CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 04764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / 20248/21 RG Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Venezia, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], ha confermato quella emessa dal Tribunale di Verona in data 17/9/2019 con la quale il predetto è stato dichiarato responsabile del reato di cui agli artt. 81,337 c.p. e condannato a pena di giustizia. Contro la sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione l' imputato per vizio della motivazione in ordine alle cause ex art. 129 c.p.p. ed alla commisurazione della pena. L'impugnazione è inammissibile perché proposta personalmente dall'imputato. Considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena dì inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione, il ricorso proposto, sottoscritto unicamente dall'imputato è inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.. All'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 3.000,00. P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso il 26.10.2021 Il consigliere