CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17359/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 24 / 04/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23851 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23851del ruolo generale dell’anno 2022, proposto PAIARDI Enzo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 63L15 E654G ) , in proprio e in qualità di socio amministratore dello “[OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA]. ENZO E RICAR- [OSCURATO:PERSONA]. ARMANDO” ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : BLPNTN 61E20 B157B) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : [OSCURATO:PERSONA] 68D22 H501D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Luana (C.F. STZLNU 83C69 D284C) [OSCURATO:PERSONA] Alessio (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 81A07 D284C) FRANGELLA Maria (C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 59E67 D473U ) -intimati- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 483/2022, pubblicatain data 13 aprile 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 24 aprile 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S . c . r . l . (società cancellata da registro delle imprese nelle more del giudizio di Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 13 primo grado, proseguito dai soci e dal liquidatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , e nei confronti degli stessi),per ottenere il risarcimento dei danni su- biti in conseguenza della imperfetta esecuzione, da parte dell’impresa convenuta, delle opere di scavo per realizzare le fondamenta di un edificio,che aveva causato delle fessurazioni su quelloadiacente, di loro proprietà , nonché in conseguenza della realizzazione di un tetto del nuovo edificio sporgentesulla loroproprietà. La società convenuta ha chiamato in giudizio la propria assicu- ratrice, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantita in caso di soccombenza, nonché la società committente delle opere ([OSCURATO:SOCIETA].), lo studio progettista delle stesse ([OSCURATO:PERSONA] di Paiardi geom. Enzo e Ricarboni geom. Ar- mando) e il direttore dei lavori ([OSCURATO:PERSONA]), quali responsabili dei pretesi danni. Il Tribunale di Brescia ha rigettato la domanda nei confronti del liquidatore e dei soci dellaZogno S.c.r. l ., nonché nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]Ricarboni, mentre l’ha accolta nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], peraltro limitata- mente al solo profilo risarcitorio relativo ai danni conseguiti alla realizzazione di una gronda aggettante sulla proprietà degli at- tori. La Corte d’appello di Brescia,in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda anche in relazione all’al- tro profilo (danni per le fessurazioni all’edificio degli attori), nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]Ricarboni e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale socio amministratore delle [OSCURATO:PERSONA]Ricarboni, sulla base di quattro motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 13 Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. La società in origine convenuta in primo grado ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice, [OSCURATO:SOCIETA]., per essere garantita in caso di soccombenza, mentre ha chiamato in giudizio la società committente delle opere (Pro- tema S.r.l.), lo studio progettista delle stesse ([OSCURATO:PERSONA] di Paiardi geom. Enzo e Ricarboni geom. Armando) e il direttore dei lavori ([OSCURATO:PERSONA]), quali responsabili dei danni lamentati dagli attori. Le domande degli attori, in primo grado, sono state rigettate nei confronti dei successori dell’originaria convenuta (appalta- trice) e dello studio progettista; sono state invece accolte, ma solo parzialmente, nei confronti d ella committente [OSCURATO:SOCIETA]. e d el direttore dei lavori [OSCURATO:PERSONA] ( limitatamente al solo profilo risarcitorio relativo ai danni conseguiti alla realizza- zione di una gronda aggettante). Come emerge dalla decisione impugnata, gli stessi attori hanno impugnato la decisione di primo grado, riproponendo peraltro le proprie domande esclusivamente nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]Ricarboni, quale progettista, e di [OSCURATO:PERSONA], qualedirettore dei lavori (evocando in giudizio « tutti coloro che avevano partecipato al primo giudizio, per esigenze di integrità del contraddittorio»). Le uniche domande riproposte in secondo grado, nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA]Ricarbonie di [OSCURATO:PERSONA] sono state, quindi, esaminate dalla Corte d’appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, le ha accolte. Contro la decisione di secondo grado, lo [OSCURATO:PERSONA]Ricarboni e d [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto il presente Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 13 ricorso per cassazione, evocando nel giudizio di legittimità esclusivamente gli originari attori, che tali uniche domand e avevano ripropostonel giudizio di appello, senza censure di al- cuna delle altre parti, in proposito. Non ha, comunque , rilievo la verifica della corretta instaura- zione del contraddittorio nella presente fase del giudizio , in quanto il ricorso(per le ragioni che saranno di seguito illustrate) risulta prima facieinfondato e va, quindi, applicato i l principio costantemente affermato da questa Corte, per cui «nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattan- dosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla parte- cipazione al processo in condizioni di parità» (cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010, Rv. 612077 –01, e suc- cessive conformi; ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 690del 18/01/2012, Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106 del 17/06/2013, Rv. 626969 –01; Sez. 2 , Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018, Rv. 648755 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287 del 10/05/2018, Rv. 648501 –01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16141 del 17/06/2019, Rv. 654313 – 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 8980del 15/05/2020, Rv. 657883 – 01) . 2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare dell’art.1176, 1218, 2229, 2230, 1662 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cpc, per non avere la Corte di Appello di Brescia correttamente applicato ilprincipio per cui la responsa- bilità del direttore dei lavori non si estende alla vigilanza Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 13 dell’esecuzione di opere che non siano complesse, egli essendo un rappresentate del committente con funzioni di mera sorve- glianza sulla realizzazione dell’opera oggetto del contratto (in applicazione a quanto disposto dall’art. 1662 cod. civ.) e non ha il potere di dare ordini o disposizioni all’appaltatore, proprio perché questi, e non il committente di cui il direttore dei lavori è rappresentante, è naturalmente il primo ed unico responsa- bile della realizzazione dell’opera». Il motivo, relativo alla sola responsabilità del direttore dei la- vori,è infondato. La Corte d’appello ha accertato in fatto, sulla base delle risul- tanze delle consulenze tecniche di ufficio fatte svolgere sia in primo che in secondo grado, che «i gravi danni strutturali, ai finimenti e agli accessori arrecati ai fabbricati di proprietà degli appellanti sono stati causati dalla creazione, nel fabbricato con- finante, di un piano interrato,mediante sottomurazione in ade- renza alla parete dell’edificio dei signori [OSCURATO:PERSONA]-Frangella», che «il progettista avrebbe dovuto o condividere la scelta del geo- logo –che aveva dato indicazioni nella relazione geologica-geo- tecnica allegata alla pratica edilizia –che prevedeva la metodo- logia dello scavo a conci, mediante la progettazione sia della “sequenza a conci dello scavo con disegni esecutivi dei vari tratti della muratura o in cemento armato di controspinta o di sottofondazione” oppure, in alternativa, non condividere la scelta del geologo e progettare una “berlinese di pali” che avrebbe scongiurato il cedimento verificatosi» e che il direttore dei lavori «avrebbe dovuto esercitare il controllo sulle opere per l’attuazione del progetto – che nella specie mancava – ed, eventualmente, modificare le opere strutturali da eseguire». Ha ritenuto, quindi, responsabili del danno, in solido, sia loStu- dio [OSCURATO:PERSONA] di Paiardi geom. Enzo e Ricarbonigeom. Armando, quale progettista, sia il direttore dei lavori, [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 13 La decisione, per quanto riguarda la posizione del direttore dei lavori (oggetto del motivo di ricorso in esame), risulta conforme ai principi di diritto ormai consolidati enunciati in materia da questa Corte, secondo i quali«in tema di responsabilità conse- guente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni in- volgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utiliz- zare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligen- tia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle mo- dalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tec- nici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti co- struttivi; pertanto, non si sottrae a responsabilità il professio- nista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposi- zioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore ed, in difetto, di riferirne al committente» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 15255 del 20/07/2005, Rv. 582747 – 01; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4366 del 27/02/2006, Rv. 587542 –01, in cui si specifica altresì che «l’attività del diret- tore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di opera- zioni di natura elementare, comporta il controllo della realizza- zione dell’opera nelle suevarie fasi e pertanto l’obbligo del pro- fessionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 13 diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati», in un caso relativo ad infiltrazioni d’acqua risalenti per capillarità dal sottosuolo, che ha condotto alla conferma della sentenza di merito con la quale era stata riconosciuta la responsabilità del professionista, essendo risultato che il fenomeno derivava da cattiva qualità dei materiali e omessa posa in opera di prodotti impermeabiliz- zanti, nonostante le previsioni contrattuali; conf.: Sez. 2, Sen- tenza n. 16361 del 24/07/2007; Sez. 2, Sentenza n. 10728 del 24/04/2008, Rv. 603056 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8700 del 3/05/2016, Rv. 639746 –01, in cui si precisa che «il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini, quale “nudus minister”, non si applica al direttore dei lavori, per le sue peculiari capacità tecniche»; Sez. 2, Ordinanza n. 2913 del 7/02/2020, Rv. 657092 –01; da ultimo, cfr., altresì, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 9/04/2024, Rv. 670708 –01, in cui si ribadisce che «tra le obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l’accerta- mento della conformità della progressiva realizzazione dell’opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realiz- zazione dell’opera senza difetti costruttivi; pertanto, non si sot- trae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell’esecuzione delle stesse»; in senso conforme: Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27045 del 18/10/2024, Rv. 672807 -01). D’altra parte,dagli accertamenti tecnici fatti svolgere dai giudici di merito,emerge (ed è, comunque, di intuitiva evidenza ), che Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 13 l’individuazione e la corretta esecuzione delle opere necessarie, nella specie, a proteggere dagli eventuali cedimenti del terreno gli edifici adiacenti allo scavonon era certamente una opera- zione elementare, indefettibilmente connaturata alle regole dell’arte, ma eraoggetto di una opzione alternativa di tecnica realizzativa di una certa complessitàche implica, in generale – e, in particolare, implicava nel caso di specie – una scelta di naturatecnico-professionale, da operarsi in base alle caratteri- stiche degli edifici interessati,alle caratteristiche (anche geolo- giche) del terrenoed a tutte le circostanze di fatto esistenti nel caso concreto, e della quale, in ogni caso, andava altresì verifi- cata l’adeguata e corretta realizzazione.Tale scelta, così come la verifica della idoneità e della corretta esecuzione di quella eventualmente adottatadall’appaltatrice, anche sulla base delle indicazioni di progetto, certamente rientravanella competenza del direttore dei lavori e costituiva oggetto della sua obbliga- zione professionale, checonsiste, tra l’altro, nel disporre l’ado- zione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi e senza danni per i terzi. In definitiva, non può dubitarsi che fosse compito del direttore dei lavori impartire le direttivetecniche necessarie a garantire una adeguata protezione dell’edificio adiacente allo scavo dai cedimenti del terreno, in considerazione delle peculiarità della situazione dei luoghi e delle circostanze di fatto esistenti (e, deve aggiungersi, di verificare successivamente che tali diret- tive fossero correttamente applicate), eventualmente correg- gendo diverseindicazioni della stessa società committente , an- che se derivanti da lacune progettuali,in proposito. Inoltre, in caso di mancata conformazione a tali direttiv e da parte dell’impresa esecutrice dei lavori, era comunque onere del direttore dei lavori farlo rilevare espressamente e, finanche, disporre, in mancanza, la tempestiva sospensione dei lavori Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 13 stessi, l’esecuzione di tutte le opere integrative necessarie a garantire comunque la corretta realizzazione degli stessi, ov- vero rifiutarsi di proseguire nel proprio incarico (cfr. in tal senso, in motivazione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9572 del 9/04/2024, Rv. 670708 -01). 3.Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa appli- cazione di norme di diritto, in particolare dell’art. 115 c.p.c. – art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia disapplicato il prin- cipio generale dell’onere della prova rispetto alle ragioni della pretesa, sia in relazione alla mancata prova (ed anzi, nella emergenza di una prova contraria) del nesso causativo tra una qualche condotta degli appellati e l’evento dannoso verificatosi, sia in ordine alla mancanza della necessaria prova specifica di una concreta ingerenza del [OSCURATO:PERSONA] nelle scelte opera- tive, prova non raggiunta nel caso in esame. Il direttore dei lavori ha allegato e dimostrato di aver suggerito all’impresa mo- dalità operative diverse da quelle da essa adottate nella realiz- zazione degli scavi ma tale allegazione, accompagnata dalla precisazione di aver effettuato un mero suggerimento non do- vuto, non costituisce certo ammissione di un potere decisionale. Si è documentato che i progettisti delle strutture (soggetti di- versi da quelli in giudizio) avevano indicato modalità operative diverse da quelle utilizzate dalla impresa. Peraltro, la stessa impresa convenuta mai ha allegato che la scelta di operare lo scavo a settori, piuttosto che con il metodo dei pali alla berli- nese, sarebbe stata imposta dal direttore dei lavori e ciò senza considerare che anche la realizzazione di opere di scavo a set- tori sarebbe stata idonea se correttamente realizzata (come precisato dal CTU)». Il motivo è inammissibile. 3.1 Si premette che le censure di violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 13 specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 5/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 –02). 3.2Va, poi, osservato che la circostanza allegata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale egli, in qualità di direttore dei lavori, aveva fornito un “suggerimento” tecnico per una soluzione ope- rativa di esecuzione dello scavo diversa da quella posta in es- sere dall’appaltatrice, sulla base delle indicazioni di progetto, non risulta adeguatamente provata e costituisce allegazione non sostenuta da un preciso e puntuale richiamo al contenuto degli atti difensivi in cui la relativa questione era stata even- tualmente effettivamente posta nel giudizio di merito, in viola- zione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. In ogni caso,la predetta circostanza non sarebbe sufficiente ad escludere la sua responsabilità, sulla base di quanto osservato in relazione al primo motivo del ricorso, con riguardo al conte- nuto delle sue obbligazioni professionali. Del resto, deve tenersi ancheconto, in proposito, del fatto che, per quanto emerge dagli atti (e dalle stesse affermazioni del ricorrente), la soluzione tecnica di fatto adottata ai fini della realizzazione dello scavoavrebbe potuto comunque essere ade- guata sul piano tecnico, se correttamente eseguita; e il compito di vigilare su tale corretta esecuzione spettava certamente al direttore dei lavori, così come spettava all’associazione profes- sionaleprogettista di indicarne in modo puntuale le modalità di realizzazione. 3.3 D ella questione relativa alla progettazione delle opere strutturali da parte di diversi tecnici, estranei al presente giu- dizio, non si chiarisce adeguatamente, nel ricorso, con il Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 11 di 13 richiamo al puntuale contenuto degli atti difensivi, la fase pro- cessuale e gli esatti termini in cui essa era stata effettivamente posta nel corso giudizio di merito(con l’indicazione delle even- tuali decisioni assunte in proposito dal giudice di primo grado e il richiamo dell’esatto contenuto delle conseguenti eventuali contestazioni formulate in appello, con riguardo a tali deci- sioni), in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. 3.4Per ogni altro aspetto, le censure formulate con il motivo di ricorso in esame si risolvono, infine, nella contestazione di accertamenti di fatto operati dalla Corte d’appello sulla base della valutazione degli elementi istruttori disponibili e sostenuti da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insa- nabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sin- dacabile nella presente sede, nonché nella richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 4.Con il terzo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norme di diritto, in particolare della L. 23.11.39 n. 1815, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia pronunciato condanna contro lo “[OSCURATO:PERSONA]” (in solidocon l’arch. [OSCURATO:PERSONA]) così disapplicando il principio legale stabilito dalla Legge pro- fessionale 23.11.39 n. 1815 secondo cui non sussiste alcun vin- colo di solidarietà dello “[OSCURATO:PERSONA]” rispetto alla respon- sabilità professionale del singolo associato, per gli incarichi as- sunti a titolo personale. Ciò esclude qualsiasi relazione tra lo “[OSCURATO:PERSONA]”, chiamato in causa dalla impresa Zo- gno, successivamente appellato e qui ricorrente, rispetto alle prestazioni fornite individualmente dal geom. [OSCURATO:PERSONA]- boni nonché, a maggior ragione, dal progettista “tecnico” delle opere strutturali ing. [OSCURATO:PERSONA], estraneo al giudizio ed estra- neo allo “[OSCURATO:PERSONA]”, soggetti ai quali era affidata la Direzione dei lavori strutturali.». Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 12 di 13 Con il quarto motivo si denunzia «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Brescia omesso di considerare il fatto, dirimente ed affrontato dalle parti, della assoluta estra- neità sia del geom. Paiardi che dello [OSCURATO:PERSONA] alla progettazione (affidata al geom. [OSCURATO:PERSONA] ed all’ing. [OSCURATO:PERSONA]) sia alla direzione dei lavori (affidata al geom. [OSCURATO:PERSONA]) delle opere strutturali, quelle dal cui cedimento sono derivati i lamentati danni al fabbricato [OSCURATO:PERSONA]». Il terzo ed il quarto motivo hanno ad oggetto censure analoghe, logicamente e giuridicamente connesse tra loro che, come tali, possono essere esaminate congiuntamente. Essi sono entrambi inammissibili. Le questioni poste con tali motivi di ricorso, che richiedono tutte, evidentemente, anche accertamenti di fatto, non sono infatti espressamente affrontate nella decisione impugnata e il ricorrente, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., non indica con precisione la fase processuale e gli esatti termini in cui esse erano state eventualmente poste nel corso del giudizio di merito, né richiama in modo adeguato e puntuale il conte- nuto degli atti difensivi del giudizio di merito con i quali ciò sa- rebbe avvenuto, con l’indicazione delle eventuali decisioni as- sunte in proposito dal giudice di primo grado e il richiamo dell’esatto contenuto delle conseguenti eventuali contestazioni formulate in appello, con riguardo a tali decisioni. Le censure, quindi, prospettano questioni da ritenersi nuove, che implicano sia la necessità di accertamenti di fatto che valu- tazioni di diritto, e che, come tali, non possono essere prese in esame per la prima volta nel giudizio di legittimità. 5.Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Ric. n. 23851/2022 –Sez. 3 – A d. 24 aprile 2025 – Ordinanza – Pagina 13 di 13 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso ; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugna