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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1972

Cassazione n. 28124/2026

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il 08/05/1972 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta penalmente responsabile del reato di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il p o motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dei Jbe presupposti normativi previsti dall'art. 240 c.p. e la violazione degli art. 125 e 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato in quanto la confisca non risulta illegale, bensì obbligatoria, trattandosi del profitto del reato.

Ne deriva, inoltre, che non trattandosi di illegalità, la censura avrebbe dovuto essere dedotta con l'atto d'appello, sicché la stessa risulta inedita. - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- identeElena [OSCURATO:PERSONA] sa Be m t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 08/05/1972 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente è stata ritenuta penalmente responsabile del reato di cui all'art. 474, comma secondo, cod. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il p o motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione dei Jbe presupposti normativi previsti dall'art. 240 c.p. e la violazione degli art. 125 e 546 cod. proc. pen. è manifestamente infondato in quanto la confisca non risulta illegale, bensì obbligatoria, trattandosi del profitto del reato. Ne deriva, inoltre, che non trattandosi di illegalità, la censura avrebbe dovuto essere dedotta con l'atto d'appello, sicché la stessa risulta inedita. - [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]- identeElena [OSCURATO:PERSONA] sa Be m t
Sentenza Cassazione n. 28124/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris