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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28966/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma 1 e 2 e art. 628 comma 3, n.1, cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il travisamento della prova si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; peraltro con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la carenza della condizione di procedibilità quanto al reato di cui al capo b), è - anch'esso - reiterativo e, dunque, non specifico; considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato descritto al capo c), è fondato su motivi puntualmente disattesi a pagina 7 della sentenza impugnata,; considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il diniego della tenuità del fatto in applicazione dei principi sanciti con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la determinazione della sanzione (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il sesto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto la motivazione, riportata alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, si presenta esente da evidenti illogicità, e rispettosa del consolidato principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il settimo motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione - è manifestamente infondato, tenuto conto che è consolidato il principio secondo cui l'onere motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; ritenuto che, nel caso in esame, l'onere argomentativo è stato implicitamente assolto, tenuto conto dell'entità degli aumenti, della omogeneità dei reati e dell'espresso riferimento alla congruità degli aumenti (pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della conferma di responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 629, comma 1 e 2 e art. 628 comma 3, n.1, cod. pen, è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il travisamento della prova si risolve nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del Giudice di legittimità; peraltro con motivazione esente da vizi logici e giuridici, la Corte di appello ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la carenza della condizione di procedibilità quanto al reato di cui al capo b), è - anch'esso - reiterativo e, dunque, non specifico; considerato che anche il quarto motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in ordine alla responsabilità per il reato descritto al capo c), è fondato su motivi puntualmente disattesi a pagina 7 della sentenza impugnata,; considerato che il quinto motivo di ricorso, che contesta il diniego della tenuità del fatto in applicazione dei principi sanciti con la sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023 e l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; e che nel caso di specie, l'onere argomentativo gravante sul giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il puntuale riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti per la determinazione della sanzione (si veda, in particolare pag. 7 della sentenza impugnata); considerato che il sesto motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non supera la soglia di ammissibilità in quanto la motivazione, riportata alle pagine 7 e 8 della sentenza impugnata, si presenta esente da evidenti illogicità, e rispettosa del consolidato principio secondo cui il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, poiché è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; considerato che il settimo motivo di ricorso - che denuncia vizio di omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione - è manifestamente infondato, tenuto conto che è consolidato il principio secondo cui l'onere motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e deve essere tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; ritenuto che, nel caso in esame, l'onere argomentativo è stato implicitamente assolto, tenuto conto dell'entità degli aumenti, della omogeneità dei reati e dell'espresso riferimento alla congruità degli aumenti (pag. 8 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna denti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .10 ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 maggio
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