CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12865/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; osservato che i due motivi proposti con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. sono generici (in quanto reiterativi di doglianze già dedotte con l'atto di appello e congruamente esaminate nella sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondati; che, invero, la Corte di appello ha ritenuto la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza da delittuosa del ciclomotore indicato in imputazione del quale non aveva indicato e documentato le modalità di ricezione, con conseguente logica esclusione della fattispecie di incauto acquisto ( pag. 2 della sentenza impugnata); trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515; Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M