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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 35155/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37897/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dei soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 149, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di f1/0 Mauro CAVICCHI; elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA];A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] del PI [OSCURATO:PERSONA]; in persona dell'omonimo titolare; -intimato- e di MGT di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'omonimo titolare; -intimato- nonché di Enrica PIZZARDI, quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]; -íntimata- e di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Avverso la sentenza n. 2830/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 9 novembre 2018.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con citazione del 21 giugno 2006 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (di seguito anche, brevemente: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Ferrara, lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., nelle rispettive qualità di progettista, direttore dei lavori ed appaltatore esecutore dei lavori, chiedendone la condanna, in via solidale, alternativa o A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani graduata, secondo le rispettive responsabilità, all'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'impianto aeraulico realizzato nell'ambito dell'immobile costruito e detenuto in virtù di un contratto di locazione finanziaria ed adibìto all'attività di ristorazione, nonché al risarcimento del danno.

Espose che la realizzazione dell'impianto era stata commissionata, oltre che per il riscaldamento e condizionamento dei locali adibiti a servizi, cucina e sala non fumatori, anche per la ventilazione di una sala fumatori con capienza di 44 posti, la quale, tuttavia, in ragione del cattivo funzionamento dell'impianto (le cui carenze progettuali ed esecutive lo avevano reso inidoneo allo scopo per cui era stato predisposto e non conforme alla recente normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici), era restata inutilizzata sin dal gennaio 2005.

2. Costituitisi in giudizio i convenuti, chiamata in manleva la [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dell'Arch.

Cavicchi ed intervenuta volontariamente in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (di seguito anche, brevemente: [OSCURATO:SOCIETA].) quale cessionaria del contratto di locazione finanziaria precedentemente stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale, espletata CTU, con sentenza del 17 febbraio 2014, condannò lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla determinazione di tale somma in sede peritale sino al saldo.

3. La Corte di appello di Bologna - adìta con autonome impugnazioni dallo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. - le ha rigettate, previa riunione, con sentenza del 9 novembre 2018, confermando integralmente la decisione di prime cure.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha deciso, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I- sotto il profilo soggettivo, correttamente il primo giudice aveva escluso sia la responsabilità dell'Arch.

Cavicchi (in quanto non era stato provato che l'incarico di direzione dei lavori conferitogli dalla committente concernesse, oltre le opere edilizie relative al fabbricato adibito a ristorante, anche quelle relative all'installazione dell'impianto aeraulico) sia la responsabilità dell'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., il quale si era pedissequamente attenuto, in qualità di esecutore dei lavori di installazione dell'impianto, al piano progettuale predisposto dal progettista [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA].

A quest'ultimo, dunque, andava imputata l'esclusiva responsabilità per i danni derivanti dal difettoso funzionamento e dall'accertata inutilizzabilità dell'impianto medesimo; M sotto il profilo oggettivo, altrettanto correttamente il pregiudizio derivante dai difetti (vizi e difformità) dell'impianto aeraulico e dalla accertata sua inutilizzabilità, era stato liquidato nella somma di 18.000,00 Euro (sebbene l'attrice avesse dedotto di aver sostenuto esborsi per circa 150.000 Euro), avuto riguardo alla circostanza che il CTU aveva indicato nella cifra di 18.000 Euro la spesa massima necessaria per l'installazione di impianti integrativi idonei a rimuovere le cause del rilevato malfunzionamento, e considerato, pertanto, che, attraverso la liquidazione di tale somma massima (il CTU aveva indicato una forbice tra i 10.000 e i 18.000 Euro), sarebbe stato attribuito «idoneo rimedio ai vizi lamentati» dalla committente; III- sempre sotto il profilo oggettivo, ancora correttamente il giudice di prime cure aveva respinto la richiesta di risarcimento dei A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani danni ulteriori, asseritamente consistiti nei pregiudizi derivanti dalla mancata utilizzazione della sala fumatori (che, oltretutto, risultava invece essere stata utilizzata al pari degli altri ambienti non riservati), nonché da presunti maggiori oneri energetici, senza che, al riguardo, potesse farsi ricorso ad una liquidazione equitativa, non essendo stata provata neppure l'esistenza di questi danni; IV- infine, appariva corretta - e meritava pertanto conferma - anche la statuizione del primo giudice relativa alle spese del giudizio, atteso che la parziale compensazione di quelle relative al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e lo [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione nell'accoglimento soltanto parziale della domanda, mentre la condanna dell'interveniente [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese sostenute dallo [OSCURATO:PERSONA] medesimo e quella di entrambe le società al rimborso delle spese sostenute dagli altri convenuti, trovavano giustificazione nel rigetto delle domande proposte nei loro confronti.

4. Avverso la sentenza della Corte Bolognese hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi, cui ha risposto, con controricorso, il solo Arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto difese gli altri intimati.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] (che non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità), la quale risulta essere stata effettuata per A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani posta in data 9 dicembre 2012, ma di cui non è stata rinvenuta, in atti, la cartolina di ricevimento.

Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere al rinnovo dell'atto.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand'anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez.

U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980).

2. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per mancanza assoluta o mera apparenza di motivazione in relazione alla doglianza, formulata con il primo motivo di appello, relativa al mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda avente ad oggetto l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'impianto aeraulico.A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti deducono che la Corte territoriale, non solo non avrebbe esaminato tale doglianza, ma avrebbe persino confuso i motivi di impugnazione, soffermandosi sulle diverse censure, dedotte con altri motivi, relative al mancato accoglimento delle domande di accertamento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in concorrenza con quella del progettista.

2.1. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, pur formalmente sussunto sotto il vizio di difetto assoluto di motivazione per mancato raggiungimento del c.d.

"minimo costituzionale", deduce, nella sostanza, il diverso vizio di omesso esame di un motivo di appello, anche esso integrante un error in procedendo (per violazione dell'art.112 c.p.c.) e comportante, ove effettivamente sussistente, la nullità della sentenza.

Orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di , inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (da ultimo, Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367).

Nel caso di specie, le ricorrenti, anziché riportare nei suoi esatti termini il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato ed evidenziare con precisione la parte dell'atto di citazione in appello in cui esso era prospettato, si sono limitate a riferimenti generici, citando pagine della loro comparsa conclusionale (pp.35 e 36 del ricorso).

Il motivo, dunque, non può ritenersi ammissibile, non avendo questa Corte, in base al ricorso, gli elementi sufficienti per verificare l'originaria ritualità e tempestività del motivo di impugnazione asseritamente non delibato.

2.2. In ogni caso, il motivo è pure infondato, atteso che l'articolata motivazione resa dalla Corte territoriale non consente di ritenere omessa la pronuncia sulla doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda di eliminazione dei difetti dell'impianto aeraulico malamente progettato.

La Corte di merito, infatti, ha escluso la responsabilità dell'appaltatore (soggetto specificamente legittimato, sul piano passivo, rispetto alla domanda di eliminazione dei difetti dell'opera costituente oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.1668 c.c.), ma, nell'accertare la responsabilità del progettista (tenuto al rimborso del danno non in base al contratto di appalto, bensì in base al diverso contratto d'opera professionale), ha tenuto presente proprio l'esigenza della committente di eliminazione dei vizi e delle difformità che avevano determinato il malfunzionamento e l'inutilizzabilità del sistema aeraulico, liquidando la somma ritenuta adeguata, secondo le , indicazioni del CTU, al corretto rispristino del sistema medesimo.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità accertata in capo al progettista configura, dunque, un'obbligazione risarcitoria identica a quella che sarebbe gravata in capo all'appaltatore (avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte) se fosse stata accertata altresì la concorrente responsabilità di quest'ultimo, costituendosi tra i due obbligati (in ragione del concorso dei rispettivi adempimenti alla produzione del danno risentito dal committente) un vincolo di responsabilità solidale che avrebbe trovato fondamento nell'art.2055 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14650; Cass. 06/12/2017, n. 29218; Cass. 03/09/2020, n. 18289).

Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla circostanza che la Corte territoriale, per rispondere al motivo di appello sul mancato accoglimento della domanda di eliminazione dei difetti dell'opera, si sia soffermata sulle ragioni di esclusione della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, per poi richiamare l'accertamento dell'obbligazione risarcitoria del progettista (circoscritta alla spesa necessaria al ripristino della funzionalità dell'opus) non può, allora, desumersi alcun difetto di pronuncia o di motivazione.

3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per mancata corretta applicazione del principio della necessaria integralità del risarcimento del danno.

Le ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di liquidare i danni risultanti dai costi per i ripristini ritenuti congrui nella consulenza tecnica d'ufficio e dalle spese sostenute per gli interventi effettuati.

Aggiungono che, inoltre, in considerazione della notevole difficoltà di provare, nel suo preciso ammontare, il danno derivante dal mancato utilizzo della sala come "sala fumatori" e dai maggiori oneri A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani energetici sostenuti e sostenendi, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione equitativa indebitamente omessa, atteso che l'esistenza di tali danni doveva reputarsi certa ed indubitabile alla luce delle risultanze istruttorie.

3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, ad onta della formale intestazione, non deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma censura l'apprezzamento di merito insindacabilmente operato dalla Corte d'appello - alla luce delle risultanze della prova testimoniale e dell'esito della CTU - in ordine alla determinazione del danno emergente derivante dalle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti dell'impianto aeraulico, nonché in ordine alla sussistenza degli ulteriori pregiudizi asseritamente cagionati dalla mancata utilizzazione della sala e dai maggiori costi energetici.

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che il primo ordine di danni, di cui risultava effettivamente provata la sussistenza, trovasse adeguato ristoro nella liquidazione della somma di Euro 18.000,00, indicata dal CTU quale cifra corrispondente alla spesa massima necessaria al fine dell'istallazione di impianti integrativi e, più in generale, al fine di rimediare alle cause di malfunzionamento dell'impianto.

Al riguardo, la Corte svolgendo un apprezzamento equitativo in bonam partem, autorizzato dalla forbice tra la spesa minima di 10.000 Euro e quella massima di 18.000 Euro indicata dal CTU, ha ritenuto che la liquidazione della somma corrispondente alla cifra massima consentisse di porre «idoneo rimedio ai vizi lamentati» (p.11 della sentenza impugnata).

In relazione al secondo ordine di pregiudizi, la Corte territoriale ha invece escluso, all'esito dell'istruttoria, persino la prova della sussistenza del danno, traendone correttamente l'implicazione circa la A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani preclusione della possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso (cfr., da ultimo, Cass. n. 13515 del 2022).

Trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi di fatto fondati su motivati apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, le relative censure proposte con il secondo motivo di ricorso per cassazione vanno ritenute inammissibili.

4. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1292, 1490, primo comma, 1494, primo e secondo comma, 1655, 1667, primo comma, 1668, primo comma, e 2055, primo e terzo comma c.c., nonché della regola di riparto sull'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto solidalmente responsabile, in ordine ai vizi e alle difformità dell'opera, anche l'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T..

5. Il terzo motivo va esaminato congiuntamente al quarto, con il quale viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1292, 2222, 2230, 226, terzo comma, 1668, primo comma, e 2055 primo e terzo comma c.c., nonché della regola di riparto sull'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto solidalmente responsabile, in ordine ai vizi e alle difformità dell'opera, anche il direttore dei lavori, Arch. [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Anche essi, infatti, ad onta della formale intestazione, non denunciano violazione di norme sostanziali né violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., la quale ultima sussiste quando si deduca che il giudice del merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nella specie, si A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani critichi la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 31/08/2020, n. 18092); i motivi in esame, invece, si risolvono piuttosto nella censura dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, in base al quale la Corte d'appello ha escluso la prova sia della responsabilità dell'appaltatore sia di quella del direttore dei lavori.

La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, con riguardo alla prima, che non era stato provato che l'incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch.

Cavicchi concernesse, oltre le opere murarie del fabbricato, anche quelle relative all'istallazione dell'impianto aeraulico; e, con riguardo alla seconda, che l'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., si era pedissequamente attenuto, in qualità di esecutore dei lavori di installazione dell'impianto, al progetto elaborato dal P.I. [OSCURATO:PERSONA], sicché il malfunzionamento dell'impianto medesimo non costituiva la conseguenza di errori esecutivi ma unicamente di errori progettuali.

Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello fornito dalla Corte di appello, omettendo di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499).

A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

6. Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di appello preso in considerazione l'istanza ex art.184 bis c.p.c., formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17 dicembre 2009, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente reiterata nella citazione in appello, avente ad oggetto la rimessione in termini ai fini del deposito di documentazione (in particolare la copia, allegata ad un fax del 2 novembre 2009, di una lettera del precedente 25 maggio 2005, indirizzata dall'Arch.

Cavicchi alla locatrice finanziaria dell'immobile adibìto ad attività di ristorazione), da cui avrebbe potuto desumersi che l'incarico di direzione dei lavori conferito all'architetto concerneva anche la predisposizione dell'impianto aeraulico. 7.

Il quinto motivo va esaminato congiuntamente al sesto con cui si lamenta la violazione degli artt. 184-bis e 294 c.p.c. in relazione alla mancata rimessione in termini ai fini della produzione della predetta documentazione, non ostante l'istante [OSCURATO:SOCIETA]. fosse incorsa in decadenza per cause ad essa non imputabili, avendo avuto conoscenza dell'esistenza dei documenti successivamente alla scadenza dei termini perentori stabiliti ai fini della loro produzione.

7.1. I motivi sono inammissibili.

Dallo stralcio del verbale dell'udienza del 15 aprile 2010, relativa al giudizio di primo grado celebrato dinanzi al tribunale di Ferrara, (riportato a p.58 del ricorso per cassazione) risulta che, al fine di provvedere sull'istanza di rimessione in termini, il tribunale aveva ammesso ed espletato una prova per testimoni, all'esito della quale aveva rigettato per tardività la richiesta di acquisizione del documento, sul presupposto che esso avrebbe potuto essere prodotto nel rispetto degli ordinari termini di legge.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dunque ritenersi che il tribunale, sul rilievo implicito dell'inesistenza dei presupposti per la rimessione in termini, aveva provveduto esplicitamente sulla richiesta di produzione documentale, reputandola inammissibile per tardività.

Ciò posto, è evidente che la parte istante aveva l'onere di censurare tale provvedimento negativo, criticandone le ragioni ed evidenziandone l'eventuale illegittimità, con uno specifico motivo di impugnazione della sentenza successivamente emessa.

Tale specifico motivo di impugnazione non risulta, invece, essere stato proposto, giacché, al contrario, dallo stralcio della citazione in appello (riportato a p. 56 del ricorso per cassazione) emerge che l'appellante si era limitata, in sede di richieste istruttorie, a reiterare «l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art.184-bis c.p.c. depositata in data 17 dicembre 2009, con le modalità di cui all'art.294 secondo e terzo comma c,.p.c., con ogni conseguente provvedimento», senza censurare le ragioni della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva reputato tardiva, e dunque inammissibile, la produzione medesima.

I motivi in esame - con cui le ricorrenti si dolgono del mancato esame dell'istanza ex art.184 bis c.p.c. da parte della Corte territoriale, nonché della mancata rimessione in termini, in accoglimento di tale istanza, pur ritenendo sussistenti i relativi presupposti - vanno dunque reputati inammissibili, in quanto si infrangono su una statuizione del giudice di primo grado non impugnata, la quale, sebbene resa con ordinanza, insuscettibile di per sé di passare in giudicato, si è poi cristallizzata nella successiva sentenza, in cui è stata, pur implicitamente, recepita.

8. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.91, primo comma, e 92, primo e secondo comma, c.p.c., per A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani avere la Corte d'appello omesso di riformare il capo della sentenza di primo grado sulle spese di lite e di CTU, particolarmente nella parte in cui era stata disposta la parziale compensazione con riguardo al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], nonché nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata a rimborsare al medesimo convenuto le spese del relativo rapporto processuale.

8.1. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come correttamente osservato dalla Corte di merito (p.13, parte finale, della sentenza), il parziale accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] (che aveva, del resto, fondato la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre appello avverso la sentenza) proiettava le parti in una situazione di reciproca soccombenza che giustificava evidentemente la statuizione di compensazione delle spese, peraltro solo parziale, disposta nella misura di un terzo (e nuovamente in bonam partem nei confronti dell'attrice: con condanna del convenuto alla rifusione dei restanti due terzi).

Con riferimento, invece, alla condanna nelle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al rapporto processuale intercorso tra essa e lo [OSCURATO:PERSONA] medesimo, questa condanna (al pari di quelle irrogate a carico dell'attrice e dell'interveniente in relazione ai rapporti processuali intercorsi con gli altri convenuti, Arch.

Cavicchi e [OSCURATO:PERSONA]) trovava pieno titolo - come pure correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (p.14, parte iniziale, della sentenza) - nel rigetto integrale delle relative domande.

9. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiarato inammissibile.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani

10. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le ricorrenti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Nulla va disposto in relazione alle spese relative agli altri rapporti processuali, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede di legittimità.

11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 5.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37897/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona dei soci amministratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., in persona del socio amministratore [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] di Rienzo n. 149, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Bologna, in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrenti- nei confronti di f1/0 Mauro CAVICCHI; elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo Studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA];A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ferrara, in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente- nonché di [OSCURATO:PERSONA] del PI [OSCURATO:PERSONA]; in persona dell'omonimo titolare; -intimato- e di MGT di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'omonimo titolare; -intimato- nonché di Enrica PIZZARDI, quale erede universale di [OSCURATO:PERSONA]; -íntimata- e di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- Avverso la sentenza n. 2830/2018 della CORTE di APPELLO di BOLOGNA, depositata il 9 novembre 2018. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Consigliere relatore, Paolo SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con citazione del 21 giugno 2006 [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (di seguito anche, brevemente: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) convenne in giudizio, dinanzi al tribunale di Ferrara, lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], l'Arch. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., nelle rispettive qualità di progettista, direttore dei lavori ed appaltatore esecutore dei lavori, chiedendone la condanna, in via solidale, alternativa o A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani graduata, secondo le rispettive responsabilità, all'eliminazione dei vizi e delle difformità dell'impianto aeraulico realizzato nell'ambito dell'immobile costruito e detenuto in virtù di un contratto di locazione finanziaria ed adibìto all'attività di ristorazione, nonché al risarcimento del danno. Espose che la realizzazione dell'impianto era stata commissionata, oltre che per il riscaldamento e condizionamento dei locali adibiti a servizi, cucina e sala non fumatori, anche per la ventilazione di una sala fumatori con capienza di 44 posti, la quale, tuttavia, in ragione del cattivo funzionamento dell'impianto (le cui carenze progettuali ed esecutive lo avevano reso inidoneo allo scopo per cui era stato predisposto e non conforme alla recente normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici), era restata inutilizzata sin dal gennaio 2005. 2. Costituitisi in giudizio i convenuti, chiamata in manleva la [OSCURATO:SOCIETA]. da parte dell'Arch. Cavicchi ed intervenuta volontariamente in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (di seguito anche, brevemente: [OSCURATO:SOCIETA].) quale cessionaria del contratto di locazione finanziaria precedentemente stipulato da [OSCURATO:SOCIETA]., il tribunale, espletata CTU, con sentenza del 17 febbraio 2014, condannò lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA] a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 18.000,00, oltre interessi legali dalla determinazione di tale somma in sede peritale sino al saldo. 3. La Corte di appello di Bologna - adìta con autonome impugnazioni dallo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA]. - le ha rigettate, previa riunione, con sentenza del 9 novembre 2018, confermando integralmente la decisione di prime cure.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] territoriale ha deciso, per quanto ancora rileva, sulla base delle seguenti considerazioni: I- sotto il profilo soggettivo, correttamente il primo giudice aveva escluso sia la responsabilità dell'Arch. Cavicchi (in quanto non era stato provato che l'incarico di direzione dei lavori conferitogli dalla committente concernesse, oltre le opere edilizie relative al fabbricato adibito a ristorante, anche quelle relative all'installazione dell'impianto aeraulico) sia la responsabilità dell'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., il quale si era pedissequamente attenuto, in qualità di esecutore dei lavori di installazione dell'impianto, al piano progettuale predisposto dal progettista [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA]. A quest'ultimo, dunque, andava imputata l'esclusiva responsabilità per i danni derivanti dal difettoso funzionamento e dall'accertata inutilizzabilità dell'impianto medesimo; M sotto il profilo oggettivo, altrettanto correttamente il pregiudizio derivante dai difetti (vizi e difformità) dell'impianto aeraulico e dalla accertata sua inutilizzabilità, era stato liquidato nella somma di 18.000,00 Euro (sebbene l'attrice avesse dedotto di aver sostenuto esborsi per circa 150.000 Euro), avuto riguardo alla circostanza che il CTU aveva indicato nella cifra di 18.000 Euro la spesa massima necessaria per l'installazione di impianti integrativi idonei a rimuovere le cause del rilevato malfunzionamento, e considerato, pertanto, che, attraverso la liquidazione di tale somma massima (il CTU aveva indicato una forbice tra i 10.000 e i 18.000 Euro), sarebbe stato attribuito «idoneo rimedio ai vizi lamentati» dalla committente; III- sempre sotto il profilo oggettivo, ancora correttamente il giudice di prime cure aveva respinto la richiesta di risarcimento dei A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani danni ulteriori, asseritamente consistiti nei pregiudizi derivanti dalla mancata utilizzazione della sala fumatori (che, oltretutto, risultava invece essere stata utilizzata al pari degli altri ambienti non riservati), nonché da presunti maggiori oneri energetici, senza che, al riguardo, potesse farsi ricorso ad una liquidazione equitativa, non essendo stata provata neppure l'esistenza di questi danni; IV- infine, appariva corretta - e meritava pertanto conferma - anche la statuizione del primo giudice relativa alle spese del giudizio, atteso che la parziale compensazione di quelle relative al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e lo [OSCURATO:PERSONA] trovava giustificazione nell'accoglimento soltanto parziale della domanda, mentre la condanna dell'interveniente [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione delle spese sostenute dallo [OSCURATO:PERSONA] medesimo e quella di entrambe le società al rimborso delle spese sostenute dagli altri convenuti, trovavano giustificazione nel rigetto delle domande proposte nei loro confronti. 4. Avverso la sentenza della Corte Bolognese hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di sette motivi, cui ha risposto, con controricorso, il solo Arch. [OSCURATO:PERSONA], mentre non hanno svolto difese gli altri intimati. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Le ricorrenti e il controricorrente hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussiste, in via preliminare, il dubbio circa la rituale notifica del ricorso ad [OSCURATO:PERSONA] (che non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità), la quale risulta essere stata effettuata per A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani posta in data 9 dicembre 2012, ma di cui non è stata rinvenuta, in atti, la cartolina di ricevimento. Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere al rinnovo dell'atto. Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità. Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand'anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (Cass. Sez. U. 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980). 2. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, sesto comma, Cost., 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., per mancanza assoluta o mera apparenza di motivazione in relazione alla doglianza, formulata con il primo motivo di appello, relativa al mancato accoglimento, da parte del primo giudice, della domanda avente ad oggetto l'eliminazione delle difformità e dei vizi dell'impianto aeraulico.A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ricorrenti deducono che la Corte territoriale, non solo non avrebbe esaminato tale doglianza, ma avrebbe persino confuso i motivi di impugnazione, soffermandosi sulle diverse censure, dedotte con altri motivi, relative al mancato accoglimento delle domande di accertamento della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, in concorrenza con quella del progettista. 2.1. Il motivo è inammissibile. Esso, infatti, pur formalmente sussunto sotto il vizio di difetto assoluto di motivazione per mancato raggiungimento del c.d. "minimo costituzionale", deduce, nella sostanza, il diverso vizio di omesso esame di un motivo di appello, anche esso integrante un error in procedendo (per violazione dell'art.112 c.p.c.) e comportante, ove effettivamente sussistente, la nullità della sentenza. Orbene, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di , inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (da ultimo, Cass. 14/10/2021, n. 28072; in precedenza, tra le altre, Cass. 04/07/2014, n. 15367). Nel caso di specie, le ricorrenti, anziché riportare nei suoi esatti termini il contenuto del motivo di appello asseritamente non esaminato ed evidenziare con precisione la parte dell'atto di citazione in appello in cui esso era prospettato, si sono limitate a riferimenti generici, citando pagine della loro comparsa conclusionale (pp.35 e 36 del ricorso). Il motivo, dunque, non può ritenersi ammissibile, non avendo questa Corte, in base al ricorso, gli elementi sufficienti per verificare l'originaria ritualità e tempestività del motivo di impugnazione asseritamente non delibato. 2.2. In ogni caso, il motivo è pure infondato, atteso che l'articolata motivazione resa dalla Corte territoriale non consente di ritenere omessa la pronuncia sulla doglianza relativa al mancato accoglimento della domanda di eliminazione dei difetti dell'impianto aeraulico malamente progettato. La Corte di merito, infatti, ha escluso la responsabilità dell'appaltatore (soggetto specificamente legittimato, sul piano passivo, rispetto alla domanda di eliminazione dei difetti dell'opera costituente oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.1668 c.c.), ma, nell'accertare la responsabilità del progettista (tenuto al rimborso del danno non in base al contratto di appalto, bensì in base al diverso contratto d'opera professionale), ha tenuto presente proprio l'esigenza della committente di eliminazione dei vizi e delle difformità che avevano determinato il malfunzionamento e l'inutilizzabilità del sistema aeraulico, liquidando la somma ritenuta adeguata, secondo le , indicazioni del CTU, al corretto rispristino del sistema medesimo.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] responsabilità accertata in capo al progettista configura, dunque, un'obbligazione risarcitoria identica a quella che sarebbe gravata in capo all'appaltatore (avente ad oggetto le opere necessarie all'eliminazione dei vizi ed all'esecuzione dell'opus a regola d'arte) se fosse stata accertata altresì la concorrente responsabilità di quest'ultimo, costituendosi tra i due obbligati (in ragione del concorso dei rispettivi adempimenti alla produzione del danno risentito dal committente) un vincolo di responsabilità solidale che avrebbe trovato fondamento nell'art.2055 c.c. (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 14650; Cass. 06/12/2017, n. 29218; Cass. 03/09/2020, n. 18289). Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, dalla circostanza che la Corte territoriale, per rispondere al motivo di appello sul mancato accoglimento della domanda di eliminazione dei difetti dell'opera, si sia soffermata sulle ragioni di esclusione della responsabilità dell'appaltatore e del direttore dei lavori, per poi richiamare l'accertamento dell'obbligazione risarcitoria del progettista (circoscritta alla spesa necessaria al ripristino della funzionalità dell'opus) non può, allora, desumersi alcun difetto di pronuncia o di motivazione. 3. Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. per mancata corretta applicazione del principio della necessaria integralità del risarcimento del danno. Le ricorrenti deducono che la Corte territoriale avrebbe indebitamente omesso di liquidare i danni risultanti dai costi per i ripristini ritenuti congrui nella consulenza tecnica d'ufficio e dalle spese sostenute per gli interventi effettuati. Aggiungono che, inoltre, in considerazione della notevole difficoltà di provare, nel suo preciso ammontare, il danno derivante dal mancato utilizzo della sala come "sala fumatori" e dai maggiori oneri A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani energetici sostenuti e sostenendi, il giudice del merito avrebbe dovuto procedere ad una liquidazione equitativa indebitamente omessa, atteso che l'esistenza di tali danni doveva reputarsi certa ed indubitabile alla luce delle risultanze istruttorie. 3.1. Il motivo è inammissibile, in quanto, ad onta della formale intestazione, non deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ma censura l'apprezzamento di merito insindacabilmente operato dalla Corte d'appello - alla luce delle risultanze della prova testimoniale e dell'esito della CTU - in ordine alla determinazione del danno emergente derivante dalle spese necessarie per l'eliminazione dei difetti dell'impianto aeraulico, nonché in ordine alla sussistenza degli ulteriori pregiudizi asseritamente cagionati dalla mancata utilizzazione della sala e dai maggiori costi energetici. La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto che il primo ordine di danni, di cui risultava effettivamente provata la sussistenza, trovasse adeguato ristoro nella liquidazione della somma di Euro 18.000,00, indicata dal CTU quale cifra corrispondente alla spesa massima necessaria al fine dell'istallazione di impianti integrativi e, più in generale, al fine di rimediare alle cause di malfunzionamento dell'impianto. Al riguardo, la Corte svolgendo un apprezzamento equitativo in bonam partem, autorizzato dalla forbice tra la spesa minima di 10.000 Euro e quella massima di 18.000 Euro indicata dal CTU, ha ritenuto che la liquidazione della somma corrispondente alla cifra massima consentisse di porre «idoneo rimedio ai vizi lamentati» (p.11 della sentenza impugnata). In relazione al secondo ordine di pregiudizi, la Corte territoriale ha invece escluso, all'esito dell'istruttoria, persino la prova della sussistenza del danno, traendone correttamente l'implicazione circa la A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani preclusione della possibilità di procedere ad una liquidazione equitativa dello stesso (cfr., da ultimo, Cass. n. 13515 del 2022). Trattandosi, in entrambi i casi, di giudizi di fatto fondati su motivati apprezzamenti di merito insindacabili in sede di legittimità, le relative censure proposte con il secondo motivo di ricorso per cassazione vanno ritenute inammissibili. 4. Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1292, 1490, primo comma, 1494, primo e secondo comma, 1655, 1667, primo comma, 1668, primo comma, e 2055, primo e terzo comma c.c., nonché della regola di riparto sull'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto solidalmente responsabile, in ordine ai vizi e alle difformità dell'opera, anche l'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T.. 5. Il terzo motivo va esaminato congiuntamente al quarto, con il quale viene denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1292, 2222, 2230, 226, terzo comma, 1668, primo comma, e 2055 primo e terzo comma c.c., nonché della regola di riparto sull'onere della prova di cui all'art.2697 c.c., per non avere la Corte di merito ritenuto solidalmente responsabile, in ordine ai vizi e alle difformità dell'opera, anche il direttore dei lavori, Arch. [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Entrambi i motivi sono inammissibili. Anche essi, infatti, ad onta della formale intestazione, non denunciano violazione di norme sostanziali né violazione del precetto di cui all'art.2697 c.c., la quale ultima sussiste quando si deduca che il giudice del merito abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni, non anche quando, come nella specie, si A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani critichi la valutazione che lo stesso giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17/06/2013, n. 15107; Cass. 29/05/2018, n. 13395; Cass. 31/08/2020, n. 18092); i motivi in esame, invece, si risolvono piuttosto nella censura dell'apprezzamento delle risultanze istruttorie, in base al quale la Corte d'appello ha escluso la prova sia della responsabilità dell'appaltatore sia di quella del direttore dei lavori. La Corte territoriale, con valutazione incensurabile in questa sede, ha motivatamente ritenuto, con riguardo alla prima, che non era stato provato che l'incarico di direzione dei lavori conferito all'Arch. Cavicchi concernesse, oltre le opere murarie del fabbricato, anche quelle relative all'istallazione dell'impianto aeraulico; e, con riguardo alla seconda, che l'appaltatore [OSCURATO:PERSONA], titolare della ditta M.G.T., si era pedissequamente attenuto, in qualità di esecutore dei lavori di installazione dell'impianto, al progetto elaborato dal P.I. [OSCURATO:PERSONA], sicché il malfunzionamento dell'impianto medesimo non costituiva la conseguenza di errori esecutivi ma unicamente di errori progettuali. Avuto riguardo alle motivate e incensurabili valutazioni della Corte di merito, il terzo e il quarto motivo di ricorso sono inammissibili in quanto tendono a provocare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle risultanze istruttorie diverso da quello fornito dalla Corte di appello, omettendo di considerare che esso apprezzamento è attività riservata al giudice del merito cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass.15/07/2009, n. 16499). A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 6. Il quinto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art.360 n. 5 c.p.c., per non avere la Corte di appello preso in considerazione l'istanza ex art.184 bis c.p.c., formulata da [OSCURATO:SOCIETA]. in data 17 dicembre 2009, nel corso del giudizio di primo grado, successivamente reiterata nella citazione in appello, avente ad oggetto la rimessione in termini ai fini del deposito di documentazione (in particolare la copia, allegata ad un fax del 2 novembre 2009, di una lettera del precedente 25 maggio 2005, indirizzata dall'Arch. Cavicchi alla locatrice finanziaria dell'immobile adibìto ad attività di ristorazione), da cui avrebbe potuto desumersi che l'incarico di direzione dei lavori conferito all'architetto concerneva anche la predisposizione dell'impianto aeraulico. 7. Il quinto motivo va esaminato congiuntamente al sesto con cui si lamenta la violazione degli artt. 184-bis e 294 c.p.c. in relazione alla mancata rimessione in termini ai fini della produzione della predetta documentazione, non ostante l'istante [OSCURATO:SOCIETA]. fosse incorsa in decadenza per cause ad essa non imputabili, avendo avuto conoscenza dell'esistenza dei documenti successivamente alla scadenza dei termini perentori stabiliti ai fini della loro produzione. 7.1. I motivi sono inammissibili. Dallo stralcio del verbale dell'udienza del 15 aprile 2010, relativa al giudizio di primo grado celebrato dinanzi al tribunale di Ferrara, (riportato a p.58 del ricorso per cassazione) risulta che, al fine di provvedere sull'istanza di rimessione in termini, il tribunale aveva ammesso ed espletato una prova per testimoni, all'esito della quale aveva rigettato per tardività la richiesta di acquisizione del documento, sul presupposto che esso avrebbe potuto essere prodotto nel rispetto degli ordinari termini di legge.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dunque ritenersi che il tribunale, sul rilievo implicito dell'inesistenza dei presupposti per la rimessione in termini, aveva provveduto esplicitamente sulla richiesta di produzione documentale, reputandola inammissibile per tardività. Ciò posto, è evidente che la parte istante aveva l'onere di censurare tale provvedimento negativo, criticandone le ragioni ed evidenziandone l'eventuale illegittimità, con uno specifico motivo di impugnazione della sentenza successivamente emessa. Tale specifico motivo di impugnazione non risulta, invece, essere stato proposto, giacché, al contrario, dallo stralcio della citazione in appello (riportato a p. 56 del ricorso per cassazione) emerge che l'appellante si era limitata, in sede di richieste istruttorie, a reiterare «l'istanza di rimessione in termini ai sensi dell'art.184-bis c.p.c. depositata in data 17 dicembre 2009, con le modalità di cui all'art.294 secondo e terzo comma c,.p.c., con ogni conseguente provvedimento», senza censurare le ragioni della statuizione con cui il giudice di prime cure aveva reputato tardiva, e dunque inammissibile, la produzione medesima. I motivi in esame - con cui le ricorrenti si dolgono del mancato esame dell'istanza ex art.184 bis c.p.c. da parte della Corte territoriale, nonché della mancata rimessione in termini, in accoglimento di tale istanza, pur ritenendo sussistenti i relativi presupposti - vanno dunque reputati inammissibili, in quanto si infrangono su una statuizione del giudice di primo grado non impugnata, la quale, sebbene resa con ordinanza, insuscettibile di per sé di passare in giudicato, si è poi cristallizzata nella successiva sentenza, in cui è stata, pur implicitamente, recepita. 8. Il settimo motivo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt.91, primo comma, e 92, primo e secondo comma, c.p.c., per A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani avere la Corte d'appello omesso di riformare il capo della sentenza di primo grado sulle spese di lite e di CTU, particolarmente nella parte in cui era stata disposta la parziale compensazione con riguardo al rapporto processuale intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e lo [OSCURATO:PERSONA] del P.I. [OSCURATO:PERSONA], nonché nella parte in cui [OSCURATO:SOCIETA]. era stata condannata a rimborsare al medesimo convenuto le spese del relativo rapporto processuale. 8.1. Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come correttamente osservato dalla Corte di merito (p.13, parte finale, della sentenza), il parziale accoglimento, da parte del giudice di primo grado, della domanda risarcitoria proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti dello [OSCURATO:PERSONA] (che aveva, del resto, fondato la legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]. a proporre appello avverso la sentenza) proiettava le parti in una situazione di reciproca soccombenza che giustificava evidentemente la statuizione di compensazione delle spese, peraltro solo parziale, disposta nella misura di un terzo (e nuovamente in bonam partem nei confronti dell'attrice: con condanna del convenuto alla rifusione dei restanti due terzi). Con riferimento, invece, alla condanna nelle spese di [OSCURATO:SOCIETA]. in relazione al rapporto processuale intercorso tra essa e lo [OSCURATO:PERSONA] medesimo, questa condanna (al pari di quelle irrogate a carico dell'attrice e dell'interveniente in relazione ai rapporti processuali intercorsi con gli altri convenuti, Arch. Cavicchi e [OSCURATO:PERSONA]) trovava pieno titolo - come pure correttamente evidenziato dalla Corte territoriale (p.14, parte iniziale, della sentenza) - nel rigetto integrale delle relative domande. 9. In definitiva, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e [OSCURATO:SOCIETA]. va dichiarato inammissibile.A.C. 05.07.2022 N. R.G. 37897/2019 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani 10. Le spese del giudizio di legittimità relative al rapporto processuale tra le ricorrenti e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla va disposto in relazione alle spese relative agli altri rapporti processuali, non avendo gli intimati svolto difese in questa sede di legittimità. 11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 5.200,00, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del
Sentenza Cassazione n. 35155/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris