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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23863/2026

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pello di Milano;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 3 dicembre2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale, bancarotta documentale e bancarotta da operazioni dolose, inrelazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].” (dichiarata fallita dalTribunale di Milano con sentenza del 18 ottobre 2018), della quale il ricorrente erastato amministratore unico dal 14 gennaio 2009 al 19 giugno 2017 e, da tale datae fino alla dichiarazione di fallimento, ritenuto amministratore di fatto.Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici territoriali di primoe secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato ad essere il reale dominusdella società anche dopo la formale dismissione della carica di amministratore.In tale veste avrebbe provocato il fallimento della società attraverso lasistematica omissione del pagamento di debiti tributari e previdenziali, dal 2009sino alla data del fallimento, per un importo complessivo di 251.599 euro (rispettoad un passivo complessivo di 525.041 euro); avrebbe distratto il complessoaziendale della società, nel mese di luglio 2017, in favore della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, altra società appositamente costituita per procedere a tale operazione edella quale la moglie del ricorrente era socia di maggioranza e lui stesso eradivenuto liquidatore; avrebbe occultato parte delle scritture contabili della societàe comunque tenuto le stesse in modo tale da non consentire la ricostruzione delmovimento degli affari della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.2.

Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce violazione di legge sostanziale (conriferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, n.2, legge fall.) e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Milanoriconosciuto in capo al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società(formalmente amministrata nell’ultimo periodo da [OSCURATO:PERSONA]) in assenza dielementi significativi in tal senso.

Con lo stesso motivo si denuncia altresì omessamotivazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata consegna e allacorretta tenuta delle scritture contabili.2.2.

Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione in riferimento all’art. 192, comma 2, cod.proc. pen., essendo stata affermata la responsabilità dell’imputato sulla base di unquadro probatorio carente e contraddittorio, che avrebbe dovuto condurre ad unasentenza di assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen.La Corte di appello avrebbe anche erroneamente attribuito al ricorrente ilruolo di liquidatore della società fallita (mai ricoperto) e fatto riferimento ad unsistematico inadempimento di debiti tributari e previdenziali che, invece, eranostati in parte adempiuti, come da documentazione prodotta il 19 novembre 2024.2.3.

Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliarticoli 42, 43, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fall., inrelazione all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di bancarottadocumentale, ritenuto sussistente da parte della Corte di appello solo sulla basedella mancata consegna di tutte le scritture contabili, senza tenere conto che dal2017 il ricorrente aveva dismesso qualsiasi carica amministrativa e, anche per ilperiodo precedente, si era affidato a professionisti per gli adempimenti contabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2.

Il primo motivo, con il quale si censura il riconoscimento in capo alricorrente della qualità di amministratore di fatto della società fallita e si lamental’omessa risposta alla doglianza relativa alla tenuta e consegna delle scritturecontabili, è manifestamente infondato, oltre che connotato da profili di genericità.La Corte territoriale ha, infatti, dato conto, con motivazione immune da vizilogici e giuridici, degli elementi dai quali ha desunto la perdurante ingerenzagestoria di [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la formale cessione delle quote e la nominadi [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto.

In particolare, sono stativalorizzati la cessione del complesso aziendale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàriferibile alla moglie dell’imputato, la prosecuzione della medesima attività neimedesimi locali e con l’utilizzazione dei macchinari già appartenenti alla fallita,nonché le dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avereintrattenuto rapporti esclusivamente con il ricorrente, nonché quelle dello stessoBianchi, il quale ha rappresentato di avere ricevuto un compenso meramentesimbolico per l’assunzione della carica formale e di non avere mai effettivamentegestito la società.Tale percorso argomentativo è conforme al consolidato principio secondo cui,ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, non è necessariol’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente losvolgimento, in modo continuativo e significativo, di un’apprezzabile attivitàgestoria, desumibile da indicatori sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nella gestione dell’impresa, secondo una valutazione rimessa comunqueai giudici di merito.Questa Corte ha infatti in più occasioni posto in evidenza che ai finidell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria lapresenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto confunzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitorio i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sededi legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (tra le tante, Sez. 5,n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).Ne consegue che la doglianza relativa alla pretesa estraneità del ricorrentealla gestione successiva al 19 giugno 2017 si risolve nella sollecitazione ad unarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità afronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.

Ilriconoscimento del ruolo gestorio di fatto fino alla dichiarazione di fallimentorende, inoltre, logicamente recessiva la censura concernente la mancata rispostasul tema delle scritture contabili, poiché la Corte di appello ha implicitamente mainequivocamente escluso il presupposto argomentativo sul quale essa si fondava,ossia l’asserita cessazione di ogni dovere gestorio e documentale del ricorrentedopo la dismissione della carica formale.3.

Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura si limita, in larga misura, a contrapporre alla ricostruzione deigiudici di merito una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsiin modo specifico con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.La Corte di appello ha evidenziato, con valutazione non manifestamente illogica,la sistematicità dell’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali,protrattosi per un arco temporale assai significativo e produttivo di un’esposizionedi euro 251.599, a fronte di un passivo complessivo pari a euro 525.041, nonchéil contestuale trasferimento dell’azienda ad altra società riconducibile all’ambitofamiliare dell’imputato, con continuità dell’attività economica e dispersione dellagaranzia patrimoniale della fallita.Quanto al dedotto parziale adempimento di alcuni debiti, il motivo è generico,non essendo indicata la misura effettiva dei pagamenti, la loro incidenza sulpassivo complessivo, né la ragione per cui essi sarebbero idonei a disarticolare ilgiudizio di sistematicità dell’inadempimento e di causalità rispetto al dissesto.

Ladoglianza relativa all’erroneo riferimento alla qualità di liquidatore della societàfallita, inoltre, non assume carattere decisivo, trattandosi di imprecisione priva diincidenza sulla ratio decidendi, fondata non già su tale qualifica formale, bensìsull’accertato esercizio di fatto dei poteri gestori.La motivazione è altresì coerente con l’orientamento di questa Corte secondocui in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art.223, secondo comma, n. 2), legge fall. si estende a tutte le condotte di sistematicaelusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi compresequelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, fruttodi una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibileaumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissestodell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione deldebito, degli interessi e delle relative sanzioni (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025,dep. 2026, Vita, Rv. 289457 – 01).4.

Il terzo motivo, relativo alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivodella bancarotta fraudolenta documentale, è infondato.La Corte di appello non ha desunto il dolo dalla mera mancata consegna dellescritture contabili, ma lo ha ricavato dal complessivo contesto gestorio, segnatodalla prosecuzione occulta della direzione societaria, dalla distrazione delcomplesso aziendale in favore di altra società collegata al ricorrente edall’artificiosa rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, già inprecedenza alterata mediante l’emissione di fatture poi stornate e il riferimento aimmobilizzazioni funzionali a celare le perdite (si veda in particolare quantoriportato a pagina 25 della sentenza oggetto di ricorso).In tale quadro, la sottrazione o comunque la tenuta irregolare delladocumentazione contabile si inserisce coerentemente nel programma diprogressivo svuotamento e abbandono della società fallita, rendendo nonricostruibile il movimento degli affari e pregiudicando le ragioni creditorie.Il ragionamento dei giudici di merito è conforme al principio secondo cui, intema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico richiesto per lecondotte di sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01).Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché complessivamente infondato.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di Milano;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza oggetto del ricorso la Corte di appello di Milano haconfermato la sentenza con la quale il Tribunale di Milano, in data 3 dicembre2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale, bancarotta documentale e bancarotta da operazioni dolose, inrelazione al fallimento della società “[OSCURATO:SOCIETA].” (dichiarata fallita dalTribunale di Milano con sentenza del 18 ottobre 2018), della quale il ricorrente erastato amministratore unico dal 14 gennaio 2009 al 19 giugno 2017 e, da tale datae fino alla dichiarazione di fallimento, ritenuto amministratore di fatto.Secondo la ricostruzione accusatoria, condivisa dai giudici territoriali di primoe secondo grado, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe continuato ad essere il reale dominusdella società anche dopo la formale dismissione della carica di amministratore.In tale veste avrebbe provocato il fallimento della società attraverso lasistematica omissione del pagamento di debiti tributari e previdenziali, dal 2009sino alla data del fallimento, per un importo complessivo di 251.599 euro (rispettoad un passivo complessivo di 525.041 euro); avrebbe distratto il complessoaziendale della società, nel mese di luglio 2017, in favore della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, altra società appositamente costituita per procedere a tale operazione edella quale la moglie del ricorrente era socia di maggioranza e lui stesso eradivenuto liquidatore; avrebbe occultato parte delle scritture contabili della societàe comunque tenuto le stesse in modo tale da non consentire la ricostruzione delmovimento degli affari della società, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.2. Il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] è affidato a tre motivi,di seguito riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione dellasentenza, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge sostanziale (conriferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 1 e 2, 223, commi 1 e 2, n.2, legge fall.) e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello di Milanoriconosciuto in capo al ricorrente il ruolo di amministratore di fatto della società(formalmente amministrata nell’ultimo periodo da [OSCURATO:PERSONA]) in assenza dielementi significativi in tal senso. Con lo stesso motivo si denuncia altresì omessamotivazione in ordine al motivo di appello relativo alla mancata consegna e allacorretta tenuta delle scritture contabili.2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen., vizio di motivazione in riferimento all’art. 192, comma 2, cod.proc. pen., essendo stata affermata la responsabilità dell’imputato sulla base di unquadro probatorio carente e contraddittorio, che avrebbe dovuto condurre ad unasentenza di assoluzione quanto meno ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc.pen.La Corte di appello avrebbe anche erroneamente attribuito al ricorrente ilruolo di liquidatore della società fallita (mai ricoperto) e fatto riferimento ad unsistematico inadempimento di debiti tributari e previdenziali che, invece, eranostati in parte adempiuti, come da documentazione prodotta il 19 novembre 2024.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione delle disposizioni di cui agliarticoli 42, 43, 110 cod. pen., 216, comma 1, n. 2, 223, comma 1, legge fall., inrelazione all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato di bancarottadocumentale, ritenuto sussistente da parte della Corte di appello solo sulla basedella mancata consegna di tutte le scritture contabili, senza tenere conto che dal2017 il ricorrente aveva dismesso qualsiasi carica amministrativa e, anche per ilperiodo precedente, si era affidato a professionisti per gli adempimenti contabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. Il primo motivo, con il quale si censura il riconoscimento in capo alricorrente della qualità di amministratore di fatto della società fallita e si lamental’omessa risposta alla doglianza relativa alla tenuta e consegna delle scritturecontabili, è manifestamente infondato, oltre che connotato da profili di genericità.La Corte territoriale ha, infatti, dato conto, con motivazione immune da vizilogici e giuridici, degli elementi dai quali ha desunto la perdurante ingerenzagestoria di [OSCURATO:PERSONA] anche dopo la formale cessione delle quote e la nominadi [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore di diritto. In particolare, sono stativalorizzati la cessione del complesso aziendale alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., societàriferibile alla moglie dell’imputato, la prosecuzione della medesima attività neimedesimi locali e con l’utilizzazione dei macchinari già appartenenti alla fallita,nonché le dichiarazioni del commercialista [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avereintrattenuto rapporti esclusivamente con il ricorrente, nonché quelle dello stessoBianchi, il quale ha rappresentato di avere ricevuto un compenso meramentesimbolico per l’assunzione della carica formale e di non avere mai effettivamentegestito la società.Tale percorso argomentativo è conforme al consolidato principio secondo cui,ai fini dell’attribuzione della qualifica di amministratore di fatto, non è necessariol’esercizio di tutti i poteri tipici dell’organo gestorio, essendo sufficiente losvolgimento, in modo continuativo e significativo, di un’apprezzabile attivitàgestoria, desumibile da indicatori sintomatici dell’inserimento organico delsoggetto nella gestione dell’impresa, secondo una valutazione rimessa comunqueai giudici di merito.Questa Corte ha infatti in più occasioni posto in evidenza che ai finidell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria lapresenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto confunzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva ocommerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitorio i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia essoaziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativoaccertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sededi legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (tra le tante, Sez. 5,n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01).Ne consegue che la doglianza relativa alla pretesa estraneità del ricorrentealla gestione successiva al 19 giugno 2017 si risolve nella sollecitazione ad unarivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità afronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica. Ilriconoscimento del ruolo gestorio di fatto fino alla dichiarazione di fallimentorende, inoltre, logicamente recessiva la censura concernente la mancata rispostasul tema delle scritture contabili, poiché la Corte di appello ha implicitamente mainequivocamente escluso il presupposto argomentativo sul quale essa si fondava,ossia l’asserita cessazione di ogni dovere gestorio e documentale del ricorrentedopo la dismissione della carica formale.3. Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura si limita, in larga misura, a contrapporre alla ricostruzione deigiudici di merito una diversa lettura del materiale probatorio, senza confrontarsiin modo specifico con gli argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.La Corte di appello ha evidenziato, con valutazione non manifestamente illogica,la sistematicità dell’omesso pagamento dei debiti tributari e previdenziali,protrattosi per un arco temporale assai significativo e produttivo di un’esposizionedi euro 251.599, a fronte di un passivo complessivo pari a euro 525.041, nonchéil contestuale trasferimento dell’azienda ad altra società riconducibile all’ambitofamiliare dell’imputato, con continuità dell’attività economica e dispersione dellagaranzia patrimoniale della fallita.Quanto al dedotto parziale adempimento di alcuni debiti, il motivo è generico,non essendo indicata la misura effettiva dei pagamenti, la loro incidenza sulpassivo complessivo, né la ragione per cui essi sarebbero idonei a disarticolare ilgiudizio di sistematicità dell’inadempimento e di causalità rispetto al dissesto. Ladoglianza relativa all’erroneo riferimento alla qualità di liquidatore della societàfallita, inoltre, non assume carattere decisivo, trattandosi di imprecisione priva diincidenza sulla ratio decidendi, fondata non già su tale qualifica formale, bensìsull’accertato esercizio di fatto dei poteri gestori.La motivazione è altresì coerente con l’orientamento di questa Corte secondocui in tema di bancarotta fraudolenta, la nozione di operazioni dolose di cui all'art.223, secondo comma, n. 2), legge fall. si estende a tutte le condotte di sistematicaelusione dei doveri imposti dalla legge all'organo amministrativo, ivi compresequelle di metodico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, fruttodi una consapevole scelta gestionale della società, da cui consegue il prevedibileaumento dell'esposizione debitoria nei confronti dell'Erario e il possibile dissestodell'impresa a cagione di iniziative del creditore pubblico tese alla riscossione deldebito, degli interessi e delle relative sanzioni (Sez. 5, n. 5159 del 07/11/2025,dep. 2026, Vita, Rv. 289457 – 01).4. Il terzo motivo, relativo alla dedotta insussistenza dell’elemento soggettivodella bancarotta fraudolenta documentale, è infondato.La Corte di appello non ha desunto il dolo dalla mera mancata consegna dellescritture contabili, ma lo ha ricavato dal complessivo contesto gestorio, segnatodalla prosecuzione occulta della direzione societaria, dalla distrazione delcomplesso aziendale in favore di altra società collegata al ricorrente edall’artificiosa rappresentazione contabile della situazione patrimoniale, già inprecedenza alterata mediante l’emissione di fatture poi stornate e il riferimento aimmobilizzazioni funzionali a celare le perdite (si veda in particolare quantoriportato a pagina 25 della sentenza oggetto di ricorso).In tale quadro, la sottrazione o comunque la tenuta irregolare delladocumentazione contabile si inserisce coerentemente nel programma diprogressivo svuotamento e abbandono della società fallita, rendendo nonricostruibile il movimento degli affari e pregiudicando le ragioni creditorie.Il ragionamento dei giudici di merito è conforme al principio secondo cui, intema di bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico richiesto per lecondotte di sottrazione, distruzione o occultamento delle scritture può esseredesunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fattoche ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elementosoggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato aevidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento dellevicende gestionali (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284304 – 01).Il ricorso deve pertanto essere rigettato perché complessivamente infondato. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 05/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMario [OSCURATO:PERSONA]
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