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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 settembre 2024

Cassazione n. 42445/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso• [OSCURATO:PERSONA], con memoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata.

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe nulla in quanto non tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato.

2.2. La doglianza non è consentita in quanto il ricorrente ha rinunciato, nel giudizio di appello a tutti i motivi di doglianza, ad eccezione di quelli sulla pena.

Sul tema devoluto, dunque, si registra l'interruzione della catena devolutiva generata dalla rinuncia ai motivi non inerenti il trattamento sanzionatorio, il che impedisce di ritenere che la doglianza sia consentita. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L'estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso• [OSCURATO:PERSONA], con memoria, ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: la sentenza sarebbe nulla in quanto non tradotta nella lingua conosciuta dall'imputato. 2.2. La doglianza non è consentita in quanto il ricorrente ha rinunciato, nel giudizio di appello a tutti i motivi di doglianza, ad eccezione di quelli sulla pena. Sul tema devoluto, dunque, si registra l'interruzione della catena devolutiva generata dalla rinuncia ai motivi non inerenti il trattamento sanzionatorio, il che impedisce di ritenere che la doglianza sia consentita. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 settembre 2024 L'estenso
Sentenza Cassazione n. 42445/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris