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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31320/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24034/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Dall'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17119/2019, pubblicata il 10 settembre 2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 2003.

Con sentenza n. 17119/2019, pubblicata il 10 settembre 2019, il tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto credito risa rcitorio.

2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ..

3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, nonché gli eredi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso.

Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ex art. 348-ter cod. proc. civ..

Invero, secondo pacifico indirizzo, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la notificazione, ma anche la comunicazione.

Nel caso di specie, risulta dalla documentazione trasmessa dalla cancelleria dell'Ufficio di provenienza che l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. della Corte d'appello, depositata il 17 febbraio 2021, è stata comunicata in pari data a mezzo p.e.c..

Ne discende la palese tardività dell'impugnazione in quanto notificata il 14 settembre 2021.

2. Può comunque rilevarsi che il ricorso sarebbe andato incontro comunque a pronuncia di inammissibilità anche per ragioni di merito (cassatorio).

Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano, infatti, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; del d.lgs. n. 257 del 1991; della legge n. 370 del 1999; dell'art. 2935 cod. civ..

Rilevano, in sintesi, che la citata norma di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituisce adempimento dell'obbligo comunitario, ma integra una mera esecuzione spontanea di sentenze passate in giudicato e non poteva pertanto considerarsi tale da escludere, nella perdurante vigenza delle direttive comunitarie, un successivo intervento del legislatore di carattere generale e astratto relativamente all'intera platea dei medici specializzandi tra il 1983 e il 1991.

La situazione dei medici specializzandi — sostengono i ricorrenti — non poteva ritenersi cristallizzata con l'emanazione di detta legge, poiché l'inadempimento dello Stato italiano perdurò fino al 20 ottobre 2007 (data in cui cessa l'obbligo dello Stato Italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie in esame) ovvero nel 17/5/2011 (data di pubblicazione della sentenza Cass. Civ. n. 10813 del 2011 che pone fine allo stato di incertezza creatosi circa la decorrenza del termine prescrizionale).

3. Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ..

Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass.n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass.

S.U. n. 30649 del 2018 e, da ultimo, anche dalla recentissima Cass. Sez.

U. n. 18640 del 09/06/2022).

Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea.

Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11».

Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno.

Detti argomenti — come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare — sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato.

3.1. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale.

3.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa.

3.3. Quanto alla legittimazione passiva — premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez.

U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) — nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria.

3.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale).

Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168).

Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione.

4. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare — da ultimo, compiutamente, con la già cit. Cass. Sez.

U. n. 18640 del 2022 — come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria.

Per quanto già detto, nella specie, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, e — può anche aggiungersi — nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20).

5. Né la soluzione adottata può dirsi contrastare con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione.

Dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì «concreto ed effettivo» (Bellet c.

Francia, 4.12.1995; Zubac c.

Croazia, 5.4.2018) ed offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c.

Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c.

Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c.

Bulgaria, 16.7.2013). [OSCURATO:PERSONA] ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c.

Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c.

Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

In relazione in particolare ai termini di prescrizione, la Cedu ([OSCURATO:PERSONA] e altri c.

Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi.

Non appare dunque ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. Sez.

U. n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (così, in motivazione, Cass. Sez.

U. n. 18640 del 2022, cit.).

6. Nella memoria, depositata per via telematica in data 19 settembre 2022, i ricorrenti affermano che, a supporto della tesi da essi sostenuta, «non irrilevante risulta la circostanza secondo cui, questo stesso Collegio, lo scorso 21/3/2022, con l'ordinanza N. 9101/2022, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione III civile del medesimo [OSCURATO:PERSONA], per una opportuna rivalutazione della materia, tenuto conto che "le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al trala tizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale"».

Tale rilievo si appalesa priva di valore argomentativo, essendo, quella espressa nella richiamata ordinanza interinale, valutazione per definizione del tutto sommaria e priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico.

Né da essa né da quanto esposto nella memoria è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell'orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento.

Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa su quel ricorso (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), chiamato all'udienza pubblica della Terza Sezione del 21 settembre 2022, questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione.

«Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento.

«Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all'univoco indirizzo della

5. C., sulla base di argomenti che, come s'è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili.

«Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. i cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione - e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame - si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 27/09/2022),

7. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile.

Ne discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

8. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei ... soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. 04/03/2021, n. 6110).

Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è pertanto da commisurarsi all'ammontare complessivo degli indennizzi pretesi da (o che in astratto sarebbero potuti spettare a) i medici che hanno visto rigettata la loro pretesa.

9. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass 1 ;0. iy" _n. 1058 del 2019). 'r A.A,UMA 4.14."It.MA:AAALLI.t 1f .

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tuukom`‘,, il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- tr-(2-tsu. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, 1--- comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 14.000, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24034/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; Dall'[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]); [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (n.q. di eredi di [OSCURATO:PERSONA]); tutti rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 55; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano ope legis in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrenti - avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 17119/2019, pubblicata il 10 settembre 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 settembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Numerosi medici specializzati, fra i quali gli odierni ricorrenti, convennero davanti al Tribunale di Roma la [OSCURATO:PERSONA] del Consiglio dei ministri, il M.I.U.R., il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni conseguenti alla mancata attuazione delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, in tema di adeguata retribuzione spettante per la frequenza di corsi di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 2003. Con sentenza n. 17119/2019, pubblicata il 10 settembre 2019, il tribunale rigettò le domande, ritenendo prescritto il dedotto credito risa rcitorio. 2. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza depositata in data 17 febbraio 2021, ha dichiarato inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.. 3. [OSCURATO:PERSONA] e gli altri medici indicati in epigrafe, nonché gli eredi dei dottori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale con unico mezzo, cui resistono le amministrazioni intimate depositando controricorso. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto tardivamente proposto oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello ex art. 348-ter cod. proc. civ.. Invero, secondo pacifico indirizzo, la parte che intenda esercitare il diritto di ricorrere in cassazione ex art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., deve rispettare il termine di sessanta giorni, di cui all'art. 325, comma secondo, cod. proc. civ., che decorre dalla comunicazione dell'ordinanza, ovvero dalla sua notificazione, nel caso in cui la controparte vi abbia provveduto prima della detta comunicazione o se questa sia stata del tutto omessa dalla cancelleria, mentre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. opera esclusivamente quando risulti non solo omessa la notificazione, ma anche la comunicazione. Nel caso di specie, risulta dalla documentazione trasmessa dalla cancelleria dell'Ufficio di provenienza che l'ordinanza ex art. 348-ter cod. proc. civ. della Corte d'appello, depositata il 17 febbraio 2021, è stata comunicata in pari data a mezzo p.e.c.. Ne discende la palese tardività dell'impugnazione in quanto notificata il 14 settembre 2021. 2. Può comunque rilevarsi che il ricorso sarebbe andato incontro comunque a pronuncia di inammissibilità anche per ragioni di merito (cassatorio). Con l'unico motivo i ricorrenti denunciano, infatti, con riferimento all'art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione Direttive nn. 1975/362/CEE, 1975/363/CEE, 1982/76/CEE, 1993/16/CEE, 2005/36/CEE; del d.lgs. n. 257 del 1991; della legge n. 370 del 1999; dell'art. 2935 cod. civ.. Rilevano, in sintesi, che la citata norma di cui all'art. 11 della legge n. 370 del 1999 non costituisce adempimento dell'obbligo comunitario, ma integra una mera esecuzione spontanea di sentenze passate in giudicato e non poteva pertanto considerarsi tale da escludere, nella perdurante vigenza delle direttive comunitarie, un successivo intervento del legislatore di carattere generale e astratto relativamente all'intera platea dei medici specializzandi tra il 1983 e il 1991. La situazione dei medici specializzandi — sostengono i ricorrenti — non poteva ritenersi cristallizzata con l'emanazione di detta legge, poiché l'inadempimento dello Stato italiano perdurò fino al 20 ottobre 2007 (data in cui cessa l'obbligo dello Stato Italiano di dare attuazione alle direttive comunitarie in esame) ovvero nel 17/5/2011 (data di pubblicazione della sentenza Cass. Civ. n. 10813 del 2011 che pone fine allo stato di incertezza creatosi circa la decorrenza del termine prescrizionale). 3. Il motivo è inammissibile, a norma dell'art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.. Come noto, infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo chiarito che il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto in favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica iniziati, dopo l'applicabilità del regime eurounitario ed entro l'anno accademico 1990-1991, in condizioni tali che, se detta direttiva fosse stata attuata, avrebbero acquisito i diritti da essa previsti, si prescrive nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Cass., nn. 10813, 10814, 10815, 10816 del 2011; Cass.n. 20/03/2014, n. 6606, Cass., 15/11/2016, n. 23199: indirizzo sempre confermato, da ormai innumerevoli successivi arresti, come, ad esempio, per segnalare solo i più recenti Cass. n. 8096 del 2022, Cass. n. 39421 del 2021, Cass. n. 1589 del 2020, Cass. n. 18961 del 2020, Cass. n. 14112 del 2020, Cass. n. 16452 del 2019, Cass. S.U. n. 30649 del 2018 e, da ultimo, anche dalla recentissima Cass. Sez. U. n. 18640 del 09/06/2022). Tale indirizzo, giova rammentare, si è consolidato sulla base del rilievo secondo il quale «a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari - realizzata solo con il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 10 gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con la L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa Europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11». Né potrebbe sostenersi che il leading case del 2011 abbia preso in considerazione un termine prudenziale in ottica di conformità comunitaria, in ragione di quanto allora esaminabile, e tale da essere comunque sufficiente a respingere, in quel tempo, l'eccezione di prescrizione, e che, invece, solo successivamente al 1999 la giurisprudenza di questa Corte ha escluso quelle incertezze inibenti la decorrenza della prescrizione in pregiudizio del danneggiato, relative ad aspetti quali: l'individuazione della giurisdizione, se ordinaria o amministrativa; la natura dell'azione esperibile, se contrattuale o aquiliana; il termine di prescrizione; l'individuazione del legittimato passivo della domanda, se solo lo Stato o meno. Detti argomenti — come già questa Corte ha più volte avuto modo di rimarcare — sono del tutto infondati e inidonei a indurre a un ripensamento della stabile nomofilachia richiamata e, infatti, per un verso confermata in tempi ben susseguenti al 2011, per altro verso tale da non potersi più riferire solo al rigetto dell'eccezione di prescrizione allora effettuato. 3.1. È appena il caso di osservare che la questione della giurisdizione non incide affatto sulla consapevolezza della cristallizzazione della lesione e quindi sulla possibilità, per il danneggiato, di interrompere la sua inerzia e il decorso dell'estinzione prescrizionale che, come noto, non ha bisogno di iniziative giurisdizionali ma può ben essere stragiudiziale. 3.2. Per lo stesso motivo non ha alcun rilievo l'individuazione della natura dell'azione esperibile mentre la più ampia durata decennale della stessa, quale ricostruita, fa sì che la sua determinazione non abbia avuto alcun riflesso sulla maturazione della stessa. 3.3. Quanto alla legittimazione passiva — premesso che è dello Stato in persona della [OSCURATO:PERSONA] del consiglio dei Ministri, mentre l'evocazione in giudizio di un diverso organo statuale, qui in ogni caso contestuale alla prima, non si traduce nella mancata instaurazione del rapporto processuale, costituendo una mera irregolarità, sanabile ai sensi dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958 (Cass., Sez. U., 27/11/2018, n. 30649), sicché solo se diretta nei confronti della sola Università l'interruzione della prescrizione risulta inidonea (Cass., 25/07/2019, n. 20099) — nella fattispecie non emerge, né è dedotta, un'eventuale attività interruttiva nei confronti dell'ente universitario o altri soggetti, fermo restando che dalla stessa normativa del 1999 doveva ragionevolmente desumersi che il destinatario del credito era individuabile nell'amministrazione statale e non nell'autonomia universitaria. 3.4. Quanto poi alla remunerazione, va ribadito che a séguito dell'intervento con il quale il legislatore - dettando l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 - ha effettuato una aestimatio del danno, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un'obbligazione satisfattiva avente natura di debito di valuta, iscritta in una cornice di disciplina comunitaria nella quale non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, né sono posti i criteri per la determinazione della stessa, come ribadito - ferma, pure in chiave CEDU, la non irrisorietà della quantificazione nazionale - anche dalla pronuncia, evocata in ricorso, della Corte di giustizia, 24 gennaio 2018, C-616/16 e C617-16 (cfr. Cass., 24/01/2020, n. 1641, cui si rimanda per una più ampia ricostruzione giurisprudenziale). Quanto sopra è in linea con ciò che si deve dire per la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi di cui all'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, applicabile, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che, ove a regime secondo la normativa statale di recepimento, restano soggetti alla disciplina di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacché, in particolare, la direttiva n. 93/16, rispetto alla quale quella n. 2005/36 nulla sposta, non ha introdotto alcun nuovo e ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio (Cass. 14/03/2018, n. 6355, e le moltissime successive conformi, quale, solo a titolo esemplificativo, Cass., 24/05/2019, n. 14168). Ciò per dire che non è individuabile alcun momento in cui si è stabilita una remunerazione adeguata da valutarsi come la sola recettiva della disciplina unionale, tale da poter concludere, anche in tesi, che esclusivamente a far data da allora avrebbe potuto decorrere la prescrizione. 4. Come desumibile dai rilievi appena fatti, non vi è alcuna incertezza, sulla questione qui in scrutinio, che imponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Anche su tale versante questa Corte ha infatti avuto modo di evidenziare — da ultimo, compiutamente, con la già cit. Cass. Sez. U. n. 18640 del 2022 — come, alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia che si è occupata della decorrenza e del dies a quo della prescrizione in relazione alla posizione dei medici specializzandi, ed in particolare dalle sentenze CGUE, 19 maggio 2011, C-452/09, Iaia e CGUE, 24 marzo 2009, C-445/06, [OSCURATO:PERSONA], non emerga un potenziale contrasto tra la soluzione adottata e il principio di effettività tutelato dal diritto Europeo, in quanto essa appare ampiamente rispettosa del richiamo a termini di prescrizione "ragionevoli", mediante i quali sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva comunitaria. Per quanto già detto, nella specie, a partire dal 27 ottobre 1999 nessuna norma dell'ordinamento interno impediva agli odierni ricorrenti di promuovere un giudizio per domandare il risarcimento del danno da tardiva attuazione delle direttive comunitarie, e — può anche aggiungersi — nessun dubbio poteva sussistere su quale fosse il soggetto tenuto a rispondere di tale danno (lo Stato), e che qualsiasi eventuale incertezza circa l'individuazione del giudice munito di giurisdizione a conoscere della relativa domanda non poteva impedire il decorso della prescrizione, dal momento che qualsiasi eventuale errore poteva essere rimediato mediante lo strumento del regolamento di giurisdizione (v. in termini, da ultimo, Cass. 02/12/2021, n. 38109, in motivazione, § 20.1, pagg. 19-20). 5. Né la soluzione adottata può dirsi contrastare con i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in particolare laddove afferma e tutela il diritto di accesso al tribunale, sancito dall'art. 6, par. 1, della Convenzione. Dalla giurisprudenza sul punto si ricava che il diritto di accesso ad un tribunale deve essere sì «concreto ed effettivo» (Bellet c. Francia, 4.12.1995; Zubac c. Croazia, 5.4.2018) ed offrire alla persona «una chiara e concreta possibilità di opporsi ad un atto che costituisce un'ingerenza nei suoi diritti» (Bellet c. Francia, cit.; [OSCURATO:PERSONA] c. Portogallo, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Fazliyski c. Bulgaria, 16.7.2013). [OSCURATO:PERSONA] ha però ripetutamente sottolineato che le norme che disciplinano le formalità e i termini da rispettare al fine della presentazione di un ricorso o di una domanda di riesame giudiziario sono finalizzate ad assicurare la corretta amministrazione della giustizia e in particolare il rispetto del principio della certezza del diritto (Canete de Goni c. Spagna, 15.10.2003), sottolineando la necessità per i tribunali nell'applicare le norme procedurali di evitare sia l'eccessivo formalismo che l'eccessiva flessibilità che vanificherebbe i requisiti procedurali stabiliti dalla legge ([OSCURATO:PERSONA] ad altri c. Turchia, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). In relazione in particolare ai termini di prescrizione, la Cedu ([OSCURATO:PERSONA] e altri c. Spagna, [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si è limitata ad affermare che il diritto di instaurare un'azione o di proporre appello deve sorgere a decorrere dal momento in cui le parti hanno potuto effettivamente essere informate di una decisione giudiziaria che impone loro un obbligo o lede potenzialmente i loro legittimi diritti o interessi. Non appare dunque ipotizzabile nel caso di specie la possibilità di una violazione dell'art. 6 della Convenzione, solo se si consideri che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno per tardiva attuazione delle direttive comunitarie è fissata in dieci anni, secondo la chiara indicazione fornita dalle Sezioni Unite (Cass. Sez. U. n. 9147 del 17/04/2009) e che il diritto era esercitabile immediatamente, non necessitando della proposizione preventiva dell'azione davanti al giudice amministrativo, trattandosi di diritto autonomo, scaturente dalla condotta dello Stato italiano (così, in motivazione, Cass. Sez. U. n. 18640 del 2022, cit.). 6. Nella memoria, depositata per via telematica in data 19 settembre 2022, i ricorrenti affermano che, a supporto della tesi da essi sostenuta, «non irrilevante risulta la circostanza secondo cui, questo stesso Collegio, lo scorso 21/3/2022, con l'ordinanza N. 9101/2022, nel delibare un ricorso avente ad oggetto tale specifica questione, ha ritenuto di rimettere gli atti alla sezione III civile del medesimo [OSCURATO:PERSONA], per una opportuna rivalutazione della materia, tenuto conto che "le argomentazioni poste dai ricorrenti hanno carattere di novità rispetto al trala tizio orientamento di questa Corte e che esse trovano fondamento in diversi arresti della Corte di Giustizia, cui i giudici del merito danno seguito con pronunce che non si conformano al richiamato indirizzo giurisprudenziale"». Tale rilievo si appalesa priva di valore argomentativo, essendo, quella espressa nella richiamata ordinanza interinale, valutazione per definizione del tutto sommaria e priva di specifici argomenti e come tale in nessun modo vincolante, neppure sul piano logico. Né da essa né da quanto esposto nella memoria è dato trarre quali fossero gli argomenti che, spesi in quella sede dai ricorrenti, dovrebbero palesarsi come innovativi e tali da giustificare non solo la trattazione in pubblica udienza ma addirittura un ripensamento dell'orientamento che, come visto, è più che consolidato in argomento. Varrà comunque rilevare che, con la sentenza resa su quel ricorso (iscritto al n. 20545/2020 R.G.), chiamato all'udienza pubblica della Terza Sezione del 21 settembre 2022, questa Corte lo ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 360-bis n. 1 cod. proc. civ., sulla base delle medesime considerazioni sopra espresse, alla luce delle quali — ha soggiunto — «si rivela destituita di ogni fondamento la pur sommaria valutazione espressa nella ricordata ordinanza interinale della Sesta sezione. «Diversamente da quanto in quella sede opinato, invero, le argomentazioni poste dai ricorrenti non hanno carattere di novità, trovano tutte confutazione nei rilievi sopra esposti e non può ravvisarsi ragione alcuna che possa indurre, per essi, ad un ripensamento. «Né può giovare il richiamo a pronunce di merito che non si conformano all'univoco indirizzo della 5. C., sulla base di argomenti che, come s'è visto, risultano però da questa esaminati e confutati o comunque con essa incompatibili. «Non è pensabile, invero, che l'art. 360-bis num. i cod. proc. civ. abbia come presupposto che i precedenti della Corte di cassazione - e ciò ancorché si tratti di un solo precedente, ma non è questo, come detto, il caso in esame - si debbano considerare rilevanti ai fini della sua applicazione solo a condizione che abbiano riscosso «successo» univoco nella giurisprudenza di merito e non invece se non abbiano dispiegato efficacia persuasiva in modo univoco, cioè se abbiano incontrato «resistenze» nella giurisprudenza di merito: invero, se nel dibattito insorto nella giurisprudenza di merito sono emersi argomenti per superare i precedenti della Corte, il ricorrente in Cassazione li dovrà prospettare sempre per postulare il superamento dei medesimi; se, invece, nella giurisprudenza di merito i precedenti siano stati contraddetti in spregio della nomofilachia sulla base di argomenti già discussi e disattesi dai precedenti di legittimità, il ricorrente non potrà pretendere di formulare il suo ricorso semplicemente adducendo tale situazione, che, pur non essendo il nostro ordinamento improntato al regime c.d. dello stare decisis, si pone - senza argomenti - in manifesto contrasto con la funzione nomofilattica attribuita alla Corte di cassazione (cfr., in motivazione, Cass. 29/09/2015, n. 19231 e, negli stessi termini, da ultimo, sempre in motivazione, Cass. 11/02/2022, nn. 4580-4582)» (Cass. n. 28130 del 27/09/2022), 7. Il ricorso deve essere in definitiva dichiarato inammissibile. Ne discende la condanna dei ricorrenti alla rifusione, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. 8. Quanto al valore in base al quale parametrare gli importi va precisato che «non ricorrendo l'identità di posizione processuale dei ... soggetti assistiti dal medesimo avvocato, non trova applicazione l'art. 4, comma 2, d. m. n. 55 del 2014» (Cass. 04/03/2021, n. 6110). Il valore della causa, ai fini della liquidazione del compenso, è pertanto da commisurarsi all'ammontare complessivo degli indennizzi pretesi da (o che in astratto sarebbero potuti spettare a) i medici che hanno visto rigettata la loro pretesa. 9. Poiché le parti vittoriose sono amministrazioni dello Stato, nei confronti delle quali vige il sistema della prenotazione a debito dell'imposta di bollo dovuta sugli atti giudiziari e dei diritti di cancelleria e di ufficiale giudiziario, la condanna alla rifusione delle spese vive deve essere limitata al rimborso delle spese prenotate a debito, come già ritenuto più volte da questa Corte (v. ex aliis Cass.18/04/2000, n. 5028; Cass 1 ;0. iy" _n. 1058 del 2019). 'r A.A,UMA 4.14."It.MA:AAALLI.t 1f . Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per tuukom`‘,, il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1- tr-(2-tsu. quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, 1--- comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore delle amministrazioni controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 14.000, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dell
Sentenza Cassazione n. 31320/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris