CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 37633/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Campobasso, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte di Appello di Campobasso dichiarava inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta dal ricorrente nei confronti del Giudice dell'udienza preliminare nel proc. 693/2018 R.G.N.R. del Tribunale di Campobasso, chiamato a decidere il processo a carico del Prioriello da celebrare con il rito abbreviato.Tale dichiarazione era motivata sul presupposto che lo stesso giudice avesse espresso - nell'ordinanza emessa in udienza con la quale aveva rigettato l'istanza di patteggiamento proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] - indebite valutazioni anticipate sulla posizione del ricorrente, ex art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con unico motivo, violazione dell'art. 37 cod. proc. pen. in relazione all'art. 606 cod. proc. pen.. Rileva il ricorrente che la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere adeguatamente documentata la dichiarazione di ricusazione, posto che dal tenore del provvedimento impugnato emerge che la stessa Corte, al di là della specifica descrizione dei capi di imputazione ascritti al ricorrente, aveva perfettamente compreso i termini dell'istanza e gli addebiti contestatigli rispetto ai quali il giudice ricusato aveva espresso l'indebita valutazione posta a base dell'istanza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente non si confronta adeguatamente con il decisivo segmento motivazionale del provvedimento impugnato nel quale la Corte di Appello, al di là dei motivi formali inerenti alla completezza della dichiarazione di ricusazione, ha affermato, con argomentazioni tratte dalle risultanze processuali a sua disposizione, che il Giudice dell'udienza preliminare - per le ragioni esplicitate ai fgg. 3 e 4 dell'ordinanza, rimaste indenni rispetto alle deduzioni difensive - nel respingere l'istanza di patteggiamento di un coimputato, non aveva espresso alcuna indebita valutazione della posizione del ricorrente, essendosi limitato a considerare la possibilità di accesso al patteggiamento da parte del coimputato in ragione della esclusione di una aggravante (quella del metodo mafioso) e della corretta qualificazione giuridica dei fatti (di natura estorsiva) anche con riguardo alle aggravanti del numero delle persone e dell'uso di armi. Ciò è avvenuto sempre e soltanto nei limiti di quanto descritto nei capi di imputazione contestati al coimputato del Prioriello ed anche a quest'ultimo a titolo di concorso. Non vi è stata alcuna indebita intrusione nel merito degli addebiti anche tenuto conto che tanto non sarebbe stato necessario in ragione della semplice delibazione sull'istanza di patteggiamento del coimputato che il giudice ricusato era chiamato ad assumere. E' stata, pertanto, adottata una motivazione del tutto funzionale alla situazione concreta e non esuberante rispetto alla decisione devoluta al giudice sulla posizione del coimputato del ricorrente, la cui posizione processuale è rimasta impregiudicata da quella decisione. La Corte di appello, di conseguenza, ha fatto corretta applicazione del pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di ricusazione, il carattere indebito della manifestazione del convincimento del giudice sui fatti oggetto dell'imputazione richiede che l'esternazione venga espressa senza alcuna necessità funzionale e al di fuori di ogni collegamento con l'esercizio delle funzioni esercitate nella specifica fase procedimentale (Sez. 3, n. 17868 del 17/03/2009, Nicolasi, Rv. 243713.Precedenti conformi, Rv. 236588, n. 35208 del 2007 Rv. 237627 ed anche vedi Sez. U., n. 41263 del 2005, Falzone). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.07.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]