CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 04252/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3760/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rappresentante pro-tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 95 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Oggetto: Ricorso abusivo contratti a termine -processuale RGN 3760/2024 Pag.-controricorrente - avverso la sentenza n. 26/2023 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/01/2023 R.G.N. 3291/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Roma, pronunciando sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], medico di medicina di chirurgia d’accettazione e d’urgenza che aveva stipulato con l’[OSCURATO:PERSONA] 5 contratti individuali di prestazioni d’opera e contratti a tempo determinato per un totale di 79 mesi, nella contumacia dell’Azienda, accertava l’abusivo ricorso alla stipula dei contratti individuali di prestazione d’opera e dei contratti a tempo determinato dedotti in lite e condannava l’AUSL Roma 4 alla corresponsione in favore del Cinconze dell’indennità omnicomprensiva di cui all’art. 32 L. n. 183/2010, pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi sulle somme annualmente rivalutate dalla data della pronuncia. Riteneva la Corte territoriale, quanto alla precarizzazione del rapporto di lavoro, che la fattispecie degli incarichi di prestazione d’opera individuale ex art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 non soddisfacesse i requisiti normativamente previsti per il lavoro flessibile e così la necessità di rivolgersi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione. Evidenziava che si era trattato di attività ordinaria e strutturata del presidio ospedaliero non prevista per la realizzazione di obiettivi specifici che l’impossibilità di far ricorso al personale in servizio per far fronte alle esigenze di cui agli incarichi suddetti dipendesse non dalla eccezionalità dell’esigenza, ma dalle insufficienze strutturali di organico. Rilevava che i contratti difettavano altresì del carattere della temporaneità non essendo a tal fine utile la indicata finalità sostitutiva RGN 3760/2024 Pag.per essere tale natura vanificata dalla proroga, senza soluzione di continuità, per oltre cinque anni. Analoghe considerazioni andavano fatte per i contratti a tempo determinato che egualmente erano privi del requisito della eccezionalità e temporaneità delle esigenze. Evidenziava che anche il reclutamento dei dirigenti a tempo determinato deve rispondere ad esigenze di carattere non ordinario nel rispetto del carattere della temporaneità. Esclusa la possibilità di convertire il rapporto quantificava il risarcimento del danno in 12 mensilità e art. 32 della L. n. 183/2010. 3. Avverso detta pronunzia l’AUSL ha proposto ricorso per cassazione articolandolo in tre motivi. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 5. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per erronea declaratoria di contumacia dell’Azienda. Rileva che dopo il decreto di fissazione dell’udienza di discussione per il 7/6/2022 e il passaggio degli atti all’UNEP in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], si era provveduto in data 21/12/2020, a mezzo di Ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA], all’invio del plico all’AUSL. Tuttavia, come appreso solo dopo la sentenza di appello a seguito di notifica di un decreto ingiuntivo su ricorso del Cinconze e di istanza di visibilità presentata alla Corte d’appello di Roma, l’avviso di ricevimento non solo non recava la compilazione di nessun campo ma era addirittura privo di sottoscrizione del portalettere. Ciò determina, secondo la ricorrente, una radicale inesistenza della notificazione. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la RGN 3760/2024 Pag.Sentenza ha violato l’art. 7 comma 6 del d.lgs. n. 165/2001, non riconoscendo la validità dei rapporti di lavoro libero – professionale, disciplinati con contratti di prestazione d’opera individuale in relazione al periodo 22.6.2010 –15.8.2012; 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in quanto la sentenza ha violato l’art. 10 comma 4-ter d.lgs. 368/2001, computando i contratti di lavoro a tempo determinato succedutisi nel periodo dal 16.8.2012 al 31.12.2016 ai fini del divieto di reiterazione previsto dal medesimo d.lgs. n. 368/2001 e cumulandone la durata con quella dei contratti di prestazione d’opera individuale stipulati nel periodo antecedente exart. 7, comma 6, d.l. n. 165/2001. 4. È fondato il primo motivo e ciò determina l ’ assorbimento degli altri. 5. Emerge dagli atti di causa ritualmente prodotti dalla ASL ricorrente che il ricorso in appello ed il decreto di fissazione dell’udienza di discussione era stati affidati dall’appellante all’UNEP per la notifica mediante spedizione con plico raccomandata A/R in data 18 dicembre 2020 e quindi consegnati all’ufficio postale tramite l’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] in data 20 dicembre 2020 (vedi originale UNEP mod. A ter all. 4 al ricorso per cassazione ed il timbro di consegna all’ufficio postale). Il relativo avviso di ricevimento e il mod. 23L risultano tuttavia privi della sottoscrizione da parte del destinatario del plico oltre che di ogni altra indicazione dell’ufficiale postale attestante l’avvenuta consegna ovvero la restituzione del plico al mittente (l’agente postale non ha spuntato alcuna casella come si evince dal modello prodotto dalla ricorrente sempre suball. 4). L’assoluta incertezza dell’esito di tale avviso (corroborata dalla produzione da parte dell’ASL di un estratto del protocollo dal 16 dicembre 2020 al 5 gennaio 2001 da cui risulta che il plico non era stato RGN 3760/2024 Pag.acquisito al protocollo) ed il compimento della richiesta attività di notifica da parte dell’agente postale in assenza dei prescritti adempimenti ha come conseguenza che la notifica (per attività non direttamente imputabile al richiedente la stessa ma direttamente all’agente postale) deve ritenersi affetta da nullità sanabile (arg. ex Cass. n. 34400 dell’11 dicembre 2023). 6. In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso nei suddetti termini, assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità. 7. Non sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Roma, in