CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 aprile 2025
Cassazione n. 20865/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Vasto avverso la sentenza del 07/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] emessa nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Vasto ha assolto ex art. 530, comma 2, cod. proc pen. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 99, comma 4, 110 e 337 cod. pen., descritto descritto nel capo di imputazione, nei confronti diGiovanni Notarangelo, Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’internod ella casa - lavoro sita in Vasto, perché ha escluso che fra l’atto del pubblico ufficiale e la violenza o minaccia diretta impedirne il compimento vi sia stata la contestualità necessaria per integrare il reato. 2. Nel ricorso presentato dalPubblico ministero presso il Tribunale di Vasto si deduceviolazionedell’art. 337 cod. pen., evidenziando che le violenze e le minacce commesse dagli imputati nei confronti del pubblico ufficiale Notarangelo furo no conseguential rifiuto dello stesso di aprire la porta della loro cella per consentire che essi facessero da pacificatorinell’alterco incorso fra i detenuti nella cella 2. [OSCURATO:PERSONA] 1.La ricostruzione della vicenda rappresentata nel ricorso , con gli elementi di valutazionetratti dai contenuti della stessa sentenza impugnata evidenzia che le violenzee le minacce furono rivolte all’ [OSCURATO:PERSONA], comunque, per indurlo a realizzareuna condotta afferente al suo ufficio. 2.Al riguardo deve osservarsi che nella sentenza impugnata la ricostruzione della vicenda non risulta linea re : soprattutto non è reso evidente in quale momento si siano collocatele condotte degli imputati rispetto al la attività svolta daGiovanni Notarangelo , quale Assistente capo coordinatore della sorveglianza all’internodella casa - lavoro , intervenuto in occasione dell ’ alterco fra i detenuti fra due detenuti occupanti la camera di pernottamento prossima a quella occupata dagli imputati. 3.Pertanto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio che dia conto delal precisa scansione dei fatti , necessaria per una corretta qualificazionegiuridica delle condotte ─ già di per sé , in ogni caso , ingiuriose e minatorie ─ di Zaccardi e Ranieri, descritte n el capo di imputazione e la sussistenzadelle quali è stata riconosciuta dal Tribunale di Vasto. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Vasto, in diversa persona fisica. Cosìdeciso il 17/04/2025 Il Consigliere estens