Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 26040/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: HU Liguo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RPC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 8/2/2022 del Tribunale per il riesame di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale per il riesame di Brescia, con la ordinanza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del GIP del tribunale di Mantova, che il 19 gennaio 2022, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, applicava al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai delitti di rapina aggravata e sequestro di persona.

Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:

1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere il tribunale confermato la qualificazione giuridica dei fatti sottrattivi come rapina aggravata, pur non avendo in concreto l'agente usato minaccia o violenza alla persona per sottrarre alla p.o. il telefono cellulare, il telecomando della rimessa e la carta di circolazione del veicolo, talché difetterebbe l'elemento costitutivo del delitto contestato e ritenuto in cautela;

1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in riferimento alla qualificazione come sequestro di persona della condotta di trattenimento per il braccio della persona offesa, al più funzionale alla consumazione del delitto di rapina, mentre la complessiva condotta tenuta dall'indagato potrebbe al più qualificarsi in termini di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA]

1. In riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, che lamentano vizi rilevanti nel riconoscimento e nella qualificazione dei due distinti delitti contestati in cautela (rapina e sequestro di persona), deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze.

1.1. Quanto al primo motivo, il tribunale ha confermato la qualificazione attribuita dal GIP in sede genetica valorizzando la complessiva condotta violenta, iniziata con la violazione e l'intrattenimento nel domicilio invito domino funzionale, poi, all'impossessamento dell'apparecchio cellulare, del telecomando della rimessa e della carta di circolazione del veicolo.

Orbene -dato atto che il tribunale della revisione cautelare, in perfetta consonanza di giudizio con il GIP emittente, ha stimato genuina ed affidabile la persona offesa ed attendibile quanto narrato, valorizzando in proposito la precisa conferma alle sue dichiarazioni proveniente da quanto riferito anche da teste indifferente- l'apparente asincronia tra sottrazione e minaccia/violenza alla persona esaltata con i motivi di ricorso riguarda solo ed esclusivamente la cronologia istantanea della sottrazione, avendo viceversa la vittima (per quanto è dato evincersi dalla lettura dei provvedimenti della giurisdizione cautelare) descritto un contesto unitario di violenza e sopraffazione, minaccia costrizioni a subire, ben antecedente ed immanente rispetto al momento delle sottrazioni dei beni.

In ogni caso, non è in discussione la sottrazione dei tre oggetti e, a ben vedere, neppure la violenza usata successivamente alla persona (costrizione fisica, vis corpore corpori) per trattenere le cose presso di sé, impedendo al soggetto spogliato di rientrarne in possesso.

Talché il motivo di ricorso si riduce a dubitare solo di una qualificazione giuridica del fatto (rapina propria o impropria, delitti sanzionati con la medesima pena), senza accompagnare la deduzione con l'allegazione del motivo di interesse concreto a tale corretta qualificazione, giacché il furto (con strappo) resta escluso dalla manifestazione di violenza alla persona successiva alla apprensione.

Sicché dall'eventuale accoglimento del motivo di impugnazione non potrebbe comunque scaturire un effetto più favorevole in termini di gravità del fatto.

Ritiene, dunque, il Collegio che, anche al di là della manifesta infondatezza del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la ritenuta qualificazione (in questo senso: Sez. 5, n. 28600, del 7 aprile 2017, Rv. 270246; Sez. 5, n. 25597 del 14 maggio 2019, Rv. 277311).

Il tribunale ha altresì precisato, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 6797, del 25/2/1980, Rv. 145459; Sez. 3 n. 226, del 11/11/1986, Rv. 174788; Sez. 2, n. 23177, del 16/4/2019, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467, del 10/3/2015, Rv. 266163), che il delitto di rapina resta integrato anche allorquando la sottrazione non sia accompagnata da interro di arricchimento patrimoniale e anche allorquando la sottrazione avvenga per fare uso solo temporaneo della res sottratta (Sez. 1, n. 15405, del 10/2/2010, Rv. 246827; Sez. 2, n. 788, del 18/2/2003, Rv. 227805); mentre il dolo di rapina può assumere anche le forme e la cronologia del dolo concomitante o, addirittura successivo, allorquando l'intento segua o accompagni la sottrazione violenta (Sez. 2, n. 3116, del 12/1/2016, Rv. 265644).

1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, teso ad evidenziare la violazione di legge nella decisione del tribunale di qualificare il fatto descritto al capo C come sequestro di persona, autonomo rispetto alla fattispecie di rapina e diverso (atteso l'elemento specializzante della privazione della libertà di allontanarsi da un dato luogo) dalla violenza privata, deve pure ribadirsi che va certamente riconosciuta l'ontologica, prima ancora che giuridica, autonomia tra le distinte condotte di rapina e sequestro di persona, per avere l'autore materiale dei fatti, una volta assicuratosi il bottino, impedito alla persona offesa di allontanarsi dall'abitazione, senza che la restrizione della libertà personale fosse a quel punto più funzionale al conseguimento del profitto della rapina.

Si argomenta ancora nel giudizio di merito in ordine alla durata -prolungata per molte ore- della restrizione ed alla necessità di un intervento esterno per consentire alla vittima di guadagnare la libertà conculcata.

Le due fattispecie pertanto concorrono, senza che il disvalore penale dell'una possa ritenersi consunto o assorbito in quello dell'altra (Sez. 2, n. 22096, del 19/5/2015, Rv. 263788, che si richiama anche per la nesse di precedenti conformi annotati al C.E.D.; da ultimo Sez. 2, n. 14704, del 1/4/2022, n.m., in motiv. sub 4, pag. 3).

La privazione della libertà di allontanarsi dal domicilio costituisce infine l'elemento distintivo rispetto alla invocata violenza privata (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Rv. 261813).

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di: HU Liguo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RPC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del 8/2/2022 del Tribunale per il riesame di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal pubblico ministero, in persona del sostituto Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale per il riesame di Brescia, con la ordinanza indicata in epigrafe, confermava integralmente la decisione del GIP del tribunale di Mantova, che il 19 gennaio 2022, all'esito della convalida dell'arresto in flagranza, applicava al prevenuto la misura cautelare della custodia in carcere in riferimento ai delitti di rapina aggravata e sequestro di persona. Avverso tale sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 1.1. violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.), per avere il tribunale confermato la qualificazione giuridica dei fatti sottrattivi come rapina aggravata, pur non avendo in concreto l'agente usato minaccia o violenza alla persona per sottrarre alla p.o. il telefono cellulare, il telecomando della rimessa e la carta di circolazione del veicolo, talché difetterebbe l'elemento costitutivo del delitto contestato e ritenuto in cautela; 1.2. i medesimi vizi il ricorrente deduce in riferimento alla qualificazione come sequestro di persona della condotta di trattenimento per il braccio della persona offesa, al più funzionale alla consumazione del delitto di rapina, mentre la complessiva condotta tenuta dall'indagato potrebbe al più qualificarsi in termini di violenza privata. [OSCURATO:PERSONA] 1. In riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, che lamentano vizi rilevanti nel riconoscimento e nella qualificazione dei due distinti delitti contestati in cautela (rapina e sequestro di persona), deve rilevarsi la manifesta infondatezza delle doglianze. 1.1. Quanto al primo motivo, il tribunale ha confermato la qualificazione attribuita dal GIP in sede genetica valorizzando la complessiva condotta violenta, iniziata con la violazione e l'intrattenimento nel domicilio invito domino funzionale, poi, all'impossessamento dell'apparecchio cellulare, del telecomando della rimessa e della carta di circolazione del veicolo. Orbene -dato atto che il tribunale della revisione cautelare, in perfetta consonanza di giudizio con il GIP emittente, ha stimato genuina ed affidabile la persona offesa ed attendibile quanto narrato, valorizzando in proposito la precisa conferma alle sue dichiarazioni proveniente da quanto riferito anche da teste indifferente- l'apparente asincronia tra sottrazione e minaccia/violenza alla persona esaltata con i motivi di ricorso riguarda solo ed esclusivamente la cronologia istantanea della sottrazione, avendo viceversa la vittima (per quanto è dato evincersi dalla lettura dei provvedimenti della giurisdizione cautelare) descritto un contesto unitario di violenza e sopraffazione, minaccia costrizioni a subire, ben antecedente ed immanente rispetto al momento delle sottrazioni dei beni. In ogni caso, non è in discussione la sottrazione dei tre oggetti e, a ben vedere, neppure la violenza usata successivamente alla persona (costrizione fisica, vis corpore corpori) per trattenere le cose presso di sé, impedendo al soggetto spogliato di rientrarne in possesso. Talché il motivo di ricorso si riduce a dubitare solo di una qualificazione giuridica del fatto (rapina propria o impropria, delitti sanzionati con la medesima pena), senza accompagnare la deduzione con l'allegazione del motivo di interesse concreto a tale corretta qualificazione, giacché il furto (con strappo) resta escluso dalla manifestazione di violenza alla persona successiva alla apprensione. Sicché dall'eventuale accoglimento del motivo di impugnazione non potrebbe comunque scaturire un effetto più favorevole in termini di gravità del fatto. Ritiene, dunque, il Collegio che, anche al di là della manifesta infondatezza del motivo sulla qualificazione giuridica del fatto, non si possa nella fattispecie concretizzare alcun interesse a contestare la ritenuta qualificazione (in questo senso: Sez. 5, n. 28600, del 7 aprile 2017, Rv. 270246; Sez. 5, n. 25597 del 14 maggio 2019, Rv. 277311). Il tribunale ha altresì precisato, in continuità con il consolidato orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 6797, del 25/2/1980, Rv. 145459; Sez. 3 n. 226, del 11/11/1986, Rv. 174788; Sez. 2, n. 23177, del 16/4/2019, Rv. 276104; Sez. 2, n. 11467, del 10/3/2015, Rv. 266163), che il delitto di rapina resta integrato anche allorquando la sottrazione non sia accompagnata da interro di arricchimento patrimoniale e anche allorquando la sottrazione avvenga per fare uso solo temporaneo della res sottratta (Sez. 1, n. 15405, del 10/2/2010, Rv. 246827; Sez. 2, n. 788, del 18/2/2003, Rv. 227805); mentre il dolo di rapina può assumere anche le forme e la cronologia del dolo concomitante o, addirittura successivo, allorquando l'intento segua o accompagni la sottrazione violenta (Sez. 2, n. 3116, del 12/1/2016, Rv. 265644). 1.2. Quanto al secondo motivo di ricorso, teso ad evidenziare la violazione di legge nella decisione del tribunale di qualificare il fatto descritto al capo C come sequestro di persona, autonomo rispetto alla fattispecie di rapina e diverso (atteso l'elemento specializzante della privazione della libertà di allontanarsi da un dato luogo) dalla violenza privata, deve pure ribadirsi che va certamente riconosciuta l'ontologica, prima ancora che giuridica, autonomia tra le distinte condotte di rapina e sequestro di persona, per avere l'autore materiale dei fatti, una volta assicuratosi il bottino, impedito alla persona offesa di allontanarsi dall'abitazione, senza che la restrizione della libertà personale fosse a quel punto più funzionale al conseguimento del profitto della rapina. Si argomenta ancora nel giudizio di merito in ordine alla durata -prolungata per molte ore- della restrizione ed alla necessità di un intervento esterno per consentire alla vittima di guadagnare la libertà conculcata. Le due fattispecie pertanto concorrono, senza che il disvalore penale dell'una possa ritenersi consunto o assorbito in quello dell'altra (Sez. 2, n. 22096, del 19/5/2015, Rv. 263788, che si richiama anche per la nesse di precedenti conformi annotati al C.E.D.; da ultimo Sez. 2, n. 14704, del 1/4/2022, n.m., in motiv. sub 4, pag. 3). La privazione della libertà di allontanarsi dal domicilio costituisce infine l'elemento distintivo rispetto alla invocata violenza privata (Sez. 5, n. 49610 del 14/10/2014, Rv. 261813). 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità dei motivi di ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende. Così deciso in Ro
Sentenza Cassazione n. 26040/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris