 n. 12631 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- relazione all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 4; si sostiene la validità della notifica degli atti effettuata a mezzo operatori postali privati. 1.1 Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 291 cpc in relazione all'ad 1 comma 2 d.lvo 546/1992, in relazione all'art. 360 comma 1 nr. 4 cpc per avere la CTR erroneamente dichiarato l'inesistenza della notifica anziché la sua nullità sanata dalla costituzione dell'appellato 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 299 del 2020, hanno affermato i seguenti principi di diritto:- «In tema di notificazione di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla direttiva n. 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008 è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali di notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva e il regime introdotto dalla legge n. 124 del 2017».«La sanatoria della nullità della notificazione di atto giudiziario, eseguita dall'operatore di poste private per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo». 2.1 Alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite, la notifica dell'appello eseguita da un operatore di posta privata è, dunque, nulla e non inesistente. Ric. 2019 n. 12631 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- 2.2 Nella specie, assume, pertanto, rilievo dirimente la verifica se l'atto di appello sia pervenuto al destinatario prima del decorso del termine di impugnazione della sentenza di primo grado, dovendosi, in caso contrario, ritenere il gravame inammissibile in quanto tardivo. 2.3 Orbene dall'esame del fascicolo d'ufficio non risulta la data di ricezione dell'atto di appello. 2.4 Non essendo stata fornita la prova dell'invio dell'appello entro del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 cod. proc. civ., l'impugnazione si palesa inammissibile per tardività. 2.5 Essendo la CTR pervenuta, seppure con diverse argomentazioni, alla esatta statuizione di declaratoria di inammissibilità dell'appello, la sentenza impugnata deve essere confermata. 3 Il ricorso va, dunque, rigettato. 4 Nulla è da statuire sulle spese non avendo gli intimati svolto attività difensive. 5 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 P.Q.M. Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella Camera di Consigl
Sentenza Cassazione n. 08193/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris