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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 17910/2023

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vasto il 9 luglio 2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione.

2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Spinelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) in relazione all'art. 601, 177, 178 lett. c), 179, 180 e 185 cod. proc. pen.

Il giudizio di appello è stato espletato senza che il nuovo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Pescara, presso il quale l'imputata aveva eletto domicilio, fosse stato reso edotto della data di udienza.

Anche la Spinelli non aveva ricevuto alcuna notifica. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2.Risulta effettivamente dagli atti che, in data 24 febbraio 2020, e quindi prima della notifica del decreto di citazione in appello, l'imputata aveva depositato nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso il suo studio e revoca della nomina del precedente difensore.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato, invece, notificato al primo difensore, ove la Spinelli aveva inizialmente eletto domicilio.

Il giudizio di appello è stato, pertanto, espletato senza che l'imputata e il nuovo difensore di fiducia ricevessero alcuna notifica della fissazione della data di udienza.

Orbene, l'omessa notifica all'imputata e al suo difensore di fiducia realizza una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio (ex multis: Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602 - 01) Ciò comporta Ilatticiables1224.1.accoglinnento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/01/2021 della Corte di appello di L'Aquila. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di L'Aquila ha confermato quella emessa dal Tribunale di Vasto il 9 luglio 2019 che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 385 cod. pen., esclusa la recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione. 2. Avverso la sentenza, ricorre per cassazione Spinelli, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) in relazione all'art. 601, 177, 178 lett. c), 179, 180 e 185 cod. proc. pen. Il giudizio di appello è stato espletato senza che il nuovo difensore di fiducia, Avv. [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Pescara, presso il quale l'imputata aveva eletto domicilio, fosse stato reso edotto della data di udienza. Anche la Spinelli non aveva ricevuto alcuna notifica. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. 2.Risulta effettivamente dagli atti che, in data 24 febbraio 2020, e quindi prima della notifica del decreto di citazione in appello, l'imputata aveva depositato nomina fiduciaria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con elezione di domicilio presso il suo studio e revoca della nomina del precedente difensore. 3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato, invece, notificato al primo difensore, ove la Spinelli aveva inizialmente eletto domicilio. Il giudizio di appello è stato, pertanto, espletato senza che l'imputata e il nuovo difensore di fiducia ricevessero alcuna notifica della fissazione della data di udienza. Orbene, l'omessa notifica all'imputata e al suo difensore di fiducia realizza una nullità assoluta ed insanabile della citazione dell'imputato, ai sensi dell'art. 179 cod. proc. pen., poiché attiene alla mancata costituzione del contraddittorio (ex multis: Sez. 6, n. 24025 del 02/03/2022, Pergolizzi, Rv. 283602 - 01) Ciò comporta Ilatticiables1224.1.accoglinnento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere
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