Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 08352/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 29335/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], anche q uale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], agì in “confessoria servitutis” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asserendo che la convenuta gli aveva reso impossibile il transito su una strada poderale, attraverso la quale raggiungeva taluni terreni ereditati dal padre Pietro; -la convenuta, costituitasi negò l’esistenza di una tale servitù; -il Tribunale, disposta c.t.u., accolse la domanda, condannando la convenuta a rimuovere gli ostacoli che impedivano il libero transito, rigettò la domanda di eliminazione di intralci collaterali e quella di risarcimento del danno; - la Corte d’appello di Perugia rigettò l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA],

2. [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità, ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

La controparte è rimasta intimata.

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ., 1079, 2697, 2043 e 226 cod. civ.

La Corte locale aveva valutato inammissibile, oltre che infondato, il motivo d’appello riguardante il rigetto della domanda risarcitoria, per non avere la parte addotto alcuna censura rispetto alla statuizione di completa mancanza di prova, limitandosi a riproporre la domanda e richiamando l’art. 1226 c.c., il quale presuppone la dimostrazione dell’esistenza del danno, non comprovato in atti .

La motivazione soprariportata, assume il ricorrente, era errata: il Tribunale aveva affermato che quanto alle domande relative alla riduzione in pristino dei luoghi, anche laterali, e al risarcimento del danno alla stregua di cui al disposto dell’art. 1079 c.c. merita osservare come in sede istruttoria non siano stati prospettati elementi probatori daporre a fondamento di entrambe .

La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, non si era confrontata con la riportata laconica motivazione di primo grado.

Indi il motivo si spende in una non breve elencazione delle prove che avrebbero dimostrato il fondamento della domanda risarcitoria. 3.

1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità.

Correttamente la sentenza impugnata ha giudicato, in prima battuta, il motivo inammissibile, stante che l’appellante non aveva in alcun modo spiegato le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, peraltro fondata su motivazione ben intellegibile (assenza di allegazioni probatorie).

Né una tale mancanza può oggi essere sanata, come parrebbe auspicare il ricorrente, esponendo, del tutto tardivamente, gli elementi probatori sulla base dei quali la sentenza di primo grado avrebbe meritato riforma.

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 336 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte locale aveva regolato le spese compensandole per intero per il primo e il secondo grado (in verità quelle di primo grado erano già state compensate dal Tribunale e sul punto non consta censura d’appello). 4.

1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

In presenza di reciproca parziale soccombenza, come nel caso di specie, non è dubbio che il giudice ben possa disporre la compensazione parziale o integrale, con giudizio in questa sede non sindacabile, non essendo consentito condannare alle spese, nel caso di unica domanda articolata in più capi, la parte che risulti vittoriosa, sia pure in misura ridotta (S.U. n. 32061, 31/10/2022, Rv. 666063 -01), il che qui non è avvenuto.

5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti".

6. Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese essendo la controparte rimasta intimata.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 29335/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimata- avverso la sentenza n. 362/2019 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda al vaglio può riassumersi, per quel che ancora rileva, nei termini seguenti: - [OSCURATO:PERSONA], anche q uale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], agì in “confessoria servitutis” nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], asserendo che la convenuta gli aveva reso impossibile il transito su una strada poderale, attraverso la quale raggiungeva taluni terreni ereditati dal padre Pietro; -la convenuta, costituitasi negò l’esistenza di una tale servitù; -il Tribunale, disposta c.t.u., accolse la domanda, condannando la convenuta a rimuovere gli ostacoli che impedivano il libero transito, rigettò la domanda di eliminazione di intralci collaterali e quella di risarcimento del danno; - la Corte d’appello di Perugia rigettò l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore di [OSCURATO:PERSONA], 2. [OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità, ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte è rimasta intimata. 3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 cod. proc. civ., 1079, 2697, 2043 e 226 cod. civ. La Corte locale aveva valutato inammissibile, oltre che infondato, il motivo d’appello riguardante il rigetto della domanda risarcitoria, per non avere la parte addotto alcuna censura rispetto alla statuizione di completa mancanza di prova, limitandosi a riproporre la domanda e richiamando l’art. 1226 c.c., il quale presuppone la dimostrazione dell’esistenza del danno, non comprovato in atti . La motivazione soprariportata, assume il ricorrente, era errata: il Tribunale aveva affermato che quanto alle domande relative alla riduzione in pristino dei luoghi, anche laterali, e al risarcimento del danno alla stregua di cui al disposto dell’art. 1079 c.c. merita osservare come in sede istruttoria non siano stati prospettati elementi probatori daporre a fondamento di entrambe . La Corte d’appello, prosegue il ricorrente, non si era confrontata con la riportata laconica motivazione di primo grado. Indi il motivo si spende in una non breve elencazione delle prove che avrebbero dimostrato il fondamento della domanda risarcitoria. 3. 1. La doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità. Correttamente la sentenza impugnata ha giudicato, in prima battuta, il motivo inammissibile, stante che l’appellante non aveva in alcun modo spiegato le ragioni del suo dissenso rispetto alla decisione del Tribunale, peraltro fondata su motivazione ben intellegibile (assenza di allegazioni probatorie). Né una tale mancanza può oggi essere sanata, come parrebbe auspicare il ricorrente, esponendo, del tutto tardivamente, gli elementi probatori sulla base dei quali la sentenza di primo grado avrebbe meritato riforma. 4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91, 92 e 336 cod. proc. civ., dolendosi del fatto che la Corte locale aveva regolato le spese compensandole per intero per il primo e il secondo grado (in verità quelle di primo grado erano già state compensate dal Tribunale e sul punto non consta censura d’appello). 4. 1. La doglianza è manifestamente destituita di giuridico fondamento. In presenza di reciproca parziale soccombenza, come nel caso di specie, non è dubbio che il giudice ben possa disporre la compensazione parziale o integrale, con giudizio in questa sede non sindacabile, non essendo consentito condannare alle spese, nel caso di unica domanda articolata in più capi, la parte che risulti vittoriosa, sia pure in misura ridotta (S.U. n. 32061, 31/10/2022, Rv. 666063 -01), il che qui non è avvenuto. 5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". 6. Nulla va disposto in ordine al regolamento delle spese essendo la controparte rimasta intimata. 7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto pe
Sentenza Cassazione n. 08352/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris