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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 25491/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20988/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e dife sa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CATANIA n. 3949/2023 depositata il04/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, con la quale aveva concluso nel 2009, per la durata di cinque anni, un contratto di promozione di prodotti farmaceutici, per chiedere dichiararsi nulla o inefficace la clausola di recesso contenuta nell’accordo di promozione, in quanto predisposta unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e non approvata specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c.; in conseguenza della nullità della clausola, l’attrice chiese dichiararsi inefficace il recesso dal contratto esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuta si costituì ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Milano, sulla base della clausola derogatoria della competenza territoriale, prevista dall’art. 15.2del contratto.

Il Tribunale di Catania, con sentenza del 4.10.2023, accolse l’eccezione di incompetenza e dichiarò la competenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del foro convenzionale, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. provato la predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali da parte [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la conseguente conclusione del contratto per adesione; al contrario, il Tribunale valorizzò le dichiarazioni dei testimoni, ed in particolare quelli indicati da [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano riferito dell’esistenza di trattative tra le parti antecedenti la conclusione del contratto, confluite, peraltro, su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., in un addendumal testo originario.

Secondo il Tribunale, l’esistenza di uno squilibrio economico non era sufficiente a provare l’unilaterale predisposizione delle clausole da parte della [OSCURATO:SOCIETA], né era rilevante che il testo del contratto fosse stato redatto in lingua inglese; il solo squilibrio economico sussistente tra le parti e il rilievo in ordine alla predisposizione dell’accordo in lingua inglese non implicava, per ciò solo, la predisposizione unilaterale del contratto, né risultava provato da parte attrice che il modello in inglese fosse impiegato come modello standard per una pluralità di operazioni analoghe. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, ex art.42 c.p.c., sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1321 comma 2 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; secondo la ricorrente, al fine di escludere la predisposizione unilaterale delle clausole, era necessario dimostrare che la trattativa riguardava in modo specifico la clausola derogatoria della competenza del territorio.

L’impianto motivazionale si fonderebbe, invece, sull’erroneo convincimento dell’esistenza di trattative tra le parti, senza considerare la posizione di preminenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e la circostanza, riferita da alcuni testi, dell’impossibilità di modificare il testo contrattuale, predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in lingua inglese.

Decisiva sarebbe la deposizione di uno deitestimoni indicatidalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] - che aveva dichiarato di non ricordare se vi fu trattativa sulla clausola di deroga del foro competente - per escludere che vi fosse stata trattativa su detta specifica clausola.

Il motivo è infondato.

Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie.

Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020).

La specifica approvazione per iscritto è, pertanto, richiesta in relazione alle clausole cosiddette onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto risulti predisposto unilateralmente da un contraente, senza possibilità di trattativa negoziale, relegando il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass., Sez.

II, n.3091 del 21/04/1988; Cass. , Sez.

Lavoro, n. 6644 del 26.6.1999; Cass., Sez.2, n. 8881 del 03/07/2000).

Nell’ambito della consolidata giurisprudenza di legittimità, va richiamata Cass., Sez.2, n. 15385 del 01/12/2000, che, in una fattispecie simile a quella in esame, ha ritenuto l'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro ancorché non specificamente sottoscritta, essendo stato accertato che le clausole del contratto di fornitura nel quale essa era stata inserita erano state trattate tra le parti, tanto è vero che nello stesso testo del contratto si era fatto riferimento a "condizioni discusse" tra i contraenti.

In linea con tale orientamento si pone anche Cass., Sez.

II, 19.3.2018, n.6753, che esclude la disciplina del contratto per adesione nell’ipotesi in cui le parti possano chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.

Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, nonostante il contratto sia stato concluso tra una multinazionale (la [OSCURATO:SOCIETA]) ed un’impresa operante in una realtà locale (la [OSCURATO:SOCIETA].), esso venne preceduto da incontri, telefonate e scambi di corrispondenza, ovvero a seguito di trattative che portarono ad una modifica delle condizioni contrattuali in relazione ai minimi di vendita del prodotto.

Tanto risulta dalle deposizioni dei testi, che, indipendentemente dall’affermazione apodittica secondo cui “non vi fu contrattazione”, “nonè facile trattare con [OSCURATO:SOCIETA] ”, hanno dato atto dell’esistenza di trattative contrattuali tanto che, dopo la conclusione del contratto, seguì un addendum, con il quale vennero apportate ulteriori modifiche al testo originario.

L’esistenza di uno squilibrio economico non rende, per ciò solo, applicabile l’art.34 del Codice del Consumo (D.

Lgs n. 206/205 ), in assenza della qualità soggettiva di consumatore in capo alla [OSCURATO:SOCIETA].

La disparità della forza contrattuale deve essere opportunamente valutata dal giudice al fine di verificare se il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali, in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco, senza concorrere alla sua formazione, o se all’accordo contrattuale si sia giunti dopo una trattativa alla quale abbia concorso anche il contraente più debole.

Non ogni rapporto tra una multinazionale ed una piccola e media impresa implica l’imposizione del contenuto del contratto e delle singole clausole; sovente, le società delegano a responsabili di settore e funzionari la possibilità di modificare, aggiungere o derogare il testo contrattuale predisposto nelle contrattazioni con i terzi, previa approvazione della casa madre.

La stessa predisposizione del testo in lingua inglese, come sottolineato dal Tribunale, non è indice dell’unilaterale predisposizione del contratto, ma, secondo le dichiarazioni testimoniali, rappresentava una pratica commerciale tra società in cui una delle due presentava elementi di internazionalità, sicché non costituiva elemento decisivo per ritenere che il contratto venisse utilizzato per una pluralità di operazioni analoghe (Cass., Sez. 6-2, 26.5.2020, n. 9738).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito del presente provvedimento per la riassunzione.

Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20988/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e dife sa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) , unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 33 C/O [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE CATANIA n. 3949/2023 depositata il04/10/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/02/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. citò in giudizio dinanzi al Tribunale di Catania la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, con la quale aveva concluso nel 2009, per la durata di cinque anni, un contratto di promozione di prodotti farmaceutici, per chiedere dichiararsi nulla o inefficace la clausola di recesso contenuta nell’accordo di promozione, in quanto predisposta unilateralmente dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a e non approvata specificamente ai sensi dell’art. 1341 c.c.; in conseguenza della nullità della clausola, l’attrice chiese dichiararsi inefficace il recesso dal contratto esercitato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] convenuta si costituì ed eccepì, in via preliminare, l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania in favore del Tribunale di Milano, sulla base della clausola derogatoria della competenza territoriale, prevista dall’art. 15.2del contratto. Il Tribunale di Catania, con sentenza del 4.10.2023, accolse l’eccezione di incompetenza e dichiarò la competenza del [OSCURATO:PERSONA] sulla base del foro convenzionale, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. provato la predisposizione unilaterale delle clausole contrattuali da parte [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la conseguente conclusione del contratto per adesione; al contrario, il Tribunale valorizzò le dichiarazioni dei testimoni, ed in particolare quelli indicati da [OSCURATO:SOCIETA]., che avevano riferito dell’esistenza di trattative tra le parti antecedenti la conclusione del contratto, confluite, peraltro, su richiesta della [OSCURATO:SOCIETA]., in un addendumal testo originario. Secondo il Tribunale, l’esistenza di uno squilibrio economico non era sufficiente a provare l’unilaterale predisposizione delle clausole da parte della [OSCURATO:SOCIETA], né era rilevante che il testo del contratto fosse stato redatto in lingua inglese; il solo squilibrio economico sussistente tra le parti e il rilievo in ordine alla predisposizione dell’accordo in lingua inglese non implicava, per ciò solo, la predisposizione unilaterale del contratto, né risultava provato da parte attrice che il modello in inglese fosse impiegato come modello standard per una pluralità di operazioni analoghe. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto regolamento di competenza, ex art.42 c.p.c., sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA], nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo di ricorso, la [OSCURATO:SOCIETA]. censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 1321 comma 2 c.c. e dell’art. 20 c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3 c.p.c.; secondo la ricorrente, al fine di escludere la predisposizione unilaterale delle clausole, era necessario dimostrare che la trattativa riguardava in modo specifico la clausola derogatoria della competenza del territorio. L’impianto motivazionale si fonderebbe, invece, sull’erroneo convincimento dell’esistenza di trattative tra le parti, senza considerare la posizione di preminenza della [OSCURATO:SOCIETA]. e la circostanza, riferita da alcuni testi, dell’impossibilità di modificare il testo contrattuale, predisposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in lingua inglese. Decisiva sarebbe la deposizione di uno deitestimoni indicatidalla stessa [OSCURATO:SOCIETA] - che aveva dichiarato di non ricordare se vi fu trattativa sulla clausola di deroga del foro competente - per escludere che vi fosse stata trattativa su detta specifica clausola. Il motivo è infondato. Per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Non necessitano, invece, di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto. (Sez. 6- 2, Ordinanza n. 20461 del 28/09/2020). La specifica approvazione per iscritto è, pertanto, richiesta in relazione alle clausole cosiddette onerose, come la deroga alla competenza territoriale, quando il contratto risulti predisposto unilateralmente da un contraente, senza possibilità di trattativa negoziale, relegando il potere dell'altro contraente ad una mera accettazione o meno di detto schema (Cass., Sez. II, n.3091 del 21/04/1988; Cass. , Sez. Lavoro, n. 6644 del 26.6.1999; Cass., Sez.2, n. 8881 del 03/07/2000). Nell’ambito della consolidata giurisprudenza di legittimità, va richiamata Cass., Sez.2, n. 15385 del 01/12/2000, che, in una fattispecie simile a quella in esame, ha ritenuto l'operatività della clausola di deroga convenzionale del foro ancorché non specificamente sottoscritta, essendo stato accertato che le clausole del contratto di fornitura nel quale essa era stata inserita erano state trattate tra le parti, tanto è vero che nello stesso testo del contratto si era fatto riferimento a "condizioni discusse" tra i contraenti. In linea con tale orientamento si pone anche Cass., Sez. II, 19.3.2018, n.6753, che esclude la disciplina del contratto per adesione nell’ipotesi in cui le parti possano chiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, né, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti. Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, nonostante il contratto sia stato concluso tra una multinazionale (la [OSCURATO:SOCIETA]) ed un’impresa operante in una realtà locale (la [OSCURATO:SOCIETA].), esso venne preceduto da incontri, telefonate e scambi di corrispondenza, ovvero a seguito di trattative che portarono ad una modifica delle condizioni contrattuali in relazione ai minimi di vendita del prodotto. Tanto risulta dalle deposizioni dei testi, che, indipendentemente dall’affermazione apodittica secondo cui “non vi fu contrattazione”, “nonè facile trattare con [OSCURATO:SOCIETA] ”, hanno dato atto dell’esistenza di trattative contrattuali tanto che, dopo la conclusione del contratto, seguì un addendum, con il quale vennero apportate ulteriori modifiche al testo originario. L’esistenza di uno squilibrio economico non rende, per ciò solo, applicabile l’art.34 del Codice del Consumo (D. Lgs n. 206/205 ), in assenza della qualità soggettiva di consumatore in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. La disparità della forza contrattuale deve essere opportunamente valutata dal giudice al fine di verificare se il contenuto del contratto sia stato formulato da una sola delle parti negoziali, in modo che l'altra debba accettarlo o ricusarlo in blocco, senza concorrere alla sua formazione, o se all’accordo contrattuale si sia giunti dopo una trattativa alla quale abbia concorso anche il contraente più debole. Non ogni rapporto tra una multinazionale ed una piccola e media impresa implica l’imposizione del contenuto del contratto e delle singole clausole; sovente, le società delegano a responsabili di settore e funzionari la possibilità di modificare, aggiungere o derogare il testo contrattuale predisposto nelle contrattazioni con i terzi, previa approvazione della casa madre. La stessa predisposizione del testo in lingua inglese, come sottolineato dal Tribunale, non è indice dell’unilaterale predisposizione del contratto, ma, secondo le dichiarazioni testimoniali, rappresentava una pratica commerciale tra società in cui una delle due presentava elementi di internazionalità, sicché non costituiva elemento decisivo per ritenere che il contratto venisse utilizzato per una pluralità di operazioni analoghe (Cass., Sez. 6-2, 26.5.2020, n. 9738). Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e per l’effetto dichiara la competenza del Tribunale di Milano, dinanzi al quale rimette le parti con termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito del presente provvedimento per la riassunzione. Condanna la ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previs
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