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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 03883/2023

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era Inferiore (SA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro temporedell’area territoriale di Salerno, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONElasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito per il r icorrent e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d.

“prima casa” con rogito notarile dell’anno 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 13 settembre 2012 n. 376/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato la notificazione dell’atto di appello, precludendo la verifica della tempestiva costituzione in giudizio.

Il ricorso è affidato ad otto motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

L’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimasta intimata.

Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente,il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), essendo necessario verificare il deposito del la notifica dell’atto di appellopresso la relativa Segreteria.

Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione dell’impugnazione.

P.Q.M.

La Corte r invi a i l procedimento a nuovo ruolo , dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 2587/2013 R.G. presso l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 17 gennaio 2023.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
era Inferiore (SA), elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in allegato al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] l’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile pro temporedell’area territoriale di Salerno, nella qualità di agente della riscossione per la Provincia di Salerno; [OSCURATO:PERSONA] RISCOSSIONElasentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 gennaio 2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito per il r icorrent e l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha chiesto l’accoglimento; udito per la controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto; udito il P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso perl’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno il 3 febbraio 2015 n. 982/12/2015, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento in dipendenza di avviso di liquidazione della maggiore imposta di registro ed irrogazione delle sanzioni amministrative in conseguenza della revoca delle agevolazioni per l’acquisto della c.d. “prima casa” con rogito notarile dell’anno 2006, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal medesimo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Salerno il 13 settembre 2012 n. 376/01/2012, con compensazione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che l’appellante non avesse dimostrato la notificazione dell’atto di appello, precludendo la verifica della tempestiva costituzione in giudizio. Il ricorso è affidato ad otto motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. L’“[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” è rimasta intimata. Con conclusioni scritte, il P.M. si è espresso per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Preliminarmente,il collegio ritiene di dover acquisire il fascicolo d’ufficio del procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Napoli – Sezione Staccata di Salerno (ora alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a, della Legge 31 agosto 2022 n. 130), essendo necessario verificare il deposito del la notifica dell’atto di appellopresso la relativa Segreteria. Pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo, non essendo possibile, allo stato, addivenire alla decisione dell’impugnazione. P.Q.M. La Corte r invi a i l procedimento a nuovo ruolo , dispone l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del procedimento iscritto al n. 2587/2013 R.G. presso l a Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campaniae manda alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti. Così deciso a Roma nell a camera di consiglio del 17 gennaio 2023. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
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