CassazionedecretoSezione 2Decisione del 12 marzo 2024
Cassazione n. 15823/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7781/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 6 , PORTOSCUSO, elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CAGLIARI n. 674/2018,pubblicata i l 16/07/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società Ediltourists.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 674 de 16 luglio 2018 della Corte d’appello di Cagliari, con cui era stato respinto il gravame fatto valere dalla ricorrente contro la pronuncia di rigetto dell’opposizione al decreto, che le aveva ingiunto il pagamento di euro 8.744,84 in favore del [OSCURATO:PERSONA] 6 Portoscuso , a titolo di oneri condominiali. Ha resistito con controricorso l’intimato citatoCondominio. In data 7 marzo 2014 è stato depositato dalla ricorrente atto di rinuncia al ricorso, con adesione del controricorrente. L’atto di rinuncia – accettato dal menzionato Condominio - è conforme alle prescrizioni di cui all’art. 390 c.p.c., ragion per cui non può che provvedersi nel senso di dichiarare l’estinzione del presente giudizio. Non vi è pronuncia sulle spese, avendo il controricorrente aderito alla rinuncia. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale d